BANCA DEL TEMPO Clausole campione

BANCA DEL TEMPO. Tenuto conto della straordinaria situazione di emergenza le Parti condividono l’opportunità di procedere ad una campagna straordinaria di donazione da parte del personale nel corso della quale ISP, sempre in via straordinaria ed eccezionale, al superamento di 25.000 ore donate incrementerà in misura di una volta e mezza le donazioni del personale che eccedano tale limite e le raddoppierà per le ore eventualmente eccedenti le 50.000. A queste donazioni saranno aggiunte le eventuali ferie di spettanza non fruite da parte del personale che accede al Fondo di Solidarietà dal 1° luglio 2020 o risolve il proprio rapporto di lavoro per pensionamento entro il 31 ottobre 2020 ai sensi degli accordi aziendali. Fermo quanto già previsto al punto 3. dell’Accordo 3 agosto 2018, in via eccezionale e fino al 30 settembre 2020, si consentirà il ricorso alla Banca del Tempo anche al personale dipendente che abbia necessità di assistere familiari e affini entro il primo grado anziani (soggetti che abbiano compiuto i 75 anni di età) o non autosufficienti (non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare indumenti, nonché le persone che necessitano di assistenza continuativa, come definiti dalla normativa fiscale - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 - lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica in corso di validità). Nel caso in cui i genitori dipendenti: a) abbiano figli minori disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 ed abbiano precedentemente fruito completamente dei permessi previsti dall’art. 24 del D.L. n. 18/2020 così come modificato dal D.L. n. 34/2020 e del congedo straordinario previsto dall’art. 23, comma 1 del D.L. n. 18/2020 così come modificato dal D.L. n. 34/2020; b) abbiano figli di età fino a 12 anni e abbiano precedentemente fruito completamente del congedo straordinario previsto dall’art. 23, comma 1 del D.L. n. 18/2020 così come modificato dal D.L. n. 34/2020; c) abbiano figli di età oltre i 12 anni e fino a 14 anni ed abbiano fruito del congedo straordinario non retribuito previsto dall’art. 23, comma 6 del D.L. n. 18/2020 così come modificato dal D.L. n. 34/2020, i permessi potranno essere fruiti nella misura massima di 8 giornate al mese. I permessi Banca del Tempo saranno concessi per nucleo familiare, senza possibilità di cumulo tra le predette causa...
BANCA DEL TEMPO. In caso di disponibilità dei lavoratori alla riduzione del proprio orario di lavoro in prossimità del pensionamento e anche relativamente alle modifiche intervenute riguardo agli ammortizzatori sociali, l’accordo consente, previa necessaria verifica degli aspetti normativi, fiscali e contributivi, di promuovere una "banca del tempo" alimentata con l’accantonamento delle ore di PAR, delle ore straordinarie nonché delle ferie aggiuntive rispetto alle 20 giornate annue. A riguardo, per l’individuazione di opportune soluzioni, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, sarà costituita un'apposita Commissione paritetica con il compito di presentare una proposta operativa, da sottoporre alle Parti nei tempi necessari.
BANCA DEL TEMPO. A decorrere dal 1 gennaio 2018, viene riconosciuta la possibilità, a tutto il personale, di fruire dei permessi della “Banca del Tempo”, istituita a livello di Gruppo Intesa Sanpaolo e finalizzata alla costituzione di un “bacino” annuale di ore di assenza retribuita, in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti, a favore dei dipendenti che, per far fronte a gravi ed accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di un’ulteriore dotazione di permessi. A decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno la “Banca del Tempo” sarà alimentata: - da parte dei dipendenti che volontariamente aderiranno all’iniziativa, attraverso la donazione di: o giornata/e di ferie dell’anno di competenza eccedente/i la misura di legge, o giornata/e di “festività soppressa” o ore di “banca ore” maturate e non ancora scadute al momento della donazione; - da parte delle Compagnie, che effettueranno donazioni in misura pari a quelle effettuate dai colleghi. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cessione da parte dei colleghi avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti ed indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge/contratto nei confronti del donante. Viene altresì confermato che le dotazioni versate nella “Banca del Tempo” hanno natura esclusiva di permesso retribuito senza mai potersi concretizzare ipotesi di una monetizzazione alcuna. Nel caso di conferimento di “banca ore” scadenti in corso d’anno e donate alla “Banca del Tempo”, le Compagnie confermano che ne permetteranno la fruizione sino al 31 dicembre dell’anno di donazione. La dotazione iniziale potrà essere ulteriormente incrementata, anche nel corso dell’anno, mediante donazioni da parte dei dipendenti e delle Compagnie per specifici casi/situazioni resi noti attraverso la intranet aziendale, con modalità rispettose della privacy e del diritto alla riservatezza dei richiedenti. Una volta versate nella “Banca del Tempo” le dotazioni ottenute come dianzi specificato, saranno rese disponibili in quote minime di 15 minuti a tutti i colleghi che: o siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;
BANCA DEL TEMPO. L’accordo prevede un ampliamento delle casistiche per le quali i colleghi possono richiedere la fruizione della Banca del Tempo. Sono state infatti aggiunte: sostegno/assistenza a fronte di episodi di abuso o violenza anche da parte di componenti del proprio nucleo familiare, esigenze legate a disturbi dell’età evolutiva dei figli minorenni, esigenze riconducibili a calamità naturali. I colleghi che sono in queste casistiche nonché che abbiano una grave ed indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti ed eccezionali (ad assistenza familiari ospedalizzati, non autosufficienti, ecc.) o esigenze legate a disagi comportamentali per i figli possono richiedere fino a 20 giorni annui di permesso della Banca del Tempo. Rimangono i 15 giorni per tutte le altre casistiche (titolare di L. 104/92 per sé o familiari). Sarà anche possibile fare donazioni di tempo da parte dei colleghi per specifiche situazioni a livello locale. È stata potenziata la parte relativa al volontariato da parte di colleghi “over 60”.
