Flessibilità organizzativa e didattica. 1. Le forme di flessibilità che possono essere previste nell’ambito del P.O.F e che comportano i benefici economici previsti dall’articolo 88 del CCNL 06/09, sono quelle contemplate all’articolo 4 del D.P.R. 275/99, quelle richiamate dal presente articolo adottate dall’Istituzione scolastica e dai precedenti articoli 19 e 24:
Flessibilità organizzativa e didattica. ( Art.88 comma 2/a):
Flessibilità organizzativa e didattica. 1. Per l’anno scolastico 2014/15 non sono assegnati fondi alla flessibilità. Sono adottate due forme di flessibilità:
Flessibilità organizzativa e didattica. 1. Per l’anno scolastico 2015-16 sono assegnati 953,51 € alla flessibilità. Sono adottate due forme di flessibilità:
Flessibilità organizzativa e didattica. 1. Per flessibilità organizzativa e didattica deve intendersi una diversa organizzazione dell’orario rispetto a quello “normale” ed un particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni ed alla ricerca didattica :
Flessibilità organizzativa e didattica. 1. Per una migliore efficacia dell’attività scolastica, ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche e con almeno 180 giorni di servizio, viene assegnato un compenso di € 710,00 annui lordi a far data dall’1 settembre 2004, attribuito in dieci mensilità, qualora prestino la propria attività secondo almeno una delle modalità previste al comma 2. L’indennità prevista dal presente comma è comunque corrisposta al personale docente che effettui l’intero orario d’insegnamento, e riassorbe l’indennità di cui all’art. 44 del C.C.P.L. di 28 giugno 2000.
Flessibilità organizzativa e didattica. 1. Il compenso previsto dall’art. 2 (Flessibilità organizzativa e didattica) dell’Accordo provinciale stralcio relativo al biennio economico 2006-2007 di data 16 gennaio 2007, è attribuito a titolo di assegno personale, avente natura di trattamento accessorio, al personale docente della formazione professionale non adibito allo svolgimento della funzione docente, con la medesima decorrenza prevista dal medesimo art. 2.
Flessibilità organizzativa e didattica. 1. Al fine di garantire una migliore efficacia dell’attività scolastica, il personale docente può essere chiamato a svolgere la propria prestazione secondo le seguenti particolari forme di orario:
Flessibilità organizzativa e didattica. Per flessibilità didattica ed organizzativa si intende qualsiasi attività, aggiuntiva o non aggiuntiva, che preveda l’articolazione flessibile dell’orario di lavoro ed una diversificazione dell’insegnamento in base alle esigenze della scuola. Sotto questa voce, come indicato dal collegio dei docenti, non saranno più riconosciuti compensi ai docenti dell’Istituto in servizio su più plessi.
Flessibilità organizzativa e didattica. Consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Sulla scorta di tali criteri, vengono individuate le seguenti attività, da compensare nelle forme di seguito descritte: