Common use of ESECUZIONE DEI LAVORI Clause in Contracts

ESECUZIONE DEI LAVORI. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il concessionario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il concedente abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il concedente si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta al concessionario alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al concessionario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica

ESECUZIONE DEI LAVORI. Dopo che il contratto è divenuto efficacePrima dell’inizio dei lavori, il responsabile Concessionario dovrà eseguire i tracciamenti e il picchettamento delle aree d’intervento a proprio carico. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione approvati dal Concedente, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei pareri emessi dagli Enti competenti e di ogni condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione dell’opera e l'erogazione dei servizi: restano a carico del procedimento autorizza Concessionario i maggiori costi derivanti dagli adempimenti conseguenti. L’opera dovrà essere realizzata secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma allegato al presente contratto, come offerto dal Concessionario in sede di gara , e comunque entro il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazioneperiodo massimo di 900 giorni naturali e consecutivi , decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e aventi termine con la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni Entro il tempo stabilito nel cronoprogramma per la realizzazione dell’opera, dovranno essere forniti e posati gli arredi e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempiaattrezzature, il concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contrattointerni ed esterni, come da progetto esecutivo approvato. Il direttore Concedente resta, comunque, estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali subappaltatori, fornitori e terzi in genere, salvo le autorizzazioni al subappalto ai sensi dell’art. 118 del codice e le autorizzazioni per affidamento a terzi di servizi tecnici e di supporto e servizi complementari ; resta fermo che i soggetti che eseguiranno i lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della esecuzione redige apposito verbale normativa dei lavori pubblici, mentre i soggetti che eseguiranno i servizi principali e i servizi di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il concessionario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il concedente abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida progettazione dovranno comunque essere qualificati ai sensi del presente comma codice e del regolamento per la tipologia e gli importi dei servizi da eseguire. L'esecutore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; rimangono, altresì, obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le normative di legge in materia previdenziale ed assicurativa ed in particolare le norme di sicurezza nei cantieri di lavoro. Ai sensi della normativa vigente il Concessionario assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza dei cantieri, provvedendo fin dalla fase di progettazione agli adempimenti relativi. Il Concessionario è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più responsabile in solido dell’osservanza di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il concedente si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente commacomma da parte dell’esecutore delle opere e degli eventuali subappaltatori. Il Concedente si riserva di sospendere i lavori tramite il responsabile del procedimento, per la sospensione qualora il Concessionario non ottemperi alle previsioni progettuali ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Concedente o dagli Enti preposti, indipendentemente e fatta salva l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia di controllo sull’attività edilizia. La ripresa dei lavori è subordinata al ripristino delle prestazionicondizioni progettuali o al rispetto delle prescrizioni impartite. Nel caso di mancata ottemperanza il Concedente si rivarrà sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo art.10.1. Il concessionario dovrà inviare, qualunque sia la causatempestivamente, non spetta copia di ogni verbale redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ,al concessionario alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al concessionario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioniResponsabile del Procedimento.

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Samples: Concession Agreement

ESECUZIONE DEI LAVORI. Dopo Ferma restando la facoltà della ditta aggiudicataria di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà opportuno sulla base degli ordini di servizio, l’esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il contratto è divenuto efficaceminor disagio all’utilizzazione dei locali in uso per le attività dell’Azienda in relazione al tipo ed entità degli interventi. I lavori dovranno essere eseguiti nei termini e con le modalità richiesti dalla direzione dei lavori. Nell’esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza con l’adozione dei necessari DPI per il personale impiegato e dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) a salvaguardia dei dipendenti di Ad personam, degli Ospiti delle Strutture e dei visitatori. L’Aggiudicatario dovrà inoltre: - Lasciare puliti e sgombri da mezzi e materiali i passaggi pedonali e carrai, le scale e gli accessi alle parti comuni e alle singole strutture, - non sporcare e/o utilizzare gli ascensori come montacarichi, - non lasciare e/o accatastare senza le opportune delimitazioni di protezione /o sicurezza nessun tipo di materiale, attrezzatura e/o mezzo di trasporto utilizzato, - sistemare tutte le segnalazioni di sicurezza, necessarie in base ai lavori in esecuzione, sia all’esterno che all’interno dei fabbricati interessati, - rimuovere al termine di ogni lavoro tutti i materiali di risulta, le attrezzature e ed i mezzi impiegati nell’esecuzione, accollandosi ogni onere. I materiali e le attrezzature utilizzate dovranno essere della migliore qualità e possedere le caratteristiche stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia e dovranno ottenere l’approvazione della direzione dei lavori. La Committente si riserva la più ampia facoltà di verifica delle lavorazioni in ogni momento, potendo ordinare la modifica dei lavori eseguiti, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione rifacimento e/o rimozione, a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempiatotale carico dell’aggiudicatario, il concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, opere mal eseguite o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione scadente qualità o la realizzazione inidonee, a regola d'arte giuidzio insindacabile e motivato della direzione dei lavori; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il concessionario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il concedente abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il concedente si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta al concessionario alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al concessionario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

