Common use of Festività Clause in Contracts

Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una seconda secon- da retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la do- menicadomenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Festività. Sono Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed o i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni riposo settimanale compensativo di cui alle leggi all'art. 30. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260 e 31 260, della legge 5 marzo 19541977, n. 90 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e pertantodella legge 20 novembre 2000, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolon. 336, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamentosono considerati giorni festivi: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessoriole festività del: - 25 aprile (anniversario della liberazione); - 1° maggio (festa del lavoro); - 2 giugno (festa nazionale della Repubblica); b) se lavorano le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è dovutaubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, oltre fatto salvo il punto 4 della lett. b). La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai soli lavoratori appartenenti alla retribuzione categoria giuridica operaia come definita dal Protocollo sulla disciplina del rapporto individuale di lavoro concordata con l'accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008, verrà corrisposta in occasione di ciascuna festività infrasettimanale una erogazione pari ad 1 ora e 20'. A partire dal 1° gennaio 2009, in seguito al ripristino della festività dell'Epifania, di cui al punto a)D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di permessi individuali retribuiti riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, ai lavoratori appartenenti alla categoria giuridica operaia come definita dal Protocollo sulla disciplina del rapporto individuale di lavoro concordata con l'accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008, verrà corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20', qualora la predetta festività cada di sabato o di domenica. Tale erogazione avverrà con la retribuzione del mese di gennaio. Eventuali, diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del compenso per festività assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione. Qualora, invece, una seconda delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto, per le il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'articolo 29 per tali prestazioni. Le ore di lavoro effettivamente prestatocompiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate, maggiorata in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della percentuale maggiorazione per il lavoro festivo. Il trattamento per Qualora le festività nazionali di cui al punto aai punti b) previsto dalle leggi sopra citatee c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavorogravidanza e puerperio, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette o ad infortunio, compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale. In sostituzione delle festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della abolite dalla legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 con disposizioni in materia 54, i lavoratori fruiscono di giorni festiviquattro gruppi di otto ore di permessi retribuiti di cui all'art. 21, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per dove assumeranno anch'essi la denominazione di "permessi annui retribuiti". Per quanto riguarda la festività nazionale (del 4 novembre) novembre la cui celebrazione è stata spostata, alla ha luogo nella prima domenica di novembre, si applicherà il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di le festività nazionali coincidenti che coincidono con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativadomenica. Le parti individuali possono altresì convenire: a) dichiarano che la il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata tale quota indennizzata in forza di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutadisposizioni legislative.

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Festività. Sono Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed dome- niche o i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni riposo settimanale compensativo di cui alle leggi all’articolo 30. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260 e 31 260, della legge 5 marzo 19541977, n. 90 54 e pertantodel D.P.R. 28 dicembre 1985, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamenton. 792 e della legge 20 novembre 2000 n. 336 sono considerati giorni festivi: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;le festività del: 25 aprile (anniversario della liberazione); 1° maggio (festa del lavoro); 2 giugno (festa nazionale della Repubblica) b) se lavorano le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono 29 giugno); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre). c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è dovutaubicata la sede di lavoro o un’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, oltre fatto salvo il punto 4 della lett. b). La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella nor- male retribuzione mensile. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai soli lavoratori appartenenti alla retribuzione categoria giuridica operaia come definita dal Protocollo sulla disciplina del rapporto individuale di lavoro concordata con l’accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008, verrà corri- sposta in occasione di ciascuna festività infrasettimanale una erogazione pari ad 1 ora e 20’. A partire dal 1° gennaio 2009, in seguito al ripristino della festività dell’Epifania, di cui al punto a)D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei «gruppi di 8 ore» di permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, ai lavoratori appartenenti alla categoria giuridica operaia come definita dal Protocollo sulla disciplina del rapporto individuale di lavoro concordata con l’accor- do di rinnovo del 25 gennaio 2008, verrà corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20’, qualora la predetta festività cada di sabato o di domenica. Tale erogazione avverrà con la retribuzione del mese di gennaio. Eventuali diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del compenso per festività assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione. Qualora, invece, una seconda delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto, per le il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall’ articolo 29 per tali prestazioni. Le ore di lavoro effettivamente prestatocompiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensa- te, maggiorata in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della percentuale maggiorazione per il lavoro festivo. Il trattamento per Qualora le festività nazionali di cui al punto aai punti b) previsto dalle leggi sopra citatee c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a ma- lattia, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavorogravidanza e puerperio o ad infortunio, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette compensati con retribuzione ridotta, l’azien- da integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale. In sostituzione delle festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della abolite dalla legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 con disposizioni in materia 54, i lavoratori fruisco- no di giorni festiviquattro gruppi di otto ore di permessi retribuiti di cui all’ articolo 21, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per dove assume- ranno anch’essi la denominazione di “permessi annui retribuiti”. Per quanto riguarda la festività nazionale (del 4 novembre) novembre la cui celebrazione è stata spostata, alla ha luogo nella prima domenica di novembre, si applicherà il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di le festività nazionali coincidenti che coincidono con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutadomenica.

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Festività. Sono Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamentofestivi: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale le domeniche o i giorni di paga compreso ogni accessorio;riposo settimanale compensativi di cui agli artt. 5 parte seconda (parte operai) e art. 5 parte terza (impiegati) b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione le festività di: - 25 aprile (Anniversario della liberazione) - 1º maggio (Festa del lavoro) c) le festività di cui al punto aappresso: 1) Capodanno (1º gennaio) 2) Epifania (6 gennaio) 3) Lunedì di Pasqua (Mobile) 4) Assunzione di M.V. (15 agosto) 5) Ognissanti (1º novembre) 6) Immacolata Concezione (8 dicembre) 7) Natale (25 dicembre) 8) X. Xxxxxxx (26 dicembre) d) le festività di cui ai punti b), una seconda c), e) sono equiparate a 8 ore giornaliere se cadenti dal lunedì al venerdì; se cadenti di sabato o domenica sono equiparate a ore 6,66 per gli operai, e a 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto per gli impiegati e) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività coincida con altra festività, le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata parti stabiliranno lo spostamento della percentuale per festività ad altra data o il lavoro festivopagamento della stessa. Il trattamento per Per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, di cui ai punti c) e d). Nei casi di assenza dal lavoro, il giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.) l'impresa integrerà il caso di trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere le retribuzioni normali che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente. Per quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività nazionali coincidenti che coincidono con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutadomenica.

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Festività. Sono Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed e i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni riposo settimanale compensativo di cui alle leggi all’art. 9 della Disciplina Generale. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n. 336 sono considerati giorni festivi: a) le festività del: 25 aprile (anniversario della liberazione); 1° maggio (festa del lavoro); 2 giugno (festa nazionale della Repubblica); b) le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre). c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un’altra festività da con- cordarsi all’inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b). Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge. Le norme previste dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza per il trattamento delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione festività di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le b) sono estese alla festività nazionali di cui al punto ac). Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) previsto dalle leggi sopra citateper i quali il lavoratore per- cepisce un trattamento a carico dei relativi istituti assistenziali (malattia, è dovuto ai lavoratori infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.) l’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a rag- giungere la retribuzione normale che l’operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente. Le singole giornate di festività cadenti dal lunedì al venerdì sono ragguagliate a 8 ore, mentre quelle cadenti il sabato e la domenica sono ragguagliate a 6 ore e 40 minuti (1/6 di 40 ore). In seguito al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 ed alla conseguente riduzione a quattro dei grup- pi di 8 ore, la festività dell’Epifania del Signore (6 gennaio) sarà ragguagliata a 8 ore anche se sospesi dal lavoro, cadente il trat- tamento sabato e la domenica. I quattro gruppi di legge è dovuto solo se dette 8 ore in sostituzione delle festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della abolite dalla legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 con disposizioni in materia 54, previsti dal CCNL del 13 settembre 1994 e del 4 febbraio 1997, faranno parte, a decorrere dal 1 gennaio 2000, dei permessi annui retribuiti di giorni festivicui al capitolo 2) dell’art. 7 della Disciplina Generale, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per dove assumeranno anch’essi la denominazione di “permessi annui retribuiti”. Per quanto riguarda la festività nazionale (del 4 novembre) , la cui celebrazione è stata spostata, alla ha luogo nella prima domenica di novembre, si applicherà il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di le festività nazionali coincidenti che coin- cidono con la do- menicadomenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata DICHIARAZIONE A VERBALE Dalla normativa di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove cui al presente articolo non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutadovranno derivare ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.

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Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. ) il primo giorno dell’anno; 2. ) il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. ) il 25 aprile, anniversario Anniversario della liberazioneLiberazione; 4. ) il giorno di lunedì di dopo Pasqua; 5. ) il primo maggio, festa del lavoro; 6. ) il 2 giugno, anniversario Anniversario della fondazione della Repubblica; 7. ) il 15 agosto, giorno dell’assunzione dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; 8. 8) il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. ) il 4 novembre, ; giorno dell’unità nazionale (*); 10. ) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezionedell’lmmacolata Concezione; 11. ) il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. ) il 26 dicembre, Santo StefanoX. Xxxxxxx; 13. ) la festa Festa del patrono Patrono del luogo (**). ) Quando la festa del patrono Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanaleinfrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativosusseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a tempo indeterminato nei giorni di festività nazio- nali nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. (*) La celebrazione di tale festività nazionale è spostata alla domenica successiva dalla Legge 5.3.1977 n. 54. (**) Per il Comune di Roma la Festa del Patrono è il 29 giugno (SS.Xxxxxx e Xxxxx). Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, il trat- tamento trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 50. A seguito della legge Legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i la- voratori lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) , la cui celebrazione è stata spostata, spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 195431.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti nazionale coincidente con la do- menicadomenica. Pertanto, Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- miniDomini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, riposo il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamentoconsiderate festività: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessoriole domeniche; b) se lavorano è dovutal'anniversario della liberazione (25 aprile); la festa del lavoro (1° maggio); l'anniversario della Repubblica (2 giugno); c) Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); lunedì di Pasqua (mobile); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); X. Xxxxxxx (26 dicembre); la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede l'unità produttiva (per il comune di Roma: 29 giugno, oltre alla retribuzione SS. Xxxxxx e Xxxxx, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 1985, n. 792). In sostituzione delle festività soppresse, di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito all'art 1 della legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché ed a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 1985, n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti. Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l'anno compatibilmente con le festività soppresse sarà il seguente: a) per esigenze di servizio. Per quanto riguarda la festività nazionale (civile del 4 novembre) novembre la cui celebrazione è stata spostataspostata alla domenica successiva, alla prima domenica di novembre, si applicherà il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954delle festività che coincidono con la domenica, per il fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario del 4 novembre. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività nazionali coincidenti religiose soppresse, che cadranno o saranno cadute nella frazione dell'anno di servizio. A) Il lavoratore che, nell'ambito del suo regime di orario, non lavora nelle festività di cui ai punti b) e c) del presente articolo ha diritto: 1) alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per le festività, se la festività non coincide con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effettidomenica; b2) per le quattro se la festività soppresse coincide con la domenica (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxxes.: 25 aprile che cade di domenica), lavorative a tutti gli effettiad 1/26 della normale retribuzione mensile, sarà corrisposta oltre in aggiunta alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutastessa.

