Festività nazionali Clausole campione

Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: festività nazionali: 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione 1 Maggio - Festa del lavoro
Festività nazionali a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica;
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: Festività nazionali: • 25 Aprile - Ricorrenza della Liberazione • 1 Maggio - Festa del lavoro • 2 Giugno – Festa della Repubblica festività infrasettimanali: • 1 Gennaio - Capodanno • 6 Gennaio - Epifania • Il giorno del lunedì dopo Pasqua • 15 Agosto - Festa dell’Assunzione • 1 Novembre - Ognissanti • 8 Dicembre - Immacolata Concezione • 25 Dicembre - Natale • 26 Dicembre - Santo Stefano • La solennità del Santo Patrono del Comune dove ha sede l’impresa. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi della Legge 54/1977, il lavoratore beneficerà per il trattamento previsto per le festività sopra elencate. Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo maggiorato del 20% oltre alla normale retribuzione giornaliera. Nel caso il riposo coincide con il giorno di festività nazionale il lavoratore avrà diritto a un giorno di retribuzione ordinaria. Le Festività non sono riconosciute nel lavoro rapporto a chiamata o intermittente viste le prerogative già espresse all'art. 26 dello stesso CCNL.
Festività nazionali. 1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione. 2) 1° maggio - Festa dei Lavoratori.
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: • 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione • 1 Maggio - Festa del lavoro • 2 Giugno – Festa della Repubblica festività infrasettimanali: • 1 Gennaio - Capodanno • 6 Gennaio - Epifania • Il giorno del lunedì dopo Pasqua • 15 Agosto - Festa dell’Assunzione • 1 Novembre - Ognissanti • 8 Dicembre - Immacolata Concezione • 25 Dicembre - Natale • 26 Dicembre - Santo Stefano Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell’importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e dipendente. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda. NOTA A VERBALE: Le parti demandano ad un successivo esame da parte dell’Ente bilaterale la individuazione di eventuali diversi trattamenti per missioni o trasferte caratterizzate da oggettivi disagi o frequenze ricorrenti oltre i 24 eventi annui.
Festività nazionali. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno sco- lastico, 2012-2013 è il seguente: tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre; il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, Anniversario della Libe- razione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono.
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: Festività nazionali:  25 Aprile - Ricorrenza della Liberazione.  1 Maggio – Festa del lavoro.  2 Giugno – Festa della Repubblica. Festività infrasettimanali:  1 Gennaio – Capodanno.  6 Gennaio – Epifania.  Il giorno del lunedì dopo Pasqua.  15 Agosto – Festa dell’Assunzione.  1 Novembre – Ognissanti.  8 Dicembre – Immacolata Concezione.  25 Dicembre – Natale.  26 Dicembre – Santo Stefano.  La solennità del Santo Patrono del Comune dove ha sede l’impresa. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi della Legge 54/1977, il lavoratore beneficerà per il trattamento previsto per le festività sopra elencate. Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere retribuite come lavoro festivo maggiorato del 20% oltre alla normale retribuzione giornaliera. Nel caso il riposo coincide con il giorno di festività nazionale il lavoratore avrà diritto a un giorno di retribuzione ordinaria. La domenica non è da considerarsi giorno festivo e sarà considerato giorno lavorativo con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: festività nazionali: - 25 aprile (ricorrenza della Liberazione) - 1° maggio (festa del Lavoro) - 2 giugno (festa della Repubblica) festività infrasettimanali: - 1° gennaio (Capodanno) - 6 gennaio (Epifania) - lunedì dopo Pasqua - 15 agosto (Assunzione) - 1° novembre (Ognissanti) - 8 dicembre (Immacolata Concezione) - 25 dicembre (Natale) - 26 dicembre (X. Xxxxxxx) - S. Patrono del Comune dove ha sede l’impresa Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo. Le giornate del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), del 2 novembre (commemorazione dei Morti) e del 4 novembre (anniversario della Vittoria) saranno retribuite come festive.
Festività nazionali. 25 Aprile – Ricorrenza della Liberazione - 1 Maggio – Festa dei lavoratori - 2 Giugno – Festa della Repubblica Festività infrasettimanali. - il 1° giorno dell’anno - l’Epifania - Pasqua - Il giorno di lunedì dopo Pasqua - 15 Agosto – festa dell’Assunzione - 1 Novembre – Ognissanti - 8 Dicembre – Immacolata Concezione - 25 Dicembre – Natale - 26 Dicembre – Santo Stefano - la solennità del S. Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: Festività nazionali: ● 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione ● 1 Maggio - Festa del lavoro ● 2 Giugno – Festa della Repubblica festività infrasettimanali: ● 1 Gennaio - Capodanno ● 6 Gennaio - Epifania ● Il giorno del lunedì dopo Pasqua ● 15 Agosto - Festa dell’Assunzione ● 1 Novembre - Ognissanti ● 8 Dicembre - Immacolata Concezione ● 25 Dicembre - Natale ● 26 Dicembre - Santo Stefano ● La solennità del Santo Patrono del Comune dove ha sede l’impresa. Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo maggiorato del 20% oltre alla normale retribuzione giornaliera. Nel caso il riposo coincide con il giorno di festività nazionale il lavoratore avrà diritto a un giorno di retribuzione ordinaria.