Condizione professionale Clausole campione

Condizione professionale. Lavoratore dipendente iscritto per la prima volta ad un Istituto di Previdenza Obbligatoria (es. INPS) Altri dati TITOLO DI STUDIO DATA PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SE GIÀ SI ADERISCE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, COMPILARE LA SEGUENTE SEZIONE
Condizione professionale. Lavoratore dipendente iscritto per la prima volta ad un Istituto di Previdenza Obbligatoria (es. INPS): - iscrizione antecedente al 29/4/93: i lavoratori la cui prima occupazione dipendente, con relativi versamenti contributivi, sia iniziata prima di tale data possono scegliere, barrando la relativa casella, tra il versamento del 100% del TFR maturando e la % stabilita nei contratti e/o accordi collettivi che trovano applicazione al suo rapporto di lavoro. - iscrizione successiva al 28/4/93 – devono barrare la casella i lavoratori la cui prima occupazione dipendente, con relativi versamenti contributivi, sia iniziata successivamente a tale data; - iscrizione successiva al 01/01/07 – devono barrare la casella i lavoratori la cui prima occupazione dipendente, con relativi versamenti contributivi, sia iniziat a successivamente a tale data; DATA PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Se non ti sei mai iscritto ad altra forma lascia lo spazio in bianco. In nessun caso la sola indicazione di tale data può essere ritenuta sufficiente per attestare l’anzianità di iscrizione. Se non sei già iscritto ad alcun Fondo, lascia lo spazio in bianco. In caso contrario indica il nome della forma pensionistica alla quale sei iscritto, firma e allega al modulo la scheda costi della forma pensionistica indicata. (non vanno considerate le polizze vita individuali e collettive stipulate prima del 31 dicembre 2000, in quanto non considerate strumenti previdenziali).
Condizione professionale. 🞎 Lavoratore dipendente �� Lavoratore autonomo/libero professionista 🞎 Soggetto diverso da quelli precedenti 🞎 Nessuno 🞎 Licenza elementare 🞎 Licenza media inferiore 🞎 Diploma professionale 🞎 Diploma media superiore 🞎 Diploma universitario/laurea triennale 🞎 Laurea / laurea magistrale 🞎 Specializzazione post-laurea 🞎 Consegnata 🞎 Non consegnata (*) Si 🞎 No 🞎
Condizione professionale. Lavoratore dipendente del settore privato □ Lavoratore dipendente del settore pubblicoLavoratore autonomo / libero professionista □ Soggetto diverso da lav. dipendente/autonomo □ nessuno □ Diploma professionale □ Laurea/laurea magistrale □ Licenza elementare □ Licenza media inferiore □ Diploma media superiore □ Diploma universitario/laurea triennale □ Specializzazione post – laurea Altre informazioni L’Aderente □ risulta essere lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 □ non risulta essere lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 □ risulta essere iscritto a vecchi PIP* (detti anche FIP) gestiti da Allianz S.p.A. □ non risulta essere iscritto a vecchi PIP* (detti anche FIP) gestiti da Allianz S.p.A. * ovvero contratti stipulati fino al 31.12.2006 e non adeguati all’art. 23, comma 3 del D.Lgs 252/05 □ risulta essere il soggetto che sostiene la spesa □ non risulta essere il soggetto che sostiene la spesa la spesa in luogo dell’Aderente % spesa Data di effetto [CF_pagatore] ___,__% Modulo di Adesione a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione.
Condizione professionale. Lavoratore dipendenteLavoratore autonomo/libero professionista □ Soggetto fiscalmente a carico di iscritto al fondo □ Soggetto diverso da quelli precedenti □ Privato □ Pubblico □ Nessuno □ Licenza elementare □ Licenza media inferiore □ Diploma professionale □ Diploma media superiore □ Diploma universitario/laurea triennale □ Laurea / laurea magistrale □ Specializzazione post-laurea □ Contratti e accordi collettivi - regolamenti aziendali □ Accordi plurimi
Condizione professionale. Lavoratore dipendente iscritto per la prima volta ad un Istituto di Previdenza Obbligatoria (es. INPS) ❑ Antecedente al 29.04.93 ❑ Successiva al 28.04.93 ❑ Successiva al 1.01.2007 Altri datiSocio lavoratore ❑ Dirigente Titolo di studio Ricevuti e presa visione della Parte I “Le Informazioni chiave per l’aderentedella Nota Informativa e dell’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” di PREVIDENZA COOPERATIVA, DICHIARO di accettarne i contenuti, DICHIARO sotto la mia esclusiva responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che eventuali aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati al fondo Pensione e DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi sotto indicati ed a provvedere al relativo versamento a PREVIDENZA COOPERATIVA con le modalità e secondo i termini previsti dallo Statuto. SCELGO di versare a mio carico: ❑ 100% TFR maturando (obbligatorio se prima occupazione successiva al 28/04/1993) ❑ % TFR maturando (solo se prima occupazione antecedente al 29/04/1993, nella misura prevista dal CCNL di riferimento)