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Festività. Sono Agli effetti della legge 22/2/1934, n. 370 sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed o i seguentigiorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 9 della disciplina generale, sezione terza. Agli effetti della legge 27/5/1949, n. 260, della legge 5/3/1977, n. 54 e del D.P.R. 28/12/1985, n. 792 e della legge 20/11/2000, n. 336 sono considerati giorni festivi: a) le festività del: - 25 aprile (anniversario della liberazione); - 1° maggio (festa del lavoro); - 2 giugno (festa nazionale della Repubblica) b) le festività di cui appresso: 1. il primo giorno dell’anno) Capodanno (1° gennaio); 2. il ) Epifania del Signore (6 gennaio, Epifania del Signore); 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno di lunedì di Pasquadel S. Patrono 29 giugno); 5. il primo maggio, festa del lavoro) Assunzione (15 agosto); 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica) Ognissanti (1° novembre); 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti8) Natale (25 dicembre); 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale ) X. Xxxxxxx (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;). 13. la festa c) il giorno del patrono S. Patrono del luogo (**ove ha sede lo stabilimento o un’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di delle festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citatevalgono le norme di legge. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia o ad infortunio, compensato con retribuzione ridotta, l’azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale. Qualora una delle festività elencate ai punti a), b) e c) del secondo comma cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoroalcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il trat- tamento compenso previsto dal successivo art. 6 per tali prestazioni. I quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane 5/3/1977, n. 54, previsti dal CCNL del 13/9/1994 e del 4/2/1997, faranno parte, a decorrere dall’1/1/2000, dei permessi annui retribuiti di cui al capitolo 2) dell’art. 7 della sospensioneDisciplina Generale, dove assumeranno anch’essi la denominazione di “permessi annui retribuiti”. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per Per quanto riguarda la festività nazionale (del 4 novembre) novembre la cui celebrazione è stata spostata, alla ha luogo nella prima domenica di novembre, si applicherà il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di le festività nazionali coincidenti che coincidono con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutadomenica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo giorno dell’annodell'anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione dell'assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità dell'unità nazionale (*); 10. l’8 l'8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezionedell'Immacolata Concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono Patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono Patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanaleinfrasettimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativocompensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, ; il trat- tamento trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 1985, n. 792, per i la- voratori lavoratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la do- menicadomenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- miniDomini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta. (*) La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. (**) Per il comune di Roma la festa del Patrono è il 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx).

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Festività. Sono Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi tutte festivi: a) le domeniche ed o i seguentigiorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 19, Parte prima (Riposo settimanale); b) le festività di: 25 aprile (Anniversario della Liberazione); 1º maggio (Festa del lavoro); c) le festività di cui appresso: 1. il primo giorno dell’anno) Capodanno (1º gennaio); 2. il ) Epifania (6 gennaio, Epifania del Signore); 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione) Lunedì di Pasqua (mobile); 4. il giorno ) Assunzione di lunedì di PasquaM.V. (15 agosto); 5. il primo maggio, festa del lavoro) Ognissanti (1º novembre); 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale ) Natale (*25 dicembre); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 8) X. Xxxxxxx (26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi delle festività di cui ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali punti b) e c) valgono le disposizioni norme di legge. Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario contrattuale. Per quanto riguarda le due festività la cui alle leggi 27 maggio 1949celebrazione è spostata alla domenica precedente (2 giugno, n. 260 e 31 marzo 19544 novembre), n. 90 e pertanto, nella ricorrenza il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori festività ad altra data od il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione pagamento della stessa. Per le festività di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto ac) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 30 settembre 1954, n. 90. Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'impresa integrerà il caso trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente. 1. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti. 2. In seguito al ripristino della festività nazionali coincidenti dell'Epifania, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di cui al 3º comma dell'articolo 18 Parte prima (Ex festività) ai lavoratori, cui si applica la disciplina speciale Parte seconda, retribuiti non in misura fissa, verrà corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20' che sarà pagata alla fine di ciascun anno con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa retribuzione in atto a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutatale data.

