Common use of ESECUZIONE IN DANNO Clause in Contracts

ESECUZIONE IN DANNO. E’ facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l’appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell’art. 1662 c.c. che ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto. Ai sensi dell’art. 103, co. 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’appaltatore è eventualmente tenuto risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

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Samples: Contract for the Supply, Installation, Assistance, and Maintenance of Monitoring Stations, Contract for Supply and Installation, Contract for Supply and Installation

ESECUZIONE IN DANNO. E’ facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l’appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. In caso di risoluzione del contrattocontratto durante l’esecuzione delle forniture o l’erogazione del servizio, sia ai sensi dell’art. 1662 c.c. che ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione la realizzazione di quanto necessario al re- golare completamento di quanto previsto in appalto, con addebito del maggior costo sostenuto a ca- rico dell’Impresa inadempiente, oltre che ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in partico- lare, si riserva di esigere dall’aggiudicatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più ri- spetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare completamento delle attività oggetto del presente contrattoadempimento contrattuale. Ai sensi dell’art. 103, co. 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l’esecuzione L’esecuzione in danno della garanzia definitivanon esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa pos- sa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del progetto sarà comunicato all’aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornituradei nuovi termini di esecu- zione e del relativo importo. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà L’Amministrazione ha inoltre facoltà di avvalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata dall’Impresa e di differire il pagamento delle somme dovute del saldo dovuto al momento della risoluzione, risoluzione al fine di quantificare il danno che l’appaltatore l’aggiudicatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni la compensazione tra tali i due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

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Samples: Project Agreement

ESECUZIONE IN DANNO. E’ facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l’appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire eseguire, anche parzialmente parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di cui al presente contrattoCantello, di previa applicazione delle penali previste e decorsi infruttuosamente dieci giorni dall’applicazione delle stesse, potrà ordinare ad altro soggetto - altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore o dal terzo subcontraentestesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivatiderivati al Comune di Cantello. In caso Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di risoluzione servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del contratto, sia ai sensi dell’artpresente capitolato. 1662 c.cDi conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato. che ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante si riserva L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contrattoCantello il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ai sensi dell’art. 103, co. 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il Il pagamento delle somme dovute al momento penali non esonera, in nessun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’appaltatore è eventualmente tenuto risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di leggemedesima penale.

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Samples: Noleggio Di Macchine Multifunzione

ESECUZIONE IN DANNO. E’ facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l’appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, sia ai sensi dell’art. 1662 c.c. che ai sensi dell’art. 1456 c.c.revoca o di grave inadempienza dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione la gestione ordinaria, con addebito della differenza di quanto necessario al regolare completamento costo a carico del medesimo Aggiudicatario. L'affidamento a terzi verrà notificato all’Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. All’Aggiudicatario inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Per l’applicazione delle attività oggetto del presente contratto. Ai sensi dell’art. 103, co. 2 del Codice dei Contrattisanzioni e per le spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio, la Stazione Appaltante può ha il diritto di avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitivadelle cauzioni previste all’uopo nel successivo Art.45), nei limiti dell'importo massimo garantitoche dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per sotto pena di decadenza dell’appalto. L’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudica il completamento della fornitura. Nei suddetti casi, la risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento a causa dei ritardi o delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno altre irregolarità che l’appaltatore è eventualmente tenuto risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di leggehanno determinato l’applicazione delle penali.

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Conduzione, Gestione, Custodia, Manutenzione Programmata E Riparativa Dell’impianto Di Compostaggio

ESECUZIONE IN DANNO. E’ facoltà 1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la FEM può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In questo caso può essere rifiutato, a discrezione della Stazione AppaltanteFEM, nel caso in cui l’appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni lo svincolo della cauzione con l’applicazione della procedura di cui al presente contrattoall’art. 8 comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalitàn. 23, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivatiper ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la FEM sostiene per fare eseguire da altri la fornitura. 2. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo contrattuale. 3. In caso di fallimento o di risoluzione del contrattocontratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, sia ai sensi dell’arttrova applicazione l’art. 1662 c.c140 del D.lgs. che ai sensi dell’art163/2006. 4. 1456 c.c.Nell’eventualità di cui al comma 1, la Stazione Appaltante si riserva salvo il diritto della FEM al risarcimento del danno, all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto. Ai sensi dell’art. 103, co. 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitivaprestazione regolarmente eseguita, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’appaltatore è eventualmente tenuto risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso la medesima appaia di utilità per la FEM. 5. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’IMPRESA tali da recare grave pregiudizio all’interesse della FEM, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può incorrere essere disposto che l’esecuzione avvenga d’ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a norma di leggetrattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell’IMPRESA le maggiori spese e i danni.

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Samples: Fornitura Di Gas Puri