Condizione professionale. Lavoratore dipendente iscritto per la prima volta ad un Istituto di Previdenza Obbligatoria (es. INPS): - iscrizione antecedente al 29/4/93: i lavoratori la cui prima occupazione dipendente, con relativi versamenti contributivi, sia iniziata prima di tale data possono scegliere, barrando la relativa casella, tra il versamento del 100% del TFR maturando e la % stabilita nei contratti e/o accordi collettivi che trovano applicazione al suo rapporto di lavoro. - iscrizione successiva al 28/4/93 – devono barrare la casella i lavoratori la cui prima occupazione dipendente, con relativi versamenti contributivi, sia iniziata successivamente a tale data; - iscrizione successiva al 01/01/07 – devono barrare la casella i lavoratori la cui prima occupazione dipendente, con relativi versamenti contributivi, sia iniziata successivamente a tale data; VERSAMENTO A PROPRIO CARICO Xxxxxx fra le tre opzioni proposte. • opzione a. versi il contributo minimo a tuo carico previsto dal CCNL di riferimento; • opzione b. versi volontariamente un contributo superiore a quello minimo e devi indicare la percentuale prescelta; • opzione c. non versi nulla a tuo carico, ma contemporaneamente rinunci al contributo previsto dal contratto o accordo collettivo a carico del tuo datore di lavoro
Condizione professionale. Lavoratore dipendente iscritto per la prima volta ad un Istituto di Previdenza Obbligatoria (es. INPS) Altri datiSocio lavoratore ❑ Antecedente al 29.04.93 ❑ Successiva al 28.04.93 ❑ Successiva al 1.01.2007 ❑ Dirigente ❑Nessuno ❑ Licenza elementare ❑Licenza media inferiore ❑Diploma professionale ❑Diploma media superiore ❑ Diploma universitario/laurea triennale ❑Laurea / laurea magistrale ❑Specializzazione post-laurea se non sei già iscritto ad alcun fondo, lascia lo spazio in bianco Denominazione altra forma pensionistica Numero iscrizione Albo COVIP Mi è stata consegnata l’attuale SCHEDA DEI COSTI della forma pensionistica sopraindicata? ❑ SÌ ❑ NO* (*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla
Condizione professionale. Socio lavoratore ❑ Dirigente ❑ Successiva al 1.01.2007 ❑ Successiva al 28.04.93 ❑ Antecedente al 29.04.93 TITOLO DI STUDIO ❑Nessuno ❑ Licenza elementare ❑Licenza media inferiore ❑Diploma professionale ❑Diploma media superiore ❑ Diploma universitario/laurea triennale ❑Laurea / laurea magistrale ❑Specializzazione post-laurea Nella compilazione del modulo di adesione particolare attenzione deve essere dedicata al Questionario di autovalutazione (in breve: QA): si tratta di uno strumento finalizzato a favorire la scelta di un’opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell’aderente. La mancata risposta ad una o più domande del QA non preclude il perfezionamento dell’adesione. Tuttavia, in quanto parte integrante del Modulo di Adesione, è indispensabile che il QA venga debitamente sottoscritto ai fini del perfezionamento dell’adesione. In particolare, nel caso in cui non sia fornita, in tutto o in parte, risposta alle domande del QA, è previsto che l’aderente selezioni un’opzione di sottoscrizione dello stesso diversa da quella fornita in caso di integrale compilazione. Si invitano pertanto coloro che svolgono l’attività di raccolta delle adesioni di verificare con attenzione che la sottoscrizione del QA avvenga in modo coerente con la modalità di compilazione. Di seguito riportiamo due esempi, tra di loro alternativi, di selezione dell’opzione di integrale compilazione e di mancata/parziale compilazione del QA:  - Compilazione integrale del Questionario di Autovalutazione da parte dell’aderente:

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  • Formazione professionale (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

  • Requisiti di idoneità professionale (art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

  • Malattie professionali La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Profili professionali Ausiliario specializzato

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.