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Festività. Sono Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi tutte festivi: a) le domeniche ed o i seguentigiorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 19 parte I (riposo settimanale); b) le festività di: - 25 aprile (anniversario della Liberazione); - 1° maggio (festa del Lavoro); c) le festività di cui appresso: 1. il primo giorno dell’anno) Capodanno (1° gennaio); 2. il ) Epifania (6 gennaio, Epifania del Signore); 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione) Lunedì di Pasqua (mobile); 4. il giorno ) Assunzione di lunedì di PasquaM.V (15 agosto); 5. il primo maggio, festa del lavoro) Ognissanti (1° novembre); 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale ) Natale (*25 dicembre); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 8) X. Xxxxxxx (26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi delle festività di cui ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali punti b) e c) valgono le disposizioni norme di legge. Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario contrattuale. Per quanto riguarda le 2 festività la cui alle leggi 27 maggio 1949celebrazione è spostata alla domenica precedente (2 giugno, n. 260 e 31 marzo 19544 novembre), n. 90 e pertanto, nella ricorrenza il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori festività ad altra data o il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione pagamento della stessa. Per le festività di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto ac) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 195430.9.54 n. 90. Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, per infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'impresa integrerà il caso trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente. Dichiarazione a verbale. 1. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti. 2. In seguito al ripristino della festività nazionali coincidenti dell'Epifania, di cui al DPR 28.12.85 n. 792, e alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di cui al comma 3 dell'art. 18, parte I (ex festività) ai lavoratori, cui si applica la disciplina speciale parte II, retribuiti non in misura fissa, verrà corrisposta un'erogazione pari a 1 ora e 20' che sarà pagata alla fine di ciascun anno con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa retribuzione in atto a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutatale data.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamentofestivi: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale le domeniche o i giorni di paga compreso ogni accessorioriposo settimanale compensativi di cui all'art.19, Parte Prima (Riposo settimanale); b) se lavorano le festività di: - 25 aprile (Anniversario della Liberazione); - 1° maggio (Festa del Lavoro); c) le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) Assunzione di M.V. (15 agosto); 5) Ognissanti (1° novembre); 6) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7) Natale (25 dicembre); 8) X. Xxxxxxx (26 dicembre); Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme di legge. Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario contrattuale. Per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione è dovutaspostata alla domenica precedente (2 giugno, oltre alla retribuzione 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica; d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le Parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data od il pagamento della stessa. Per le festività di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto ac) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 195430/9/54, n. 90. Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'impresa integrerà il caso trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente. - Dichiarazione a verbale - 1. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti. 2. In seguito al ripristino della festività nazionali coincidenti dell'Epifania, di cui al D.P.R. 28/12/85, n. 792 ed alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di cui al comma 3 dell'articolo 18, Parte Prima (ex festività) ai lavoratori, cui si applica la Disciplina Speciale, Parte Seconda, retribuiti non in misura fissa, verrà corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20 minuti che sarà pagata alla fine di ciascun anno con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa retribuzione in atto a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutatale data.

