Estensione temporale Clausole campione

Estensione temporale. I Servizi Professionali saranno erogati dal 1 febbraio 2021 al 31 luglio 2021. Con riguardo alle attività relative ai servizi oggetto del presente atto, le Parti espressamente convengono che qualora la programmazione delle attività xxxxxxxx xxxxxxxx di prolungare i tempi di esecuzione, i Responsabili di Progetto rispettivamente designati dal RI- CHIEDENTE e da CINECA, potranno concordare per iscritto, anche a mezzo e-mail, variazioni nei tempi della prestazione. Il presente atto non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e non necessita di CIG, come affermato dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici nella determinazione del 22 Dicembre 2010 n.10 e ribadito nella Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, al paragrafo 3.6
Estensione temporale. Le attività relative ai servizi oggetto del presente atto saranno erogate dal 10/12/2019 al 30/06/2020. Le attività oggetto del presente atto connesse all’utilizzo da parte del RICHIEDENTE della soluzione - CONSERVA con avvio previsto entro la data del 1 gennaio 2020 saranno erogate dalla data di entrata in produzione, indicata dal verbale di avvio che verrà sottoscritto, e termi- neranno in data 31/12/2022. Con riguardo alle attività relative ai servizi oggetto del presente atto, le Parti espressamente convengono che qualora la programmazione delle attività suddette richieda di prolungare i tempi di esecuzione, i Responsabili di Progetto rispettivamente designati dal RICHIEDENTE e da CINECA, potranno concordare per iscritto, anche a mezzo e-mail, variazioni nei tempi della prestazione. Il presente atto non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e non necessita di CIG, come affermato dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determina- zione del 22 Dicembre 2010 n.10 e ribadito nella Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, al paragrafo 3.6
Estensione temporale. I Servizi Professionali saranno erogati nel periodo 31/03/2021 - 31/05/2022. Con riguardo alle attività relative ai servizi oggetto del presente atto, le Parti espressamente convengono che qualora la programmazione delle attività suddette richieda di prolungare i tempi di esecuzione, i Responsabili di Progetto rispettivamente designati dal RI- CHIEDENTE e da CINECA, potranno concordare per iscritto, anche a mezzo e-mail, variazioni nei tempi della prestazione.
Estensione temporale. Le Parti concordano sul fatto che le attività oggetto del presente atto sono state regolarmente erogate dal CINECA sin dal 01/01/2023 fino alla data di sottoscrizione da parte di CINECA del presente atto a conferma della avvenuta verifica positiva di quanto previsto dall’art. 3.2 del vigente statuto consortile e termineranno in data 31/12/2024. E’ ammes so il rinnovo dell’affidamento per un periodo di pari durata, previa richiesta scritta da parte dell’OGS e consenso alla stessa da parte del CINECA. Ad ogni rinnovo le parti concorderanno fra loro gli oneri econo mici.
Estensione temporale. (ulteriore triennio) DELL’ACCORDO RELATIVO AL POR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 6.6.1 – LINEA DI INTERVENTO N. 3 - SVILUPPO DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE E DELLE TECNOLOGIE WEB E INDIVIDUATI CON IL PERCORSO DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 9/22 DEL 10.3.2015 e SS.MM.II. con sede in Cagliari Viale Xxxxx Xxxxxxx, Cod. Fiscale 03669190922, domicilio digitale: xxxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxxxxx.xx, di seguito denominata FORESTAS, nella persona del Direttore Generale f.f. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che interviene nel presente atto nella sua qualità di delegato del Legale Rappresentante e Direttore Generale dell’Agenzia, con sede in MILANO Via X. Xxxxxxxx n.19 - di seguito denominato CAI, domicilio digitale: xxx@xxx.xxx.xx, , rappresentata dall'avv. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Milano il 27.12.1950 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante e Presidente generale pro tempore,

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).