Alternanza scuola lavoro Clausole campione

Alternanza scuola lavoro. Gli apprendisti, in alternanza al tempo di lavoro, frequenteranno corsi di qualifica organizzati dagli Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili formativi identificati nell'accordo tra Governo Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato. Il numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibere assunte dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalla Conferenza Stato/Regioni. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative.
Alternanza scuola lavoro. Le parti intendono sostenere l’alternanza scuola la- voro in quanto modalità didattica adottata per sviluppare e valorizzare le attitudini degli studenti e, quindi, parte integrante del curricolo scolastico degli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori. Essa ha la finalità di completare alcune delle competenze formate a scuola e di svilupparne altre, attraverso le conoscenze
Alternanza scuola lavoro. I soggetti, in alternanza alle ore di lavoro, frequenteranno corsi di qualifica organizzati da Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili formativi identificati nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Il numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibere assunte dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalla Conferenza Stato/Regioni.
Alternanza scuola lavoro. I soggetti, in alternanza alle ore di lavoro, frequenteranno corsi di qualifica organizzati da Enti certificati dalle regioni sulla base dei profili formativi identificati nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 46, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. Il numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibere assunte dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalla Conferenza Stato-regioni.
Alternanza scuola lavoro. (legge 107/2015) Impresa formativa simulata “Wake Up”
Alternanza scuola lavoro. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
Alternanza scuola lavoro. 1. Nell'ambito del secondo ciclo di istruzione, la Regione individua le modalità per la promozione e per la valo- rizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tu- toriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza.
Alternanza scuola lavoro. 26.2. I percorsi di formazione orientativa per il lavoro
Alternanza scuola lavoro. 3.5. Iniziative di ampliamento curricolare
Alternanza scuola lavoro. CAP. 8 I PROGETTI