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Samples: CCNL

Festività. Sono Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi tutte festivi: a) le domeniche ed o i seguentigiorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 23; b) le festività di: - 25 aprile (anniversario della liberazione); - 1° maggio (festa del lavoro); - 2 giugno (festa della Repubblica); c) le festività di cui appresso: 1. il primo giorno dell’anno;) Capodanno (1° gennaio); 2. il ) Epifania (6 gennaio, Epifania del Signore;gennaio); 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione;) lunedì di Pasqua (mobile); 4. il giorno ) Assunzione di lunedì di Pasqua;M.V. (15 agosto); 5. il primo maggio, festa del lavoro;) Ognissanti (1° novembre); 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx;) Natale (25 dicembre); 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale 8) X. Xxxxxxx (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi delle festività di cui ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali punti b) e c) valgono le disposizioni norme di legge. Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario contrattuale. Per quanto riguarda la festività la cui alle leggi 27 maggio 1949celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 novembre), n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica; d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori festività ad altra data od il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione pagamento della stessa. Per le festività di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto ac) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 30 settembre 1954, n. 90. Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi Istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'impresa integrerà il caso trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente. 1. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti. 2. In seguito al ripristino della festività nazionali coincidenti dell'Epifania, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di cui al 3° comma del punto "Ex festività" dell'art. 18 ai lavoratori, cui si applica la presente parte, retribuiti non in misura fissa, verrà corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20' che sarà pagata alla fine di ciascun anno con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa retribuzione in atto a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutatale data.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono Agli effetti della legge 22.2.34 n. 370 sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed e i seguentigiorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 9, Disciplina generale. Agli effetti della legge 27.5.49 n. 260, legge 5.3.77 n. 54 e del DPR 28.12.85 n. 792 sono considerati giorni festivi: a) le festività del: - 25 aprile (anniversario della Liberazione); - 1° maggio (festa del Lavoro); b) le festività di cui appresso: 1. il primo giorno dell’anno) Capodanno (1° gennaio); 2. il ) Epifania del Signore (6 gennaio, Epifania del Signore); 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione) lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno di lunedì di Pasquadel S. Patrono - 29 giugno); 5. il primo maggio, festa del lavoro) Assunzione (15 agosto); 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica) Ognissanti (1° novembre); 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti8) Natale (25 dicembre); 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale ) X. Xxxxxxx (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;). 13. la festa c) il giorno del patrono S. Patrono del luogo (**ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi delle festività di cui ai lavoratori nei giorni punti a) e b) valgono le norme di legge. Le norme previste dalla legge 31.3.54 n. 90 per il trattamento delle festività di cui al punto b) sono estese alla festività di cui al punto c). Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i quali il lavoratore percepisce un trattamento a carico dei relativi istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.) l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente. Le singole giornate di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni cadenti dai lunedì al venerdì sono ragguagliate a 8 ore, mentre quelle cadenti il sabato e la domenica sono ragguagliate a 6 ore e 40 minuti (1/6 di 40 ore). In seguito al DPR 28.12.85 n. 792 e alla conseguente riduzione a 4 dei gruppi di 8 ore, la festività dell'Epifania del Signore (6 gennaio) sarà ragguagliata a 8 ore anche se cadente il sabato e la domenica. I 4 gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54, previsti dal CCNL 13.9.94 e del 4.2.97, faranno parte, a decorrere dall'1.1.00, dei permessi annui retribuiti di cui alle leggi 27 maggio 1949al capitolo 2), n. 260 art. 7, Disciplina generale, dove assumeranno anch'essi la denominazione di "permessi annui retribuiti". Per quanto riguarda le festività del 2 giugno e 31 marzo 1954del 4 novembre, n. 90 la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella 1a domenica di giugno e pertantonella 1a domenica di novembre, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Dichiarazione a verbale. Dalla normativa di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato articolo non dovranno derivare ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutané perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi tutte festivi: a) le domeniche ed o i seguentigiorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 23; b) le festività di: - 25 aprile (anniversario della liberazione); - 1° maggio (festa del lavoro); - 2 giugno (festa della Repubblica); c) le festività di cui appresso: 1. il primo giorno dell’anno;) Capodanno (1° gennaio); 2. il ) Epifania (6 gennaio, Epifania del Signore;gennaio); 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione;) lunedì di Pasqua (mobile); 4. ) Assunzione di Xxxxx Xxxxxxx (15 agosto); 5) Ognissanti (1° novembre); 6) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7) Natale (25 dicembre); 8) X. Xxxxxxx (26 dicembre); d) il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono S. Patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativoove ha sede l'impresa. Per il trattamento da praticarsi delle festività di cui ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali punti b) e c) valgono le disposizioni norme di legge. Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario contrattuale. Per quanto riguarda la festività la cui alle leggi 27 maggio 1949celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 novembre), n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori festività ad altra data od il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione pagamento della stessa. Per le festività di cui al punto a)c) verrà applicato il trattamento a carico dei relativi Istituti previdenziali (malattia, una seconda infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.); l'impresa integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestatonormale che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente. Posto che dalla normativa prevista al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti, maggiorata a seguito del ripristino della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali dell'Epifania, di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 1985, n. 792792 e dalla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di cui al 3° comma del punto ex festività dell'art. 18, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per ai lavoratori cui si applica la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostatapresente Parte prima - ex operai retribuiti non in misura fissa, alla prima domenica verrà corrisposta un'ora e 20 minuti rapportata in dodicesimi con l'assorbimento delle condizioni di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta miglior favore presenti nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutaaziende del settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamentoconsiderate festività: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessoriole domeniche; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione l’anniversario della liberazione (25 aprile); la festa del lavoro (1° maggio); l’anniversario della Repubblica (2 giugno). c) Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); Lunedì di cui al punto aPasqua (mobile), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale ; Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); Santo Stefano (26 dicembre); la ricorrenza del Santo patrono delle località ove ha sede l’unità produttiva (per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali Comune di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citateRoma 29 giugno S.S. Xxxxxx e Paolo, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito sensi del D.P.R. DPR del 28 dicembre 1985 n. 792). In sostituzione delle festività soppresse, per i la- voratori il trattamento economico per di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 saranno concessi 4 giorni di permessi individuali retribuiti. Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l’anno compatibilmente con le festività soppresse sarà il seguente: a) per esigenze di servizio. Per quanto riguarda la festività nazionale (civile del 4 novembre) novembre la cui celebrazione è é stata spostataspostata alla domenica successiva, alla prima domenica di novembre, si applicherà il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954delle festività che coincidano con la domenica, per il fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario del 4 novembre. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività nazionali coincidenti religiose soppresse che cadranno o saranno cadute nella frazione dell’anno di servizio. A) Il lavoratore che nell’ambito del suo regime di orario, non lavora nelle festività di cui al punto b) e c) del presente articolo ha diritto: 1) alla normale retribuzione senza alcun altro compenso per le festività, se la festività non coincide con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effettidomenica; 2) se la festività coincide con la domenica (es. 25 aprile che cade di domenica), ad 1/26 della norma retribuzione mensile, in aggiunta alla stessa. B) Il lavoratore che nell’ambito del suo regime di lavoro, lavora in una delle festività di cui al punto b) e c), in aggiunta alla normale retribuzione mensile ha diritto. 1) se la festività non coincide con la domenica al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 30% 2) se la festività coincide con la domenica oltre al trattamento di cui al punto 1) a 1/26 della normale retribuzione C) Se il lavoratore, nell’ambito del suo regime di orario di lavoro, lavora di domenica e gode del riposo compensativo in altro giorno della settimana, quando una delle festività di cui ai punti b) e c) cade di domenica, oltre alla normale retribuzione mensile, ha diritto: 1) ad 1/26 della normale retribuzione mensile; 2) al pagamento della sola maggiorazione del 30% per le quattro ore effettivamente lavorate. (Es: Un lavoratore che presta servizio 5 ore il 25 Aprile cadente di domenica ha diritto: — alla normale retribuzione — ad 1/26 della normale retribuzione — al pagamento delle 5 ore maggiorate del 30% — se il riposo domenicale viene spostato ad altro giorno della settimana al lavoratore sarà pagata per le 5 ore lavorative la sola maggiorazione del 30%). D) Se il lavoratore che presta attività per turni avvicendati e, nell’ambito del suo regime di orario di lavoro, lavora nella giornata di domenica effettuando il risposo settimanale spettante in altro giorno della settimana, e se in quella domenica cade una delle festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx di cui ai punti b) e Xxxxxc), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre in aggiunta alla normale retribuzione normalmente dovuta, una giornata comprensiva anche dell’indennità di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenireturno di cui al comma VIII dell’articolo 44 ha diritto a: a1) 1/26 della retribuzione mensile 2) al pagamento della sola maggiorazione del 30% delle ore lavorate. E) Il lavoratore che la prestazione nell’ambito del suo regime di orario di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione presta attività lavorativa dalle 22 alle 6 nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta cui al lavoratore soltanto punto b) e c) ha diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate con la retribuzione giornaliera normalmente dovutamaggiorazione del 40%.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono Agli effetti della legge 22/2/1934, n. 370 sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed e i seguentigiorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 9 della Disciplina Generale. Agli effetti della legge 27/5/1949, n. 260, della legge 5/3/1977, n. 54 e del D.P.R. 28/12/1985, n. 792 e della legge 20/11/2000, n. 336 sono considerati giorni festivi: a) le festività del: - 25 aprile (anniversario della liberazione); - 1° maggio (festa del lavoro); - 2 giugno (festa nazionale della Repubblica); b) le festività di cui appresso: 1. il primo giorno dell’anno) Capodanno (1° gennaio); 2. il ) Epifania del Signore (6 gennaio, Epifania del Signore); 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno di lunedì di Pasquadel S. Patrono - 29 giugno); 5. il primo maggio, festa del lavoro) Assunzione (15 agosto); 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica) Ognissanti (1° novembre); 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti8) Natale (25 dicembre); 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale ) X. Xxxxxxx (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, ). c) il giorno del Santo Stefano; 13. la festa del patrono Patrono del luogo (**ove ha sede lo stabilimento o un’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi delle festività di cui ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali punti a) e b) valgono le disposizioni norme di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954legge. Le norme previste dalla legge 31/3/1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza per il trattamento delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione festività di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le b) sono estese alla festività nazionali di cui al punto ac). Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) previsto dalle leggi sopra citateper i quali il lavoratore percepisce un trattamento a carico dei relativi istituti assistenziali (malattia, è dovuto ai lavoratori infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.) l’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che l’operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente. Le singole giornate di festività cadenti dal lunedì al venerdì sono ragguagliate a 8 ore, mentre quelle cadenti il sabato e la domenica sono ragguagliate a 6 ore e 40 minuti (1/6 di 40 ore). In seguito al D.P.R. 28/12/1985, n. 792 ed alla conseguente riduzione a quattro dei gruppi di 8 ore, la festività dell’Epifania del Signore (6 gennaio) sarà ragguagliata a 8 ore anche se sospesi cadente il sabato e la domenica. I quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5/3/1977, n. 54, previsti dal lavoroCCNL del 13/9/1994 e del 4/2/1997, il trat- tamento faranno parte, a decorrere dall’1/1/2000, dei permessi annui retribuiti di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane cui al capitolo 2) dell’art. 7 della sospensioneDisciplina Generale, dove assumeranno anch’essi la denominazione di “permessi annui retribuiti”. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per Per quanto riguarda la festività nazionale (del 4 novembre) , la cui celebrazione è stata spostata, alla ha luogo nella prima domenica di novembre, si applicherà il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di le festività nazionali coincidenti che coincidono con la do- menicadomenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa - Dichiarazione a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata verbale - Dalla normativa di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove cui al presente articolo non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutadovranno derivare ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Festività. Sono da considerare giorni festivi, oltre le Domeniche, i seguenti: − Capodanno (1° gennaio) − Epifania (6 gennaio) − Anniversario della liberazione (25 aprile) − Lunedì dopo Pasqua − Festa del Lavoro (1° maggio) − Festa della Repubblica (2 giugno) − Assunzione della B.V. Maria (15 agosto) e giorno successivo (16 agosto) − Ognissanti (1° novembre) − Immacolata Concezione della B.V. (8 dicembre) − Natività di N. Signore (25 dicembre) − S. Stefano (26 dicembre) − Santo Patrono della città Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed semifestivi i seguenti: 1: − Vigilia dell’Assunzione (14 agosto) − Commemorazione dei defunti (2 novembre) − Vigilia della Natività di N. Signore (24 dicembre) − Ultimo giorno dell’anno (31 dicembre) − Venerdì Santo Nelle giornate semifestive il lavoro normale sarà limitato al solo turno antimeridiano e, quindi, non potrà avere termine oltre le ore 12 per gli impiegati e le ore 13 per i commessi. il primo giorno dell’anno; 2I lavoratori con part time orizzontale avranno un orario di lavoro ridotto proporzionalmente rispetto all’orario contrattuale. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il Le festività nazionali (25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse domenica danno diritto al pagamento della doppia retribuzione (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx1/26 della normale retribuzione mensile), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. ) il primo giorno dell’anno; 2. ) il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. ) il 25 aprile, anniversario Anniversario della liberazioneLiberazione; 4. ) il giorno di lunedì di dopo Pasqua; 5. ) il primo maggio, festa del lavoro; 6. ) il 2 giugno, anniversario Anniversario della fondazione della RepubblicaRepubblica (*); 7. ) il 15 agosto, giorno dell’assunzione dell’Assunzione della B.V. XxxxxMaria; 8. 8) il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. ) il 4 novembre, ; giorno dell’unità nazionale (*); 10. ) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezionedell’lmmacolata Concezione; 11. ) il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. ) il 26 dicembre, Santo S. Stefano; 13. ) la festa Festa del patrono Patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanaleinfrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativosusseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a tempo indeterminato nei giorni di festività nazio- nali nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, il trat- tamento trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. (*) La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla Legge 5.3.1977 n. 54. (**) Per il Comune di Roma la Festa del Patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo). Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 50. A seguito della legge Legge 5 marzo 1977 n. 54 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i la- voratori lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la le due festività nazionale nazionali (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954L. 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la do- menicadomenica. Pertanto, il 2 giugno ed il 4 novembre è una giornata lavorativa sono giornate lavorative a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San XxxxxxxxS. Giuseppe, Ascensione, Corpus Do- miniDomini, SS. Xxxxxx Pietro e XxxxxPaolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, riposo il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali

