Common use of Estinzione del contratto Clause in Contracts

Estinzione del contratto. 1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata. 2. Parte Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Prestatore d’xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima. 3. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto: a) se il Prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d’arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente. b) quando l’esecuzione dell’incarico diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tale ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. c) in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d’opera nel presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni. 4. E’ concesso altresì al Prestatore d’opera il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante , almeno giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. 5. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del Prestatore d’opera di consegnare la documentazione, incluso indici, procedure, tracciati di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell’attività affidata.

Appears in 2 contracts

Samples: Labor Contract, Prestazione d'Opera

Estinzione del contratto. 1. Il presente contratto cessa termina alla scadenza prefissatadel termine concordato. 2. Parte Committente può L’Ente e il professionista possono rispettivamente recedere dal contratto in qualsiasi momentoprima della scadenza del termine con comunicazione scritta nella quale siano evidenziate le motivazioni della richiesta, dandone con un periodo di preavviso al Prestatore d’xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni primadi almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. 3. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento e senza In caso di mancato preavviso dal contratto: a) se il Prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e professionista sarà tenuto a regola d’arte, salvo il diritto corrispondere una penale pari al risarcimento del danno subito dalla Committente. b) quando l’esecuzione dell’incarico diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tale ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. c) in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d’opera nel presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni50% dell’importo totale pattuito. 4. E’ concesso altresì In caso di rinuncia anticipata senza giustificato motivo e in assenza di condivisione in tal senso con l’Amministrazione, il professionista sarà tenuto a corrispondere una penale pari al Prestatore 20% dell’importo totale del compenso. 5. Nei casi di cui ai precedenti due commi, spetta comunque al Consulente il corrispettivo economico in misura proporzionale al periodo di prestazione d’opera effettivamente prestato e al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. 6. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine oltre che nei casi genericamente previsti dagli artt. 1453 e 1454 CC dai seguenti casi qui previsti ai sensi dell’art. 1456 CC: - interruzione immotivata dello svolgimento dell’incarico, fatte comunque salve le sanzioni contrattuali; - cessione totale o parziale del contratto; - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento o di qualsivoglia obbligo previsto dal presente contratto; - mancato rispetto dei termini di esecuzione del presente contratto; - inadempienze e/o gravi negligenze nell’esecuzione dei compiti oggetto dell’affidamento; - danni subìti a seguito di negligenze o inadempienze del professionista; - inosservanza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro; - conseguimento di risultati inadeguati agli obiettivi prefissati ed alla correttezza amministrativa. 7. In tutte le ipotesi di cui sopra, la risoluzione del contratto opererà di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione formale inoltrata all’indirizzo pec fornito dal professionista. 8. L’Amministrazione si riserva la possibilità di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante risolvere unilateralmente il contratto, con un preavviso di almeno giorni prima della data 30 giorni, nel caso in cui il recesso deve avere esecuzionevenissero a mancare le risorse finanziarie destinate al progetto o per qualsiasi altra causa diversa da quanto previsto all’art. 7, risultasse impossibile portare a completamento le attività connesse al progetto medesimo. In tal caso al Prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato trova applicazione l’art. 2228 del c.c. con conseguente esclusione, per il lavoro prestato Consulente, di ogni pretesa al di fuori del corrispettivo economico in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.cmisura proporzionale all’attività già prestata. 5. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del Prestatore d’opera di consegnare la documentazione, incluso indici, procedure, tracciati di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell’attività affidata.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Prestazione d'Opera Intellettuale, Prestazione D’opera Intellettuale

Estinzione del contratto. 111.1. Il Le parti concordano sulle seguenti clausole di estinzione del contratto: a) il presente contratto cessa alla scadenza prefissata. 2. Parte Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Prestatore d’xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima. 3. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto: a) se il Prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d’arte, salvo il diritto al risarcimento prefissata ovvero alla realizzazione del danno subito dalla Committente.progetto; b) quando l’esecuzione dell’incarico diventi impossibile il presente contratto potrà altresì cessare senza preavviso: – per causa non imputabile ad alcuna recesso per giusta causa, così come previsto dall’art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003; – per accordo espresso delle parti; – per risoluzione dovuta all’impossibilità del Collaboratore di ottemperare agli impegni previsti; – per risoluzione dovuta alla presenza di oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore, tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. 11.2. In tale particolare, le parti concordano che integrino ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato di recesso per il lavoro prestatogiusta causa da parte del Committente, in deroga senza alcun termine di preavviso, con elencazione a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. c) in presenza titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti casistiche: – comportamenti del Collaboratore gravemente lesivi dell’immagine del Committente; – danneggiamento o perdita di atti prodotti/attrezzature di proprietà del Committente; – appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei beni del Committente; – imputazione del Collaboratore da parte dell’Autorità giudiziaria di reati la cui condanna risulti ostativa all’ottenimento e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle attività connesse al presente incarico; – elevazione di protesti di qualsiasi genere, esecuzioni, procedure esecutive e/o concorsuali a nome del Collaboratore, specialmente nel caso in cui quest’ultimo versi in stato di insolvenza ovvero si renda responsabile di emissione di assegni a vuoto. 11.3. Il presente contratto potrà inoltre cessare con un preavviso scritto minimo di .... giorni di calendario per recesso unilaterale di ciascuna delle parti, anche prima della Committenterealizzazione del progetto concordato. 11.4. I rapporti economici tra le parti saranno liquidati con riferimento alla data di efficacia del recesso, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni con esclusione di reciproca fiduciaqualsivoglia indennizzo, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d’opera nel presente contrattorisarcimento o ulteriore compenso, neppure ai sensi dell’art. In questa ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 1671 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni. 4. E’ concesso altresì al Prestatore d’opera il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante , almeno giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. 5. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del Prestatore d’opera di consegnare la documentazione, incluso indici, procedure, tracciati di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell’attività affidata.