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Samples: Capitolato d'Onere

ESECUZIONE DEI LAVORI. Dopo Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che il contratto è divenuto efficacesarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All'atto della consegna dei lavori, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazionel'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'esecutore L'appaltatore è tenuto a seguire trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all’appaltatore verranno applicate le istruzioni penali di cui al successivo art. 30 punto 1.3 lett. a). Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo, come già specificato al punto 2 lett. a) dell’art. 11 “Disciplina del subappalto”. Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all’art. 30 punto 1.3 lett. a). Il termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data del verbale di consegna lavori. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data di consegna dell’Appalto, fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori. Contestualmente alla consegna dei lavori, l’Impresa presenterà alla Direzione Lavori un proprio programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione e riportato al successivo art. 15. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro 10 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive fornite che avrà ricevuto dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del contratto; qualora l'esecutore non adempiaProcedimento. Decorsi 7 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il concedente ha facoltà programma operativo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattoavanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante salvo modifiche al programma operativo in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili al momento della stipulazione del contrattoprevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. Il concessionario mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle penalità nella misura stabilita all’art. 30 punto 1.3) lett. e). L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: - delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; - dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, laddove previsto. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea non comportino modifica delle prestazioniscadenze contrattuali, senza che sono approvate dal direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il concedente abbia disposto la ripresa pieno rispetto delle stesse, può diffidare scadenze contrattuali. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto il responsabile del procedimento a dare mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta con le necessarie disposizioni modalità di cui al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresasuccessivo art. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il concedente si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta al concessionario alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al concessionario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni16.

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Samples: Construction Contract

ESECUZIONE DEI LAVORI. Dopo Per ogni intervento da effettuare i Referenti abilitati della Stazione Appaltante trasmetteranno all’Assuntore uno specifico Ordinativo, contenente tutti gli elementi necessari per la relativa esecuzione, tra cui la data di inizio e la durata previste dei lavori richiesti. L’Assuntore provvederà alla realizzazione degli interventi che il contratto è divenuto efficacegli verranno ordinati dalla Stazione Appaltante, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione assumendone a dare avvio all'esecuzione proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi connessi ai lavori in funzione della prestazioneloro natura ed i relativi costi. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il concedente ha facoltà Gli interventi ordinati: · potranno riguardare qualsiasi tipologia di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente lavoro inerente la regolare esecuzione delle prestazioni manutenzione degli immobili quant’altro oggetto del contrattopresente appalto · dovranno essere eseguiti dall’Assuntore nei tempi e nei modi previsti e stabiliti dalla Stazione Appaltante. Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l’Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato. In particolare, per tutte le tipologie di intervento: · dovrà essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva; · verranno impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato; · dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente. Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l’Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone. Nella fase esecutiva degli interventi, l’Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il direttore dell'esecuzione ne ordina minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di: · rumori; · emanazione di polveri o esalazioni; · interferenze nei percorsi d’uso, interni ed esterni, pedonali e veicolari; · depositi di materiali; · rilascio di materiali di risulta; tutti gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la sospensioneDirezione Sanitaria e con il RSPP oltre che con la DL ed il CSE. Nei suddetti casi, indicando l’Assuntore dovrà: · provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.) e per il mantenimento delle condizioni di igiene nella struttura sanitaria (teli plastici di compartimentazione, aspiratori polveri, pulizia dalla polvere dei mezzi d’opera e dal vestiario degli operatori; · effettuare adeguate azioni di informazione; · concordare con la Stazione Appaltante le ragioni giornate e l'imputabilità gli orari per l’esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare l’erogazione del Servizio Sanitario o, comunque, interferenza non gestibile. Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l’esecuzione in concomitanza con l’assenza degli utenti e personale sanitario dai locali, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate; in questi casi l’Assuntore ha l’onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi. Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto a discarica e lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle medesimenormative vigenti. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali Eventuali modifiche agli interventi previsti che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante dovessero risultare necessarie in corso d’opera, dovranno: · costituire oggetto di esecuzione qualora dipendano specifiche Perizie di Variante; · essere approvate formalmente dai Referenti della Stazione Appaltante, con emissione di appositi Ordinativi integrativi. Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito: · della consegna da fatti non prevedibili al momento parte dell’Assuntore di tutti i rendiconti, della stipulazione documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante; · dell’emissione da parte dei Referenti della Stazione Appaltante del contratto. Il concessionario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il concedente abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più Certificato di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il concedente si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta al concessionario alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al concessionario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioniRegolare Esecuzione”.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Edili

ESECUZIONE DEI LAVORI. Dopo che L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il contratto è divenuto efficaceminor disagio all’utilizzazione dei locali in uso per le attività dell’ÉCOLE FRANCAISE DE ROME in relazione al tipo ed entità degli interventi. I lavori dovranno essere eseguiti nei termini e con le modalità richiesti dalla direzione dei lavori. Nell’esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza con l’adozione dei necessari DPI (dispositivi di protezione individuale) per il personale impiegato e dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) a salvaguardia dei dipendenti dell’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, degli ospiti della struttura e dei visitatori. L’aggiudicatario dovrà inoltre: - lasciare puliti e sgombri da mezzi e materiali i passaggi, le scale e gli accessi, - non sporcare e/o utilizzare gli ascensori come montacarichi, - non lasciare e/o accatastare senza le opportune delimitazioni di protezione e sicurezza nessun tipo di materiale o attrezzatura, - sistemare tutte le segnalazioni di sicurezza necessarie in base ai lavori in esecuzione, - rimuovere al termine di ogni lavoro tutti i materiali di risulta, le attrezzature ed i mezzi impiegati nell’esecuzione. I materiali e le attrezzature utilizzate dovranno essere della migliore qualità e possedere le caratteristiche stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia e dovranno ottenere l’approvazione della direzione dei lavori. La committente si riserva la più ampia facoltà di verifica delle lavorazioni in ogni momento, potendo ordinare la modifica dei lavori eseguiti, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione rifacimento e/o rimozione, a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempiatotale carico dell’aggiudicatario, il concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, opere mal eseguite o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione scadente qualità o la realizzazione inidonee, a regola d'arte giudizio insindacabile e motivato della direzione dei lavori; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il concessionario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il concedente abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il concedente si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta al concessionario alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al concessionario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

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Samples: Capitolato d'Onere