Limiti percentuali Clausole campione

Limiti percentuali. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3.
Limiti percentuali. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di sommini- strazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzio- ne di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto pre- visto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3 .
Limiti percentuali. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Limiti percentuali. Il presente articolo potrà riguardare il 10% dei/le Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 30% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei/le Dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni, fatto salvo diverso accordo all’interno dell’ufficio.
Limiti percentuali. Il presente articolo potrà riguardare il 13% dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 30% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni. Le parti convengono che saranno previsti momenti di monitoraggio annuale tra l’Azienda e le OO. SS. per la verifica dello stato di attuazione della personalizzazione oraria.
Limiti percentuali. Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio con contratto a termine nelle ipotesi a), b) e c) non può superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nella medesima unità. Nelle unità produttive con meno di 30 dipendenti è comunque consentita l'assunzione di 6 lavoratori a tempo determinato. Detti limiti possono essere ampliati con accordi integrativi.
Limiti percentuali. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Limiti percentuali. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unita produttiva nell'esercizio precedente, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 “Disciplina 2013”; per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 63, commi 2 e 3 del presente C.C.N.L.; 65, commi 2 e 3 della “Disciplina 2013” nonché dall'art. 69 bis che segue. La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal sesto comma dell'art. 63 del presente C.C.N.L.. Nuovo art. 69 bis ad integrazione della "Disciplina 2013"
Limiti percentuali. Il numero degli apprendisti occupati non può superare quello dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda. Nelle aziende con meno di 3 dipendenti qualificati o specializzati (o senza tali dipendenti) possono comunque essere assunti fino a 3 apprendisti.
Limiti percentuali. Le assunzioni eRe!uate con contra!i a tempo determinato e con contra!i di sommi- nistrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produ!iva, ad esclu- sione dei contra!i conclusi per la fase di avvio di nuove a!ività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diri!o alla conservazione del posto e fa!o salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3.