Festività. Sono Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed o i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni riposo settimanale compensativo di cui alle leggi all'articolo 28. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260 e 31 260, della legge 5 marzo 19541977, n. 90 54 e pertantodel D.P.R. 28 dicembre 1985, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolon. 792 e della legge 20 novembre 2000, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamenton. 336 sono considerati giorni festivi: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessoriole festività del: 25 aprile (anniversario della liberazione); 1° maggio (festa del lavoro); 2 giugno (festa nazionale della Repubblica); b) se lavorano le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono 29 giugno); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è dovutaubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, oltre fatto salvo il punto 4 della lett. b). La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile. Ai soli lavoratori appartenenti alla retribuzione categoria giuridica operaia è corrisposta in occasione di ciascuna festività infrasettimanale una erogazione pari ad 1 ora e 20'. In seguito al ripristino della festività dell'Epifania, di cui al punto a)D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, ai lavoratori appartenenti alla categoria giuridica operaia è corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20', qualora la predetta festività cada di sabato o di domenica. Tale erogazione avviene con la retribuzione del mese di gennaio. Eventuali diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del compenso per festività assorbono, in tutto o in parte, tale erogazione. Qualora, invece, una seconda delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto, per le il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro, che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'articolo 27 per tali prestazioni. Le ore di lavoro effettivamente prestatocompiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate, maggiorata in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della percentuale maggiorazione per il lavoro festivo. Il trattamento per Qualora le festività nazionali di cui al punto aai punti b) previsto dalle leggi sopra citatee c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavorogravidanza e puerperio o ad infortunio, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale. In sostituzione delle festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della abolite dalla legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 con disposizioni in materia 54, i lavoratori fruiscono di giorni festiviquattro gruppi di otto ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 19, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per dove assumeranno anch'essi la denominazione di "permessi annui retribuiti". Per quanto riguarda la festività nazionale (del 4 novembre) novembre la cui celebrazione è stata spostata, alla ha luogo nella prima domenica di novembre, si applicherà il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di le festività nazionali coincidenti che coincidono con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativadomenica. Le parti individuali possono altresì convenire: a) dichiarano che la il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata tale quota indennizzata in forza di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutadisposizioni legislative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. ) il primo giorno dell’annodell'anno; 2. ) il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. ) il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. ) il giorno di lunedì di Pasqua; 5. ) il primo maggio, festa del lavoro; 6. ) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. ) il 15 agosto, giorno dell’assunzione dell'assunzione della B.V. Xxxxx; 8. 8) il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. ) il 4 novembre, giorno dell’unità dell'unità nazionale (*); 10. l’8 ) l'8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezionedell'Immacolata Concezione; 11. ) il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. ) il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. ) la festa del patrono Patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono Patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanaleinfrasettimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativocompensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, ; il trat- tamento trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 1985, n. 792, per i la- voratori lavoratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la do- menicadomenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- miniDomini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta. (*) La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. (**) Per il comune di Roma la festa del Patrono è il 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx).

