Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. 1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. 1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i quattro mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Xxxxxxxx è accompagnato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della società di revisione incaricata anche del controllo contabile.
3. Il Bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della società di revisione incaricata anche del controllo contabile restano depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché ciascun componente possa prenderne visione.
4. Il Bilancio e le relazioni che l'accompagnano vengono trasmesse, entro il mese di maggio di ciascun anno, alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi di cui all’art. 1.
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio dell'esercizio precedente. Il Xxxxxxxx é accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. 1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno, entro il 30 aprile ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni e impedimenti, entro il 30 giugno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, le relazioni del Consiglio, del Collegio dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. 1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Xxxxxxxx é accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile. (Nel caso in cui il controllo contabile sia affidato al Collegio dei Sindaci, lo Statuto potrà prevedere il giudizio di un revisore esterno).
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. (Qualora il controllo contabile sia affidato al Collegio dei Sindaci e lo Statuto preveda il giudizio di un revisore esterno, dovrà essere previsto anche il deposito del suddetto giudizio)
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. 1. L’esercizio finanziario ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. Art. 53 – Bilanci tecnici
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio. 1. L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun esercizio è compilato un bilancio che deve essere approvato entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Copia integrale del bilancio, completa della relazione del Collegio dei Revisori, deve essere tempestivamente trasmessa, dopo l’approvazione, a ciascuna fonte istitutiva.