Esecuzione del collaudo Clausole campione

Esecuzione del collaudo. 38.2.1 Salva diversa pattuizione contrattuale, il Committente dà inizio alle operazioni di collaudo entro quindici giorni dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la richiesta di collaudo non sia pervenuta entro il termine di otto giorni di cui al precedente 38.1.3, entro ventitré giorni successivi a quello in cui la richiesta sia pervenuta. 38.2.2 Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai collaudi le norme di cui agli artt. 31, 32 e 33 delle presenti Condizioni Generali. Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo 38.3, che gli effetti di ogni operazione di collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo. 38.2.3 Il Committente è in facoltà di ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salva diversa previsione contrattuale, il valore del materiale oggetto di collaudo o le spese d’imballaggio e di trasporto dal luogo in cui sono eseguite le prove fino a quello di consegna sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. 38.2.4 Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato del collaudo; i giorni delle operazioni di collaudo; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Esecuzione del collaudo. Dovranno essere eseguite le seguenti operazioni minime: - Accertamento della corrispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti nel presente Capitolato, il controllo delle posizioni e dei percorsi dei vari componenti come da elaborati progettuali, e la verifica di rispondenza alle prescrizioni delle apparecchiature messe in opera. - Verifica che i componenti utilizzati siano conformi alle Norme UNI-CTI, ai decreti, leggi, regolamenti, circolari e prescrizione V.V.F. ed alle eventuali prescrizioni particolari concordate in sede di offerta che dovranno di volta in volta essere specificate. - Prove meccaniche (avviamento apparecchiature). - Prove elettriche (funzionamento motori, assorbimenti elettrici). - Prove sulla linea di distribuzione impianto aria/acqua. - Prove sulla linea di distribuzione impianto a portata di refrigerante variabile. - Prove funzionali e prestazionali delle apparecchiature. - Prove funzionali degli organi di regolazione, controllo e taratura. - Misura delle condizioni ambientali. Queste prove devono essere effettuate appena ultimato l’impianto, prima della posa in opera delle coibentazioni, in modo da rendere il più possibile facili e meno costosi eventuali lavori di correzione, riparazione e modifica. In relazione a particolari specificazioni contenute nelle ordinazioni, le verifiche possono anche essere effettuate in tutto o in parte durante l’esecuzione del lavoro. Dei risultati delle verifiche di cui sopra si dovrà compilare regolare verbale.
Esecuzione del collaudo. 1. Il collaudo deve accertare che le forniture o i servizi presentino i requisiti richiesti dal capitolato speciale d'appalto o dal contratto, ovvero i requisiti dei campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione. 2. Salvo specifiche prescrizioni del capitolato speciale d'appalto o del contratto, i collaudatori, a loro scelta, sottopongono ad esame le quantità di beni che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa sollevare contestazioni o pretese. 3. I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.
Esecuzione del collaudo. L’Acquedotto Pugliese Spa, salvo diversa prescrizione contrattuale inizia le operazioni di collaudo entro 30 giorni dalla data di approntamento o, nel caso che la richiesta di collaudo non sia pervenuta con l’anticipo precedentemente indicato, entro 23 giorni successivi a quello in cui sia giunta la richiesta stessa. Ove il contratto non disponga diversamente si applicano ai collaudi le norme di cui all’art.10. Per l’esecuzione del collaudo il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dell’Acquedotto Pugliese Spa tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo punto 3, che gli effetti di ogni collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo. L’Acquedotto Pugliese Spa può ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salvo diversa disposizione contrattuale, il valore del materiale o le spese di imballaggio e di trasporto dal luogo ove furono eseguite le prove fino a quello di consegna, sono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.

Related to Esecuzione del collaudo

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Esecuzione del contratto 1. Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione: a estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro; b registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata; c fotocopia delle comunicazioni di assunzione; d copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile; e – estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti; f attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; g copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge. Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone l'espressa specifica sottoscrizione. 2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti: - nome e cognome, - fotografia, - impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa, - numero di iscrizione al libro matricola aziendale, - numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA. 3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell’art. 5 del D. Lgs. n. 494/96 . 4. Per le opere di particolare rilevanza o complessità ed in ogni cantiere di importo superiore a € 750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura e tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante, la quale raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere. Per i cantieri caratterizzati da particolari difficoltà logistiche (cantieri stradali o comunque in estensione, privi di baracca fissa con allacciamento alla rete elettrica) la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla durata e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere l’esonero da tale norma, ponendo in atto misure alternative per il controllo periodico delle presenze ed identità di chi accede al cantiere. 5. Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l’impresa o le imprese irregolari. 6. In caso di grave ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore prevista dall'art. 13 del DM 19.04.2000, n° 145, con le modalità ivi previste, mentre i dipendenti dei sub appaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, xxxxx restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Risoluzione del contratto e recesso Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.