BANCA DEL TEMPO. 1. È volontà comune delle Parti valorizzare iniziative che coniughino la concilia- zione tra tempi di vita e lavoro e la solidarietà sociale, in particolare a favore delle lavoratrici/lavoratori che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e sup- porto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita. 2. A tal fine, le Parti – alla luce delle previsioni di cui all’art. 24 del d.lgs. 14 set- tembre 2015, n. 151, nonché delle positive esperienze realizzate nel settore – defini- scono le seguenti linee guida per l’istituzione della “Banca del tempo” nelle azien- de/gruppi che non si siano già dotati di una propria regolamentazione. 3. La “Banca del tempo” costituisce un bacino annuale di ore di assenza retribui- ta a favore delle lavoratrici/lavoratori che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di un’ulteriore dotazione di permessi.
BANCA DEL TEMPO. 1. Fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie nei casi di cui all'art.42, al dipendente che espleti prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al recupero in termini di permessi, da fruirsi, entro sei mesi dalla prestazione, compatibilmente con le esigenze di servizio. 2. A tale scopo è istituita una banca del tempo, con un conto individuale per ciascun lavoratore, nel quale confluiscono le ore prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. 3. Le modalità organizzative della banca del tempo sono individuate dal dirigente dell'Ufficio.
BANCA DEL TEMPO. 1. La banca del tempo è una dotazione di ore utilizzabile a integrazione dei congedi spettanti nonché, a partire dal 62° anno d’età, in accompagnamento all’uscita. 2. La banca del tempo è alimentata, nel limite massimo di 3300 ore: - con il congedo ordinario maturato annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all’art. 10 del d.lgs. 66/2003, ove non fruiti nei termini previsti; - su richiesta del dipendente, entro il limite massimo di 200 ore annue, con le prestazioni eccedenti l’orario settimanale di lavoro rese, nell’arco 6.00-22.00 delle giornate feriali e feriali non lavorative, comprese quelle accantonate nella banca delle ore e non fruite allo scadere del termine previsto. 3. La banca del tempo può essere utilizzata, a giornate intere, a integrazione dei congedi spettanti: - nei limiti di 10 giorni l’anno, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore; - nei limiti di 10 giorni, quale congedo di paternità, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento di un figlio. 4. A partire dal 62° anno d’età, la banca del tempo può essere utilizzata in accompagnamento all’uscita: ▪ a giornate intere, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore; ▪ in forma oraria o a giornate intere, per modulare diversamente la propria prestazione lavorativa giornaliera e settimanale, secondo modalità da concordare con l’Amministrazione. Tale modalità di fruizione non può in ogni caso determinare - anche se utilizzata da dipendenti part-time - una durata dell’orario settimanale e della prestazione minima giornaliera inferiore a quelle previste per il part-time orizzontale a 21 ore settimanali. 5. Le ore accantonate nella banca del tempo non vengono monetizzate, nemmeno al momento della cessazione dal servizio. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali ore residue, è riconosciuta un’indennità calcolata secondo i criteri di cui all’art. 117 e sulla base dell’inquadramento dell’interessato all’atto della cessazione. Dichiarazioni a verbale L’Amministrazione dichiara che, in casi eccezionali, l’utilizzo della banca del tempo a integrazione dei congedi spettanti potrà essere autorizzato anche al di fuori dei casi previsti. Dopo due anni dall’avvio della banca del tempo le parti valuteranno la possibilità di ampliare: - la dotazione annua alimentabile; - il limite massimo di accumulo; - le modalità di utilizzo.
BANCA DEL TEMPO. Prevedere l’istituzione di una Banca del Tempo alla luce dell’art. 24 d.lgs 14 settembre 2015 in cui prevedere: - Il versamento volontario e gratuito di giornate di ferie dell’anno di competenza eccedenti i limiti di legge, di permessi ex festività e banca ore, arricchito da dotazioni a carico Azienda secondo accordi aziendali; - Le dotazioni vengono messe a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori richiedenti secondo criteri di priorità che tengono conto della rilevanza delle situazioni personali e/o famigliari; Le dotazioni hanno natura esclusiva di permesso retribuito e non danno luogo a monetizzazione.

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  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • DURATA DEL SERVIZIO Il “Servizio di Cassa” avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data del verbale di avvio della prestazione. L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere al rinnovo del contratto per altri due anni. Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: documenti, registri, stampati, sistemi informativi e quanto altro affidatogli, in custodia od in uso. In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l’Amministrazione si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi - in via subordinata - all’atto del conferimento dell’incarico al Cassiere subentrante, a far assumere a quest’ultimo, tutti gli obblighi inerenti: a. le anzidette esposizioni debitorie; b. gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente; c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare alle modalità di espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all’esperienza o in relazione alla disponibilità di nuovi mezzi tecnici.

  • Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; b) il presente Capitolato speciale; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il POS; g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti; b) il DPR 554/99 - Regolamento generale, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3; b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

  • Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

  • Banca delle ore 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. 3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.

  • Custodia del cantiere 1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

  • Modalità per la denuncia del sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia: • l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico); • la carta di circolazione; • la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo; • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni- fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento); • la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; • ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia. La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Base giuridica del trattamento per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.

  • ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.