Common use of Estensione della garanzia alle malattie professionali Clause in Contracts

Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: Polizza All Risk Property /Rcto Sport E Salute Spa Polizza Di Assicurazione All Risks Property, Polizza All Risk Property /Rcto Coni Servizi Spa Polizza Di Assicurazione All Risks Property, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilita' Civile Verso Terzi E La Responsabilita’ Amministrativa Di Amministratori E/O Dipendenti Della Pubblica Amministrazione

Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del Dlgs D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D. Lgs D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: cittametropolitana.ve.it, www.comune.bredadipiave.tv.it, cdn1.regione.veneto.it

Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: www.comune.meolo.ve.it