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Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. ) il primo giorno dell’anno; 2. ) il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. ) il 25 aprile, anniversario Anniversario della liberazioneLiberazione; 4. ) il giorno di lunedì di dopo Pasqua; 5. ) il primo maggio, festa del lavoro; 6. ) il 2 giugno, anniversario Anniversario della fondazione della Repubblica; 7. ) il 15 agosto, giorno dell’assunzione dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; 8. 8) il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. ) il 4 novembre, ; giorno dell’unità nazionale (*); 10. ) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezionedell’lmmacolata Concezione; 11. ) il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. ) il 26 dicembre, Santo StefanoX. Xxxxxxx; 13. ) la festa Festa del patrono Patrono del luogo (**). ) Quando la festa del patrono Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festi- vo infrasettimanale, si considera festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativosusseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a tempo indeterminato nei giorni gior- ni di festività nazio- nali nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza ri- correnza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articoloartico- lo, anche se cadono di domenica, sarà verrà usato ai lavoratori il seguente trattamentotrat- tamento: a) se non lavorano sarà verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso com- preso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. (*) La celebrazione di tale festività nazionale è spostata alla domenica successiva dalla Leg- ge 5.3.1977 n. 54. (**) Per il Comune di Roma la Festa del Patrono è il 29 giugno (SS.Xxxxxx e Xxxxx). Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, il trat- tamento trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensionesospen- sione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festi- vità è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di la- voro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente esegui- te, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 50. A seguito della legge Legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792792 e fer- mo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i la- voratori lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) , la cui celebrazione è stata spostata, spo- stata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto pre- visto dalla legge 31 marzo 195431.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti nazionale coin- cidente con la do- menicadomenica. Pertanto, Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- miniDomini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta corrispo- sta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, riposo il cui godimento godimen- to sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione effettua- zione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera gior- naliera normalmente dovuta.

