Eventi esclusi. La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; 2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri; 4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; 5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o se si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. Resta peraltro inteso che la polizza sarà ugualmente operante qualora il conducente sia munito di patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.
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Eventi esclusi. La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistridel conducente e/o dell'Assicurato;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o vigore.
6. se si trova il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
7. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ubriachezza ebbrezza o di alterazione psichica dovuto all’uso di sotto l'influenza d sostanze stupefacenti. Resta peraltro inteso che stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la polizza sarà ugualmente operante qualora il conducente sia munito di patente scaduta o in attesa di rilascio sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s. i. e m. (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità nuovo codice della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.strada)
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Eventi esclusi. La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati dadanni:
1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. causati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da dolo della Contraente, dell'Assicurato e del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistriConducente;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o se vigore;
6. alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) salvo che si trova siano verificati congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. Sono tuttavia inclusi eventuali danni indiretti ai pneumatici purché strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato.
7. causati da guida in stato di ubriachezza ebbrezza o di alterazione psichica dovuto all’uso determinata da uso di sostanze stupefacenti;
8. Resta peraltro inteso che la polizza sarà ugualmente operante qualora il conducente sia munito di patente scaduta o in attesa di rilascio alle cose trasportate (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità salvo quanto previsto all’art. 2 punto 1 della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistropresente sezione 3).
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Eventi esclusi. La Società L’assicurazione non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare comprende i danni causati dada :
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o se si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. Resta peraltro inteso che la polizza sarà ugualmente operante qualora il conducente sia munito di patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.
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