Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute in sede di giudizio. La garanzia non è operante in caso di silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che la malattia professionale si manifesti in data posteriore a quella della stipula della polizza e sia conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia temporale della stessa (o verificatisi entro i 24 mesi precedenti, sempreché, non indennizzabile da precedente copertura assicurativa). La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
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Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno giungo 1965, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute in sede di giudizio179/1988. La garanzia non è operante in caso di Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che la malattia professionale si manifesti in data posteriore a quella della stipula della polizza e sia conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia temporale della stessa stessa, ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell’Allegato (o verificatisi entro i 24 mesi precedenti, sempreché, non indennizzabile da precedente copertura assicurativaProspetto di offerta). La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavorocontratto. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: La garanzia non vale:
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Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute in sede di giudizio. La garanzia non è operante in caso di Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che la malattia professionale si manifesti in data posteriore a quella della stipula della polizza del Contratto assicurativo e sia conseguenza di fatti colposi connessi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia temporale della stessa non prima dei 12 (o verificatisi entro i 24 dodici) mesi precedenti, sempreché, precedenti alla decorrenza del Contratto ma non indennizzabile da precedente copertura assicurativa)oltre la scadenza contrattuale. La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato in nel presente Capitolato di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Societàdell’Assicuratore:
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Estensione della garanzia alle malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno giungo 1965, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute in sede di giudizio. La garanzia non è operante in caso di Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che la malattia professionale si manifesti in data posteriore a quella della stipula della polizza del Contratto assicurativo e sia conseguenza di fatti colposi connessi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia temporale della stessa (o verificatisi entro i 24 non prima dei 12 mesi precedenti, sempreché, precedenti alla decorrenza del contratto ma non indennizzabile da precedente copertura assicurativa)oltre la scadenza contrattuale. La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato in nel presente Capitolato di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
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Samples: Contratto Di Assicurazione