Instaurazione del rapporto Clausole campione

Instaurazione del rapporto. (1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità; - il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa; - la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; - tutte le altre condizioni di impiego.
Instaurazione del rapporto. 1) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l’azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
Instaurazione del rapporto. Assunzione L'assunzione del personale sar à fatta secondo le norme di legge vigenti in materia. Il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione deve rilasciare al lavoratore una documentazione scritta dalla quale risulti la data di assunzione, il livello e la qualifica d'inquadramento, gli elementi della retribuzione, la durata del rapporto nei casi ammessi di contratto a termine, la durata del periodo di prova, le lingue estere di cui sia eventualmente richiesta la conoscenza nonché una ricevuta dei documenti ritirati. All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
Instaurazione del rapporto. 1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è accolta mediante provvedimento del Direttore Amministrativo, visto il parere espresso dal Responsabile della Struttura.
Instaurazione del rapporto. Assunzione Art. 92 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in forma scritta al lavoratore il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la durata del periodo di prova se previsto, l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi. Il lavoratore è tenuto a consegnare all'azienda i documenti dalla stessa richiesti, quali ad esempio un documento di identità e il codice fiscale, il libretto di idoneità sanitaria, le certificazioni dei titoli di studio posseduti, delle competenze acquisite, delle esperienze professionali maturate. Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare in forma scritta al datore di lavoro la sua residenza e dimora e a notificare immediatamente ogni eventuale successivo cambiamento.
Instaurazione del rapporto. Art. 106 (Assunzione)
Instaurazione del rapporto. Art. 109
Instaurazione del rapporto. Assunzione Art. 85
Instaurazione del rapporto. 1. Il Direttore stabilisce la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, la data di cessazione del rapporto di lavoro. Prima dell'inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore deve sottoscrivere il contratto individuale di cui è consegnata copia, a firma del Direttore.
Instaurazione del rapporto. Art. 101