Appears in 1 contract

Samples: Collaborazione Coordinata E Continuativa

Estinzione del contratto. 1. Le parti concordano sulle seguenti clausole di estinzione del contratto: a) Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata. 2. Parte Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Prestatore d’xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima. 3. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto: a) se il Prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d’arte, salvo il diritto al risarcimento ovvero alla realizzazione del danno subito dalla Committenteprogetto. b) quando l’esecuzione dell’incarico diventi impossibile Il presente contratto potrà altresì cessare senza preavviso: (i) per causa non imputabile ad alcuna recesso per giusta causa, così come previsto dall’art. 67 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003; (ii) per accordo espresso delle partiParti; (iii) per risoluzione dovuta all’impossibilità del Collaboratore di ottemperare agli impegni previsti. In tale particolare, le parti concordano che integrino ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato di recesso per il lavoro prestatogiusta causa da parte della Committente, in deroga senza alcun termine di preavviso, con elencazione a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. c) in presenza titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti casistiche: - comportamenti del Collaboratore gravemente lesivi dell’immagine della Committente; - danneggiamento o perdita di atti prodotti/attrezzature della Committente; - appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei beni della Committente; - imputazione del Collaboratore da parte dell’Autorità giudiziaria di reati la cui condanna risulti ostativa all’ottenimento e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle attività connesse al presente incarico; - elevazione di protesti di qualsiasi genere, esecuzioni, procedure esecutive e/o concorsuali a nome del Collaboratore, specialmente nel caso in cui quest’ultimo versi in stato di insolvenza, ovvero si renda responsabile di emissione di assegni a vuoto. Il Collaboratore può liberamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine, rispettando un preavviso minimo di giorni trenta (30) di calendario da comunicarsi per iscritto alla Committente. (tale comma, prevedendo una disciplina contrattuale di miglior favore per il collaboratore, è eventuale, posto che consente allo stesso di poter recedere anticipatamente rispetto alla scadenza prevista) Parte Committente potrà recedere nel caso siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da non consentire rendere impossibile la prosecuzione realizzazione del rapporto in condizioni progetto. A tali fini, le parti di reciproca fiduciaseguito esemplificano alcune ipotesi di inidoneità: … … … I rapporti economici tra le parti saranno liquidati con riferimento alla data di efficacia del recesso, ovvero in presenza con esclusione di accertate violazioni degli obblighi qualsivoglia indennizzo, risarcimento o ulteriore compenso, neppure ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile. I rapporti economici tra le parti saranno liquidati con riferimento alla data di riservatezza e segretezza posti a carico efficacia del Prestatore d’opera nel presente contrattorecesso, con esclusione di qualsivoglia indennizzo, risarcimento o ulteriore compenso, neppure ai sensi dell’art. In questa ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c1671 del Codice civile., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni. 4. E’ concesso altresì al Prestatore d’opera il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante , almeno giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. 5. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del Prestatore d’opera di consegnare la documentazione, incluso indici, procedure, tracciati di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell’attività affidata.

Appears in 1 contract

Samples: Collaborazione Coordinata E Continuativa

Estinzione del contratto. 1. Il presente contratto cessa termina alla scadenza prefissatadel termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune, esclusivamente, per il tempo necessario per il completamento delle attività avviate. Non è configurabile, in ogni caso, il rinnovo dell’incarico, dovendo un nuovo incarico, far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione. 2. Parte Committente può L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto in qualsiasi momentoprima della scadenza del termine con comunicazione scritta, dandone con un periodo di preavviso al Prestatore d’xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni primadi almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. 3. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento In caso di mancato preavviso l’Ente e senza preavviso dal contratto: a) se il Prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e collaboratore rispettivamente saranno tenuti a regola d’arte, salvo il diritto corrispondere un indennizzo pari al risarcimento del danno subito dalla Committente. b) quando l’esecuzione dell’incarico diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tale ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente corrispettivo che sarebbe spettato al compenso maturato collaboratore per il lavoro periodo di preavviso non prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. c) in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione tenuto conto del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d’opera nel presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei dannimensile pattuito. 4. E’ concesso altresì al Prestatore d’opera il diritto Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino: · gravi inadempienze contrattuali, debitamente accertate con le modalità di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante cui all’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; · sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, almeno giorni prima che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; · commissioni di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c. 5. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo legge n. 55/90 e successive modificazioni; · danneggiamento o furto di beni; · inosservanza da parte del Prestatore d’opera di consegnare la documentazionecollaboratore degli obblighi stabiliti, incluso indici, procedure, tracciati di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell’attività affidatacon particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Collaborazione, Di Studio, Di Ricerca E Di Consulenza Ad Esperti Esterni