Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
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Samples: Insurance Agreement, RCT/O Insurance Policy, Insurance Agreement
Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori Prestatori di lavoro (R.C.O.) Lavoro è estesa, con le stesse modalità, estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistraturain sede di giudizio. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega esplica i suoi effetti per le richieste a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipula del Contratto assicurativo e sia conseguenza di risarcimento fatti commessi e verificatisi per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di non prima dei 12 (dodici) mesi precedenti alla decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui del Contratto ma non oltre la scadenza contrattuale. La garanzia vale anche per le malattie che si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di manifestano non essere a conoscenza alla oltre 12 (dodici) mesi dalla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi cessazione della presente estensione di garanzia o una richiesta dalla data di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattualecessazione del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato in nel presente Capitolato di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Societàdell’Assicuratore:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno nello stesso periodo annuo di assicurazioneanno assicurativo o minor periodo. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti: • :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • legali;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicuratolegali. La presente esclusione L’esclusione di cui al precedente n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società L’Assicuratore ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicuratodelle strutture della Contraente, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto la Contraente stessa è tenuta a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione a ciò necessaria. Sono inclusi La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro del dipendente(c.d. “mobbing”, “bossing”).
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975del 30 giungo 1965, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 482 179/1988. Si intendono comunque escluse le silicosi e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistraturale asbestosi. L'estensione spiega esplica i suoi effetti per le richieste a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipula della polizza e sia conseguenza di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato fatti colposi verificatisi durante il periodo di decorrenza efficacia temporale della polizza indipendentemente dall'epoca in cui stessa, ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell’Allegato (Prospetto di offerta). La garanzia vale anche per le malattie che si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di manifestano non essere a conoscenza alla oltre 12 mesi dalla data di perfezionamento cessazione del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattualecontratto. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:.
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti: • :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • dell'Università;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicuratodell'Università. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicuratodelle strutture dell'Università, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto l'Università stessa è tenuta a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco)
Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Sono inclusi in garanzia le denunce denuncie pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
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Samples: Insurance Agreement
Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 del 30 giungo 1965, o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistraturain sede di giudizio. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega esplica i suoi effetti per le richieste a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipula del Contratto assicurativo e sia conseguenza di risarcimento fatti commessi e verificatisi per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di non prima dei 12 mesi precedenti alla decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui del contratto ma non oltre la scadenza contrattuale. La garanzia vale anche per le malattie che si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di manifestano non essere a conoscenza alla oltre 12 mesi dalla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi cessazione della presente estensione di garanzia o una richiesta dalla data di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattualecessazione del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato in nel presente Capitolato di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti: • :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • legali;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicuratolegali. La presente esclusione L’esclusione di cui al precedente n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicuratodelle strutture della Contraente, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto la Contraente stessa è tenuta a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione a ciò necessaria. Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) L’assicurazione della responsabilità civile è estesa, con le stesse modalità, estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate di cui al D.P.R. 30.06.1965, DPR 30.6.1965 n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento L’estensione si intende operativa a condizione che la malattia si manifesti per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il periodo di decorrenza efficacia temporale della polizza indipendentemente dall'epoca in cui stessa. La presente estensione vale anche per le malattie che si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di manifestano non essere a conoscenza alla oltre 12 mesi dalla data di perfezionamento cessazione del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattualecontratto. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) . per quei i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) . per le malattie professionali conseguenti: • :
a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • del Contraente;
b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicuratodel Contraente. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere possano ragionevolmente ritenuti ritenersi idonei in rapporto alle circostanze;
3. per l’asbestosi e la silicosi; La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti laboratori, strutture ed uffici dell'Assicuratodel Contraente, ispezioni per le quali l'Assicurato il Contraente stesso é è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Sono inclusi in garanzia L'assicurazione vale anche per le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto azioni di lavoro del dipendenterivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da enti similari.
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Samples: Insurance Policy
Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.RCO) è estesa, con le stesse modalità, estesa al rischio delle malattie malat- tie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.196530 giugno 1965, n. n°1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975X.X.X. 00 xxxxxx 0000, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgsx°000 x x.x.x. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore xx xxxxxx al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero risultassero riconosciute come professionali tali dalla magistraturamagistratura ordinaria con giudizio inappellabile. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato dell’Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca dall’epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o alla lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) : - per più dannidanni originati dal medesimo tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi si sono verificati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) ; - per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) A. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente pre- cedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) B. per malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell’assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
C. per le malattie professionali conseguenticausate direttamente dall’intenzionale inosservanza da parte del rappresentante legale dell’Assicurato di: • alla intenzionale mancata osservanza delle - disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • alla intenzionale mancata - norme di prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto L’esclusione C. non è operante per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre por- re rimedio alla situazione, vengano vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto rap- porto alle circostanze. La Società ha diritto garanzia è prestata nei limiti previsti dalla successiva SCHEDA di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendenteRISCHIO.
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Samples: Insurance Agreement
Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistraturain sede di giudizio. La garanzia non è operante in caso di silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. L'estensione spiega esplica i suoi effetti per le richieste a condizione che la malattia professionale si manifesti in data posteriore a quella della stipula della polizza e sia conseguenza di risarcimento fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza efficacia temporale della polizza indipendentemente dall'epoca in cui stessa (o verificatisi entro i 24 mesi precedenti, sempreché, non indennizzabile da precedente copertura assicurativa). La garanzia vale anche per le malattie che si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di manifestano non essere a conoscenza alla oltre 24 mesi dalla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi cessazione della presente estensione di garanzia o una richiesta dalla data di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattualecessazione del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanziagaranzia , originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per uno o più danni verificatisi manifestatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazioneuna stessa annualità assicurativa. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti: • :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • legali;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicuratolegali. La presente esclusione L’esclusione di cui al precedente n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicuratodelle strutture della Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto la Contraente/Assicurato stessa è tenuta a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione a ciò necessaria. Sono inclusi La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro del dipendente(c.d. “mobbing”, “bossing”).
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Samples: Polizza RCT/Rco
Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) : per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) ; per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) : per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) ; per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
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Samples: Polizza RCT/O