Comunicazioni obbligatorie Clausole campione

Comunicazioni obbligatorie. La parte ricevente è autorizzata a rivelare le Informazioni Riservate dell'altra parte se imposto da leggi, regolamenti, ordini giudiziali o di autorità di controllo, purché la parte chiamata a rivelarle faccia quanto ragionevolmente possibile per informare l'altra parte dell'obbligo di divulgazione (nella misura prevista dalla legge) cui è chiamata, e assista ragionevolmente la parte rivelante qualora quest’ultima intenda opporsi alla divulgazione, su richiesta e a carico di quest'ultima La parte ricevente ed i propri Rappresentanti dovranno adottare le misure economicamente ragionevoli per comunicare solamente la parte delle Informazioni Riservate che sia giuridicamente obbligata a comunicare, e pretenderà che tutte le Informazioni Riservate così comunicate siano trattate come riservate.
Comunicazioni obbligatorie. Il “CSC”, nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curriculari, non ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007.
Comunicazioni obbligatorie. L'Associazione si obbliga a dare tempestiva comunicazione in caso vengano variati, oltre ai nominativi dei Referenti dei servizi di cui all’art. 3, i nominativi di coloro che ricoprono incarichi associativi, e l’eventuale modifica del parco mezzi e attrezzature a loro disposizione, come previsto dalla dalla L.R. 29/1993 art. 10 lett. m). L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utenza, come previsto dalla L.R. 29/1993 art. 10 lett. i), ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
Comunicazioni obbligatorie. Le Comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n. 510/1996 (ad es.: UNILAV, ecc.) vengono effettuate da: x Ente ospitante □ Ente promotore (in nome e per conto del soggetto ospitante)
Comunicazioni obbligatorie. Il Cliente notificherà le autorità di controllo competenti, in conformità alle leggi applicabili, in caso di violazioni dei dati che richiedono tale comunicazione. Il Fornitore è responsabile di qualsiasi notifica aggiuntiva richiesta dalle leggi locali.
Comunicazioni obbligatorie. Anche con riferimento alle comunicazioni da dare alla stazione appaltante il Decreto ha apportato alcune modifiche di coordinamento ed alcune integrazioni. • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'atto di regolazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha, in proposito, chiarito che l'utilizzazione deve essere intesa nel senso di destinazione alla funzione di conto dedicato. II legislatore, in sede di conversione del DI. n. 187/2010, ha chiarito che l'espressione «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. Pertanto, la comunicazione dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 7 della L. n. 136/2010 deve essere effettuata per ciascuna commessa. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura. Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali (art. 3, comma 7, L. n. 136/2010) i soggetti tenuti all'obbligo di tracciabilità dei flussi devono inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla commessa pubblica. L'atto di regolazione chiarisce che gli operatori economici possono utilizzare come conto corrente dedicato un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni previste per legge. L'art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010 prevede che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo ...
Comunicazioni obbligatorie. Art. 21 – Responsabilità di gestione
Comunicazioni obbligatorie. Art. 23, comma 1, L. n. 81/2017 L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. A partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (xxx.xxxxxx.xxx.xx) è dispo- nibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizio- ne dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Per utilizzare l’applicativo, è necessario essere in possesso di SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tutti i soggetti cui sono già state rilasciate le credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del lavoro possono utilizzare la piattaforma anche senza SPID. E’ necessario inserire nel modello on-line: - i dati del datore di lavoro; - i dati del lavoratore; - la tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato); - la durata del lavoro. La procedura consente anche di effettuare la rettifica e l’annullamento di comunicazioni già inoltrate.
Comunicazioni obbligatorie. Come per l’instaurazione dei normali rapporti di lavoro di tipo subordinato, il committente deve comunicare al Centro per l’impiego competente per territorio l’instaurazione, l’eventuale proroga e la cessazione del rapporto di collaborazione attraverso il modello UniLav entro le 24 ore antecedenti l’effettivo inizio del rapporto. I committenti devono registrare i collaboratori sul Libro Unico del Lavoro, secondo le modalità previste per la generalità dei dipendenti, con l’esclusione del calendario presenze dato che gli stessi non hanno un obbligo di presenza presso l’impresa.
Comunicazioni obbligatorie. I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180. Il Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata l’11 luglio 2002, definirà le modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo congiuntamente alle comunicazioni obbligatorie.