ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE Clausole campione

ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE. L’Organizzazione che impiega il personale certificato può richiedere in qualsiasi momento a Bureau Veritas l’estensione delle proprie certificazioni a nuovi prodotti, nuove tecniche di controllo o applicazioni particolari. Sulla base delle modalità di esecuzione delle prove di cui l’Organizzazione fa richiesta, Bureau Veritas, se non già previsto dalla norma tecnica applicabile, predisporrà un programma di prove. Nei casi in oggetto saranno eseguite in linea di principio prove scritte di carattere specifico e prove pratiche su campioni rappresentativi dei nuovi prodotti, materiali e apparecchiature di controllo.
ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE. 16.1 L’operatore può richiedere le seguenti tipologie di estensione della certificazione:
ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE. La certificazione di conformità di un sistema aziendale non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati dall’Organizzazione e, pertanto, non può essere utilizzata in accompagnamento agli stessi, o in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da certificazione. Allo stesso modo la certificazione di un prodotto non può essere estesa ad un sistema/processo produttivo.
ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE. 14.1 L’ operatore o gruppo di operatori può ottenere le seguenti tipologie di estensione della certificazione: ✓ estensione del Certificato CE a nuove tipologie di attività e/o a nuove strutture (es. appezzamenti, allevamenti, linee di trasformazione, siti produttivi), tramite variazione della Notifica di cui al punto § 7. ✓ estensione della sezione “Repertorio dei prodotti” del CE a nuovi prodotti, tramite presentazione di ulteriori M_77 di cui al punto § 10.4

Related to ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).