Somministrazione Clausole campione

Somministrazione. 1.4.1. La somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) 1.4.2. La somministrazione a tempo determinato
Somministrazione. Il contratto di somministrazione di lavoro ė disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. I limiti della somministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 20% o, con le modalità ivi previste, entro la misura massima indicata al successivo punto Xd, del numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’anno precedente, con un arrotondamento al decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Il limite è da computarsi come media annua. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore. Ogni 12 mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In sede Aziendale, tra Direzione e R.S.U. saranno individuati criteri e modalità per la determinazione del Premio di partecipazione ai lavoratori con contratto di somministrazione.
Somministrazione. La nuova disciplina del contratto di somministrazione è contenuta negli articoli da 30 a 40 del Decreto Legislativo n. 81/2015 che sostituiscono l’art. 18, commi 3 e 3 bis, nonché gli artt. da 20 a 28 del D. Lgs. n. 276/2003, abrogati integralmente dall’art. 55, comma 1, lett. d), del medesimo D. Lgs. n. 81/2015.
Somministrazione di lavoro Articoli da 30 a 40
Somministrazione. SUCCESSIONE TEMPORALE DELLE LEGGI SUL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Legge n.196/97 (Legge Treu) introdusse il contratto per la fornitura delle prestazioni di lavoro temporaneo. Il lavoro interinale era tuttavia consentito solo in alcune ipotesi; la legge del 1997 collegava il contratto di fornitura non soltanto al soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo dell'impresa utilizzatrice, ma specificava che tali esigenze dovevano corrispondere ad alcune categorie tipologiche, indicate dalla stessa legge (anche mediante rinvio alla contrattazione collettiva), al di fuori delle quali la stipulazione del contratto di fornitura non era consentita. X.Xxx. 276/2003 disciplinò il contratto di somministrazione di lavoro, intendendosi per tale, secondo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a), la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. Una previsione di forte rilevanza innovativa era prevista nel comma 3 dell’art. 20, secondo cui il contratto di somministrazione di lavoro poteva essere legittimamente concluso anche a tempo indeterminato, laddove la normativa abrogata (art. 1, comma 1, della l. n. 196/1997) ammetteva il contratto di fornitura solo per esigenze di carattere temporaneo dell’impresa utilizzatrice. Il X.Xxx. n. 276/2003 eliminò la necessità di individuare specifiche esigenze di carattere temporaneo e, dunque, conferì all’istituto una maggiore elasticità strutturale, abbandonando, per la somministrazione a tempo determinato, il criterio limitativo della “nominatività” dei casi in cui la stessa era ammissibile, e sostituendolo con quello delle causali giustificanti le ordinarie assunzioni a termine. X.Xxx. n.24/2012, recante “attuazione della Direttiva 2008/104/CE”, introdusse alcune modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e in particolare la possibilità di ricorrere alla somministrazione a tempo determinato senza indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (cd. “causali”) qualora il contratto di somministrazione prevedesse l’utilizzo di soggetti disoccupati o “svantaggiati”. D.L. n.34/2014 convertito in legge n. 78/2014 aveva eliminato, anche per il contratto di somministrazione, le “causali” e aveva confermato il demando esclusivo ai contratti collettivi nazionali di lavoro dell’individuazione di limiti quantitativi. D.Lgs. n.81/2015 ha introdotto alcune modifiche al contratto di somm...
Somministrazione. Essendo l’apprendistato un contratto a tempo indeterminato, è esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato (art. 42, co.7).
Somministrazione. 8 proroghe per contratto • 6 proroghe per ogni contratto nell’arco temporale di 24 mesi • In alcuni casi specifici è possibile fare 8 proroghe per ogni singolo contratto In caso di sostituzione di personale assente è possibile prorogare sino al rientro della persona assente senza vincoli sul numero di proroghe. In tutti e tre i casi elencati, la durata massima del contratto, comprese le proroghe, è di 24 mesi. Nessun STOP & GO il periodo di interruzione tra contratti non si applica per i contratti di somministrazione
Somministrazione. La somministrazione (art. 1559 c.c.) è il contratto con il quale una parte (somministrante), periodicamente o continuatamene si obbliga a fornire delle cose, accordate con l’altra parte (somministrato), previo pagamento del prezzo stabilito. La somministrazione può essere: • periodica, quando il prezzo è pagato a ogni singola fornitura, • continuata, quando il pagamento avviene secondo determinate scadenze. Le date di fornitura sono fissate dal somministrato e devono essere comunicate al somministrante entro un adeguato termine. Le parti posso anche decidere di inserire nella somministrazione la clausola d’esclusiva: • se è a favore del somministrante, l’esclusiva impedisce al somministrato di ricevere la fornitura da altri; • se è a favore del somministrato, l’esclusiva impedisce al somministrante di fornire terzi nella zona determinata. La somministrazione si differenzia: • dall’appalto, perché la somministrazione ha per oggetto un dare, l’appalto un fare; • dalla vendita, perché la vendita è ad effetti reali, la somministrazione è ad effetti obbligatori; • dalla vendita obbligatoria, perché la vendita obbligatoria è un'unica prestazione, la somministrazione è una pluralità di prestazioni; • dalla vendita a consegne ripartite, perché in quest’ultima la ripartizione nel tempo della cose vendute non configura una pluralità delle prestazioni. La durata e il termine sono elementi essenziali della somministrazione: affinché si realizzi un inadempimento, il ritardo deve essere importante e notevole; se il somministrato è lievemente inadempiente, il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza un adeguato preavviso. Le parti possono recedere dal contratto solo dopo aver comunicato la scelta entro un adeguato termine e le prestazioni già eseguite sono irripetibili.
Somministrazione. I T COANPTPRAALTTO LAVONRORM N E AL TEMP RANEO SOMM NIS R BIL CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E APPALTI DI SERVIZI ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME (aggiornato al D.L. n. 76/2013 conv. Con L. 99/2013) 04 DICEMBRE 2013 CONVEGNO P dell’ATE A N RT R IN evento sponsorizzato da Serenissima Ristorazione S.p.A. e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Somministrazione. La somministrazione delle stecche nei fori praticati sarà in ragione di 1 Kg / 5 cm di circonferenza del tronco, e con dose uguale per ogni foro così ottenendosi una uniforme concentrazione nutrizionale.