Somministrazione. 1.4.1. La somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)
1.4.2. La somministrazione a tempo determinato
Somministrazione. Il contratto di somministrazione di lavoro ė disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. I limiti della somministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 20% o, con le modalità ivi previste, entro la misura massima indicata al successivo punto Xd, del numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’anno precedente, con un arrotondamento al decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Il limite è da computarsi come media annua. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore. Ogni 12 mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In sede Aziendale, tra Direzione e R.S.U. saranno individuati criteri e modalità per la determinazione del Premio di partecipazione ai lavoratori con contratto di somministrazione.
Somministrazione di lavoro Articoli da 30 a 40
Somministrazione. La nuova disciplina del contratto di somministrazione è contenuta negli articoli da 30 a 40 del Decreto Legislativo n. 81/2015 che sostituiscono l’art. 18, commi 3 e 3 bis, nonché gli artt. da 20 a 28 del D. Lgs. n. 276/2003, abrogati integralmente dall’art. 55, comma 1, lett. d), del medesimo D. Lgs. n. 81/2015.
Somministrazione. Il contratto di somministrazione di lavoro ê disciplinato dal capo quarto art. 31 - del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e dalle seguenti disposizioni. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo, i limiti della somministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. Il limite è da computarsi come media annua. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore. Ogni 12 mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle Rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla Rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. saranno individuati criteri e modalità per la determinazione del premio di partecipazione ai lavoratori con contratto di somministrazione. L'azienda, su richiesta delle R.S.U., comunicherà in apposito incontro il numero dei contratti di somministrazione utilizzati nel corso dell'anno precedente.
Somministrazione. Essendo l’apprendistato un contratto a tempo indeterminato, è “esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato” (art. 42, co.7).
Somministrazione. Il contratto di somministrazione è il contratto con cui una parte (Agenzia di somministrazione) si impegna, verso un corrispettivo di un prezzo, a fornire all’Azienda utilizzatrice prestazioni di lavoro periodiche o continuative rese da terzi, senza che tra i lavoratori somministrati e l’utilizzatore si instauri un contratto di lavoro subordinato. Diversamente dall’appalto il potere organizzativo e direttivo è in capo al committente/utilizzatore. Compravendita In considerazione dell’estrema varietà della casistica, anche il contratto di compravendita può avvicinarsi al contratto di appalto. In questi casi la giurisprudenza adotta il cd. criterio della prevalenza ossia: • è qualificato come appalto se prevale l’obbligazione del “facere”; ad esempio quando si vende un semplice computer e si procede all’installazione di un software complesso; • è qualificato come compravendita se prevale l’interesse del trasferimento della proprietà; ad esempio quando vendo un computer con una semplice garanzia di intervento.
Somministrazione. La somministrazione delle stecche nei fori praticati sarà in ragione di 1 Kg / 5 cm di circonferenza del tronco, e con dose uguale per ogni foro così ottenendosi una uniforme concentrazione nutrizionale.
Somministrazione. Le operazioni di somministrazione dovranno essere effettuate secondo buone prassi igienico-sanitarie evitando l’incrocio di operazioni “sporche” con operazioni “pulite”, e nel rispetto delle temperature indicate dal Concessionario nel proprio Manuale di Autocontrollo. Si richiede che mestoli, cucchiai e tutta l’attrezzatura utilizzata per la somministrazione dei pasti sia adeguatamente calibrata e standardizzata, così da garantire un’omogenea quantità delle singole porzioni. Il Concessionario è obbligato al taglio delle seconde portate e della frutta solo ed esclusivamente per la scuola dell'infanzia.
Somministrazione. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, denominato somministratore per la fornitura professionale di manodopera. Può essere a tempo indeterminato o a termine. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o presso unità produttive ove sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94.