Flessibilità individuali Clausole campione

Flessibilità individuali. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’impresa può accordare: al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita; ovvero, ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all’alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti; ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.
Flessibilità individuali. 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’impresa può accordare: − al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita; ovvero, − ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all’alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti; − ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita. 2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.
Flessibilità individuali. •istituzione Banca del Tempo; •flessibilità in entrata/uscita al rientro dalla maternità/paternità; •flessibilità e permessi per dipendenti con malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative, malattie con terapia salvavita; •flessibilità in entrata ed in uscita superiore ai 30 minuti (fino a un massimo di 1 ore e 30 minuti) per esigenze personali e dei familiari che la lavoratrice o il lavoratore assistono, recuperabili nell’arco dello stesso mese di fruizione.
Flessibilità individuali. Compatibilmente con le esigenze di servizio l'azienda può accordare: – al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell'orario di uscita; ovvero, – ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all'alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell'ambito di 30 minuti; – ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita. Nell'adottare l'orario di lavoro extra standard le aziende terranno conto dell'eventuale richiesta – derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a “pendolarismo”, a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap, o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione – del lavoratore/lavoratrice interessato a: a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;
Flessibilità individuali. 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’azienda può accordare: al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita; ovvero, ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all’alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti; ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita. 2. Nell’adottare l’orario di lavoro extra standard le aziende terranno conto dell’eventuale richiesta – derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap, o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione – del lavoratore/lavoratrice interessato a: non modificare il suo precedente orario di lavoro; essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato il predetto orario extra standard, purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e semprechè l’interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile. 3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e, limitatamente al primo comma, delle relative indennità. NOTE
Flessibilità individuali. (Art. 93) Rispetto alle preesistenti normative contrattuali del 1994, sono state apportate unicamente talune variazioni terminologiche in relazione alla nuova struttura degli orari di lavoro (standard ed extra standard).

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  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Motivazione Il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche stabilisce che con i presidi accreditati con il SSN vadano definiti accordi tesi a stabilire la qualità e quantità delle prestazioni attese a fronte delle quali le Regioni devono determinare le tariffe. L’art. 8 comma 5 del suddetto decreto legislativo stabilisce inoltre che le Aziende Sanitarie Locali si avvalgano per l’erogazione di prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e private. Il Decreto Legislativo 229/99 all’art. 8 bis, quinquies, sexies ed octies detta disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali riguardanti il rapporto pubblico/privato. La legge Regionale n. 20/2000 ha disciplinato il regime delle autorizzazioni, dell’accreditamento e della stipula degli accordi contrattuali con i presidi socio-sanitari e sanitari e tra questi con quelli che erogano anche prestazioni di riabilitazione. Nel rispetto delle suddette disposizioni legislative la Giunta Regionale ha ratificato Accordi raggiunti con i Centri ed Istituti di Riabilitazione delle Marche con cui prevede le tipologie delle prestazioni erogabili e gli standard di riferimento per l’esercizio dell’attività riabilitativa. L’Area vasta 4 di Fermo per l’erogazione di prestazioni riabilitative si avvale di strutture private accreditate e tra queste la struttura denominata “Centro Sant’Xxxxxx” sita in Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx 000 – gestita dalla Comunità di Capodarco di Fermo. Il Centro Sant’Xxxxxx risulta titolare di accreditamento istituzionale senza prescrizioni – con assegnazione della classe 5 – rilasciato con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” n. 18/AIR del 29.12.2010, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità psichiche, fisiche e sensoriali in regime semiresidenziale con dotazione di n. 10 posti. Con nota del 06.06.2012 (allegata al presente provvedimento) la Comunità di Capodarco di Fermo trasmette bilancio consuntivo 2011 e sintesi delle presenze utenti del 2011 del Centro Sant’Xxxxxx, da cui deriva che: - totale dei costi della struttura denominata “Centro San’Xxxxxx” per anno 2011: € 466.971,59 - 10 (p.l.) * 302 gg = 3020 p.l. max - totale costo pro capite – pro die: € 466.971,59 / 3020 = € 154,63 - retta concordata tra Area Vasta 4 e Centro Sant’Xxxxxx: € 131,34 Da quanto sopra discende la congruità della retta concordata. Nello schema di accordo è altresì previsto che il budget complessivo assegnato al “Centro Sant’Xxxxxx” per l’anno 2012 è pari ad € 390.697,10, determinato come segue: - tariffa € 131,34 die * 302 gg * 10 Posti = € 396.646,80, detratto l’1,5% ai sensi della DGRM 1750/2011 = Il provvedimento che si propone consiste nelle approvazione formale dello schema di accordo contrattuale valido per l’anno 2012 - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Si allegano altresì: - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni del legale rappresentante della struttura in ordine al possesso dei requisiti minimi organizzativi e di personale - il “Protocollo di Accesso ai trattamenti riabilitativi per Disabili Gravi e Gravissimi in strutture semiresidenziali della Area Vasta n. 4” richiamato dall’art. 2 dello schema di Accordo. - Nota del 20.04.2012 del legale rappresentante della struttura recante una proposta di modifica del registro delle presenze, previamente concordata con il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Area Territoriale della Area Vasta 4 e da questi approvata. Si da atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è coerente con la programmazione del budget provvisorio 2012. Si da atto che questo provvedimento deve essere sottoposto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 28, comma 2, L.R. 26/96.

  • Rilevati e rinterri Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con xxxxxxxx, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa. È obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte. Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l'Appaltatore. I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

  • Oggetto dell’incarico Il Professionista incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alle prestazioni professionali indicate al presente articolo e meglio dettagliate nel successivo art. 4. Le prestazioni oggetto dell'incarico afferiscono alla predisposizione del progetto di adeguamento sismico del fabbricato sede dell'Istituto scolastico secondario superiore “Xxxxx Xxxxxxxx” di Prato, che l'Amministrazio- ne intende candidare al finanziamento disposto nell'ambito del bando per la formazione del Piano regionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 3 aprile 2018, n. 340, nei termini della data di scadenza per la presentazione dei progetti fissata al 23 giugno 2018. Per il dettaglio dei contenuti della progettazione e degli elaborati componenti lo specifico livello progettua- le, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda alle disposizione contenute nella parte II, titolo II, capo I del D.P.R. n. 207/2010 articoli da 33 a 43 nonché all’elenco delle prestazioni previste nell’allegato calcolo dei compensi professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016. Si evidenzia che, nell'elaborazione della soluzione progettuale, il Professionista incaricato dovrà sviluppare, rispettando i contenuti delle norme sopra citate e secondo le modalità e gli indirizzi indicati dall'Ammini- strazione, tutte le indagini e gli studi necessari ai sensi di legge per la definizione degli aspetti afferenti al li- vello progettuale oggetto dell'incarico, nonché gli elaborati grafici opportuni per l'individuazione delle carat- teristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le re- lative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. La prestazione regolata dal presente disciplinare dovrà essere conforme all'offerta del Professionista acquisi- ta al protocollo generale dell'ente con il n. 3996 in data 09.05.2018, contenente il preventivo di notula n. 08/2018, che si intende qui integralmente richiamata.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • SOGGETTI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l’inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l’assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l’Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.