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Festività. Sono Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed o i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni riposo settimanale compensativo di cui alle leggi all'articolo 28. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260 e 31 260, della legge 5 marzo 19541977, n. 90 54 e pertantodel D.P.R. 28 dicembre 1985, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolon. 792 e della legge 20 novembre 2000, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamenton. 336 sono considerati giorni festivi: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessoriole festività del: - 25 aprile (anniversario della liberazione); - 1° maggio (festa del lavoro); - 2 giugno (festa nazionale della Repubblica); b) se lavorano le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono 29 giugno); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è dovutaubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, oltre fatto salvo il punto 4 della lett. b). La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile. Ai soli lavoratori appartenenti alla retribuzione categoria giuridica operaia è corrisposta in occasione di ciascuna festività infrasettimanale una erogazione pari ad 1 ora e 20'. In seguito al ripristino della festività dell'Epifania, di cui al punto a)D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, ai lavoratori appartenenti alla categoria giuridica operaia è corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20', qualora la predetta festività cada di sabato o di domenica. Tale erogazione avviene con la retribuzione del mese di gennaio. Eventuali diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del compenso per festività assorbono, in tutto o in parte, tale erogazione. Qualora, invece, una seconda delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto, per le il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'articolo 27 per tali prestazioni. Le ore di lavoro effettivamente prestatocompiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate, maggiorata in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della percentuale maggiorazione per il lavoro festivo. Il trattamento per Qualora le festività nazionali di cui al punto aai punti b) previsto dalle leggi sopra citatee c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavorogravidanza e puerperio o ad infortunio, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale. In sostituzione delle festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della abolite dalla legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 con disposizioni in materia 54, i lavoratori fruiscono di giorni festiviquattro gruppi di otto ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 19, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per dove assumeranno anch'essi la denominazione di "permessi annui retribuiti". Per quanto riguarda la festività nazionale (del 4 novembre) novembre la cui celebrazione è stata spostata, alla ha luogo nella prima domenica di novembre, si applicherà il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di le festività nazionali coincidenti che coincidono con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativadomenica. Le parti individuali possono altresì convenire: a) dichiarano che la il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata tale quota indennizzata in forza di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovutadisposizioni legislative.

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Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. ) il primo giorno dell’anno; 2. ) il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. ) il 25 aprile, anniversario Anniversario della liberazioneLiberazione; 4. ) il giorno di lunedì di dopo Pasqua; 5. ) il primo maggio, festa del lavoro; 6. ) il 2 giugno, anniversario Anniversario della fondazione della Repubblica; 7. ) il 15 agosto, giorno dell’assunzione dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; 8. 8) il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. ) il 4 novembre, ; giorno dell’unità nazionale (nazionale*); 10. ) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezioneConcezione; 11. ) il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. ) il 26 dicembre, Santo StefanoX. Xxxxxxx; 13. ) la festa Festa del patrono Patrono del luogo (luogo**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso com- preso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto precedente pun- to a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, il trat- tamento trattamento di legge leg- ge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazio- * La celebrazione di tale festività nazionale è spostata alla domenica successiva dalla Legge 5.3.1977 n. 54. ** Per il Comune di Roma la Festa del Patrono è il 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx). ne di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 50. A seguito della legge Legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 54, con disposizioni in materia mate- ria di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i la- voratori lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) , la cui celebrazione è stata spostata, spo- stata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 195431.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti nazionale coincidente con la do- menicadomenica. Pertanto, Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa lavo- rativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- miniDomini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta corrispo- sta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione prestazio- ne lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività festi- vità soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata giorna- ta di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, riposo il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione effet- tuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppressesop- presse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione retribu- zione giornaliera normalmente dovuta.

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