Contratti di somministrazione Clausole campione

Contratti di somministrazione. 1. In relazione alle particolarità dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto, le parti concordano che il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso esclusivamente a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 2. Il contratto di somministrazione di lavoro è comunque vietato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 3. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne. 4. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso unicamente con soggetti somministratori in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. I soggetti somministratori sono tenuti, nei confronti dei lavoratori, alla integrale applicazione del presente contratto collettivo. 6. Qualsiasi rapporto instaurato per ipotesi diverse da quelle regolamentate dal presente contratto darà diritto al lavoratore interessato ad un incremento retributivo pari al 30% della retribuzione.
Contratti di somministrazione. 1) Il Conduttore provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant’altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, tenendo indenne l’Ente da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso. 2) Alla scadenza della presente contratto, il Conduttore dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere il subentro.
Contratti di somministrazione. 1. In relazione alle particolarità dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto, le parti concordano che il contratto di somministrazione di lavo- ro, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 1, comma 1-bis, D. Lgs. n. 368/’01, può essere concluso esclusivamente a tempo determinato a fronte di ragio- ni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili al- l’ordinaria attività dell’utilizzatore. 2. Il contratto di somministrazione di lavoro è comunque vietato per la sosti- tuzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 3. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assen- ti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne. 4. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso unicamente con soggetti somministratori in possesso di specifica autorizzazione rila- sciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. I soggetti somministratori sono tenuti, nei confronti dei lavoratori, alla inte- grale applicazione del presente contratto collettivo. 6. Qualsiasi rapporto instaurato per ipotesi diverse da quelle regolamentate dal presente contratto darà diritto al lavoratore interessato ad un incremento re- tributivo pari al 30% della retribuzione.
Contratti di somministrazione. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant’altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle attività di cui all’Art. 2, tenendo indenne l’Agenzia da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso. Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il subentro.
Contratti di somministrazione. La base giuridica per il calcolo del compenso di ALTEN è la tariffa oraria stabilita nel contratto, oltre all'IVA prevista ai sensi di legge.
Contratti di somministrazione. Sono a totale carico dell’Appaltatore le spese relative all’alimentazione delle attrezzature (gas, acqua, energia) nonché le spese relative ai collegamenti telefonici eventualmente necessari. Sarà anche cura dell’Appaltatore far installare appositi contatori di rilevazione di tutti i consumi di cui trattasi. Nel caso di impianti centralizzati, o di uso di apparecchiature dislocate in locali diversi, si provvederà a quantificare le spese per energia in base alla rilevazione dei consumi dell’anno precedente, oppure in base a perizia delle ditte fornitrici delle fonti di energia.
Contratti di somministrazione. La previsione che abolisce la somministrazione a tempo indeterminato ha indirettamente interessato anche l'articolo 4 comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 istitutivo dell'Albo delle Agenzie e precisamente la lettera b) all'interno del quale sono iscritte le Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lett. da a) ad h). Alla luce dell'intervenuta abrogazione, le Agenzie di somministrazione c.d. specialistiche potranno continuare ad operare somministrando lavoratori a tempo determinato, fatti salvi i rapporti commerciali instaurati antecedentemente alla entrata in vigore della legge in esame. Occorre infatti tenere presente che: ▪ è abrogata la disciplina relativa ad un contratto di natura "commerciale"; ▪ e non di lavoro. Pertanto, il venir meno della possibilità di ricorso allo staff leasing: ▪ incide sulla sola possibilità di stipulare tale contratto commerciale; ▪ non esclude che l'Agenzia di somministrazione possa instaurare con il lavoratore un rapporto di lavoro fondato su una tipologia contrattuale diversa dal contratto a termine e, quindi, anche ricorrere al contratto a tempo indeterminato.
Contratti di somministrazione. La Società Affidataria provvederà a sua cura e spese all’installazione di utenze autonome per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, acqua e quanto possa essere necessario per la gestione dell’area oggetto di concessione, in modo da assicurare la piena autonomia rispetto agli impianti e alle utenze del Distaccamento Aeroportuale, ovvero, in alternativa, potranno essere installati contatori a defalco per la contabilizzazione dei consumi da rimborsare all’Aeronautica Militare. Alla scadenza del presente contratto, l’Affidataria dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell’Affidante di richiederne il subentro.
Contratti di somministrazione. Il Conduttore provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, gas, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle Attività di cui all’art. 2, tenendo indenne la Regione da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori, nonché la tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Alla scadenza della presente locazione il Conduttore dovrà provvedere alla disdetta dei suddetti contratti, fatta salva la facoltà della Regione di richiedere il subentro.
Contratti di somministrazione. In relazione alle particolarità dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto, le parti concordano che il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso esclusivamente a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Il contratto di somministrazione di lavoro è comunque vietato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso unicamente con soggetti somministratori in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I soggetti somministratori sono tenuti, nei confronti dei lavoratori, alla integrale applicazione del presente contratto collettivo. Qualsiasi rapporto instaurato per ipotesi diverse da quelle regolamentate dal presente contratto darà diritto al lavoratore interessato ad un incremento retributivo pari al 30% della retribuzione.