ENTI ALL’APERTO. La Società indennizza il furto a seguito di scasso dei sistemi di chiusura o protezione, delle MERCI (escluso in ogni caso rame ed alluminio) MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO poste all’aperto nell’ambito dell’area pertinente al fabbricato o al complesso immobiliare in cui è ubicata l’azienda. Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che detta area sia: - fornita di illuminazione; - completamente recintata da struttura in calcestruzzo armato o in laterizio di altezza da terra non inferiore a 2mt, oppure da inferriata metallica di altezza minima di 1,50mt murata su di una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30cm; i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Gli ingressi siano muniti di cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno chiusi con serrature, lucchetti antistrappo o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture; - protetta lungo tutto il perimetro da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata a dotato di trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di vigilanza. Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza ed a attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone. In caso di sinistro, se l’impianto dovesse risultare non installato o non attivato, la Società non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo. In caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o degli incaricati della sorveglianza, la Società pagherà l’indennizzo liquidato a termini di polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell’80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato. In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e annualità assicurativa importo superiore al 25% della somma assicurata alla partita “MACCHINARIO, ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO” e “MERCI“ con il massimo di EURO 20.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.
ENTI ALL’APERTO. Fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica partita, l’assicurazione vale anche per gli enti posti all’aperto in prossimità dell’esercizio, purché in area completamente recintata il cui superamento richieda impiego di mezzi artificiosi o particolare agilità personale. L’attrezzatura dei servizi accessori di ristorazione, bar e zona relax dei clienti (quali insegne, tavolini, sedie, lettini ombrelloni e simili) può trovarsi in area anche non recintata, purché adiacente all’esercizio assicurato e purché, in assenza di personale, le attrezzature siano bloccate da catene e lucchetti.
ENTI ALL’APERTO. Agli effetti delle sole garanzie Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, si precisa che Merci, Macchinario, Attrezzature ed arredamento si intendono assicurati anche se posti all’aperto e/o su automezzi (salvo non siano assicurate con polizza trasporti) purché nell’ambito dell’area di pertinenza dell’Azienda.
ENTI ALL’APERTO. Agli effetti delle sole garanzie INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO, si precisa che “MERCI“, “MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO“ si intendono assicurati anche se posti all’aperto e/o su automezzi (salvo non siano assicurate con polizza trasporti) purché nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda).
ENTI ALL’APERTO. Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all’aperto, per loro naturale destinazione. ESPLODENTI Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con I' aria o con I' acqua, a condizioni normali diano luogo ad esplosione o che per azione meccanica o termica esplodano (e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A).
ENTI ALL’APERTO. Si intendono assicurati, nell’ambito dei fabbricati, delle sedi operative ed di ogni altro impianto in cui il Contraente esplica la propria attività, gli enti garantiti anche se posti all’aperto. Detta estensione di garanzia vale solo ed esclusivamente per quei beni che per loro natura o destinazione si trovino all’aperto e siano saldamente ancorati al suolo e/o a fabbricati loro parti o installazioni immobili per loro natura. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
ENTI ALL’APERTO. Limitatamente al furto di oggetti rientranti in garanzia e posti all’aperto gli stessi saranno indennizzati esclusivamente se tali oggetti si trovino in area recintata e solo se l’azienda risulta stabilmente abitata. Per tale tipo di danno l’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 10% del danno.
ENTI ALL’APERTO. Relativamente alle sole voci macchinario, at- trezzatura e merci le garanzie sono operanti anche se tali enti si trovano all’aperto, nelle im- mediate vicinanze dei fabbricati indicati in sche- da copertura.
ENTI ALL’APERTO. La società indennizza i danni alle merci, macchinari, attrezzatura che si trovi all'esterno, all'aperto purché siano all'interno di un'area recintata, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività e/o i servizi del Contraente. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni singolo sinistro.
ENTI ALL’APERTO. Si intendono assicurati anche gli enti posti all'aperto.