Somministrazione Clausole campione

Somministrazione. La nuova disciplina del contratto di somministrazione è contenuta negli articoli da 30 a 40 del Decreto Legislativo n. 81/2015 che sostituiscono l’art. 18, commi 3 e 3 bis, nonché gli artt. da 20 a 28 del D. Lgs. n. 276/2003, abrogati integralmente dall’art. 55, comma 1, lett. d), del medesimo D. Lgs. n. 81/2015. La novità di maggior rilievo è il definitivo superamento del sistema delle causali, anche per la somministrazione a tempo indeterminato. Dunque, il “limite” alla somministrazione a tempo indeterminato è, oramai, individuato nella fissazione di un tetto percentuale di utilizzo (pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione, secondo lo schema già illustrato per il contratto a termine). Questo limite è elevabile dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, ossia anche dai contratti aziendali, nell’accezione innanzi indicata. Viene poi espressamente previsto che possono essere somministrati a tempo indeterminato solo e soltanto lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Quanto alla somministrazione a tempo determinato, viene confermato che i limiti quantitativi di utilizzo non sono individuati dalla legge bensì dai contratti collettivi, anche aziendali, applicati dall’utilizzatore. Sono, altresì, confermate le ipotesi “soggettive” di esclusione dai limiti (lavoratori in mobilità, soggetti che godono da almeno sei mesi del trattamento di disoccupazione non agricola ovvero di ammortizzatori, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE 651/2014). Viene semplificato l’onere di informativa dei posti vacanti a carico dell’utilizzatore, che può essere assolto anche tramite un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore. Le modalità di informativa indicate da questa disposizione ben potranno, a nostro avviso, essere utilizzate anche dalla contrattazione collettiva per definire il contenuto dell’analogo onere di informazione disciplinato, in materia di contratto a termine, nell’art. 19, comma 5. La disciplina dei divieti di utilizzo (art. 32) ricalca in toto quella del contratto a termine ed anche in questo caso non è possibile concludere accordi sindacali in deroga, come invece era precedentemente previsto.
Somministrazione. 1.4.1. La somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)
Somministrazione. Il contratto di somministrazione di lavoro ė disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. I limiti della somministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 20% o, con le modalità ivi previste, entro la misura massima indicata al successivo punto Xd, del numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’anno precedente, con un arrotondamento al decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Il limite è da computarsi come media annua. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore. Ogni 12 mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In sede Aziendale, tra Direzione e R.S.U. saranno individuati criteri e modalità per la determinazione del Premio di partecipazione ai lavoratori con contratto di somministrazione. Le percentuali previste per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ed in somministrazione a tempo determinato saranno cumulativamente limitate al 35% del numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’anno precedente, fermi restando i meccanismi di calcolo come medie annue. L’Azienda potrà però fare ricorso anche ad una percentuale superiore a quella stabilita per ciascuna tipologia di contratto (tempi determinati o somministrati a tempo determinato) fino alla misura massima del 35% di cui sopra, detraendola dalla percentuale prevista per l’altra tipologia di contratto, fermi restando i meccanismi di calcolo come medie annue.
Somministrazione di lavoro Articoli da 30 a 40
Somministrazione. L'Impresa deve garantire la somministrazione dei pasti a tutti gli utenti per i quali è stata comunicata la prenotazione. L'Impresa deve, inoltre, garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dal menù, nelle quantità e qualità previste dalle Tabelle Dietetiche-
Somministrazione. (art. 33, comma 1, lett. d) e lett. e) del D.lgs. 81/2015)
Somministrazione. Nei casi di necessità, dettate da esigenze tecnico-produttive e/o operative, nonché nelle fasi di start-up aziendale o sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è ammessa l’instaurazione di con- tratti di somministrazione a tempo determinato secondo la normativa vigente.
Somministrazione. Il lavoratore, dipendente del somministratore, è soggetto al potere direttivo e organizzativo dell'utilizzatore. L'attività dei lavoratori somministrati è gestita dall'utilizzatore a proprio rischio. L'utilizzatore è obbligato in solido per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi entro i termini prescrizionali. Le retribuzioni non possono essere inferiori a quelle dei dipendenti dell'utilizzatore di pari livello e mansioni. Gli oneri per il committente sono: rimborso oneri contributivi e retributivi; 4% per gli enti bilaterali; compenso per agenzie.
Somministrazione. Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal Xxxx xxxxxx xxx. 00 - xxx xxxxxxx legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e dalle seguenti disposizioni. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Somministrazione. Il contratto di somministrazione è il contratto con cui una parte (Agenzia di somministrazione) si impegna, verso un corrispettivo di un prezzo, a fornire all’Azienda utilizzatrice prestazioni di lavoro periodiche o continuative rese da terzi, senza che tra i lavoratori somministrati e l’utilizzatore si instauri un contratto di lavoro subordinato. Diversamente dall’appalto il potere organizzativo e direttivo è in capo al committente/utilizzatore. Compravendita In considerazione dell’estrema varietà della casistica, anche il contratto di compravendita può avvicinarsi al contratto di appalto. In questi casi la giurisprudenza adotta il cd. criterio della prevalenza ossia: • è qualificato come appalto se prevale l’obbligazione del “facere”; ad esempio quando si vende un semplice computer e si procede all’installazione di un software complesso; • è qualificato come compravendita se prevale l’interesse del trasferimento della proprietà; ad esempio quando vendo un computer con una semplice garanzia di intervento.