Fondo rischi Clausole campione

Fondo rischi. 4.6.1 Il fondo di cui al precedente articolo 1 viene utilizzato dalla Camera di commercio per erogare ai Confidi contributi finalizzati a costituire un Fondo Rischi Specifico per la copertura delle eventuali perdite sui finanziamenti erogati a norma del presente accordo, entro i limiti e nelle proporzioni indicate al precedente punto 3.1. 4.6.2 Le richieste di contributo al Fondo rischi sono presentate alla Camera di commercio di Sondrio dai Confidi tramite PEC e sottoscrizione digitale, a partire dalle ore 00.00 del 1° marzo 2016 e saranno ammesse a contributo in ordine cronologico nei limiti del fondo di cui al precedente articolo 1.1. 4.6.3 La valida presentazione della domanda di contributo determina la prenotazione delle risorse corrispondenti alla quota di garanzie a carico del fondo di cui al precedente punto 1. 4.6.4 Per ogni singolo finanziamento erogato, verrà assegnato al Fondo rischi del consorzio fidi un contributo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata pari a: - Investimenti: 3,0% - Liquidità: 2,5% - Start up: 3,5% - Start up giovanili: 4,0% Il contributo massimo assegnabile per ciascun finanziamento è pari a € 10.000. 4.6.5 In presenza di garanzie inferiori al 50% il contributo è ridotto proporzionalmente. 4.6.6 In presenza di controgaranzie (Allegato 2) la percentuale di contributo si riduce del 50%. La Camera di commercio procederà ad effettuare verifiche a campione. 4.6.7 Per startup si intendono le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2016. Per startup giovanili si intendono le imprese costituite da persone con non più di 29 anni (imprese individuali) o da compagini costituite in maggioranza da persone con non più di 29 anni (società). Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. 4.6.8 I Confidi, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, provvedono ad iscrivere nel passivo le somme di propria competenza, calcolate con le modalità di cui al precedente punto 3.1. 4.6.9 In caso di esaurimento del fondo di cui all’articolo 1.1, la Camera di commercio comunica tempestivamente l’interruzione dei termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi. 4.6.10 Nel caso di incapienza dei fondi rispetto ad una singola domanda di contributo, si procede seguendo l’ordine temporale di perfezionamento dei finanziamenti. 4.6.11 L’erogazione dei fondi spettanti a ciascun Confidi viene effettuata dalla Camera di commercio, previa rendicontazione dei finanziamenti erogati, entro il gi...
Fondo rischi. La composizione e la movimentazione di tali fondi risulta la seguente: (Valori in migliaia di Euro) 31 dicembre 2020 Incrementi Decrementi 31 dicembre 2021 FISC 26 - ( 8) 18 Fondo Garanzia 100 278 ( 120) 259 Altri fondi 704 849 ( 321) 1.232 Il Fondo Indennità Suppletiva di Clientela è determinato sulla base di una stima degli oneri da assolvere in relazione all’interruzione dei contratti di agenzia, considerando le previsioni di legge ed ogni altro elemento utile a tale stima come dati statistici, durata media dei contratti di agenzia e indice di rotazione degli stessi. L’importo della voce è calcolato sulla base del valore attuale dell’esborso ne- cessario per estinguere l’obbligazione. Il Fondo Garanzia prodotti, pari ad Euro 259 migliaia al 31 dicembre 2021, è determinato sulla base di una stima da parte dell’Organo Amministrativo, degli oneri che l’azienda dovrà sostenere al fine di sostituire prodotti in garanzia, prodotti difettosi e riparazioni di eventuali guasti, in relazione alle vendite realizzate e contabilizzate tra i ricavi entro la chiusura dell’esercizio. In particolare, si è proce- duto ad una stima puntuale degli interventi in garanzia effettuati negli ultimi 5 esercizi, calcolando l’incidenza media di tali interventi sul volume delle vendite dell’esercizio di competenza. All’esito si è proceduto a proiettare i futuri interventi in garanzia riferibili al fattu- rato conseguito sino al 31 dicembre 2021. Si evidenzia che il 75% circa degli interventi in garanzia si verifica già nel corso dell’esercizio; pertanto, la parte più consistente di tali interventi viene già intercettata nel conto economico nelle voci di costo di competenza.

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  • FATTORI DI RISCHIO I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione. Il valore netto d’inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l’importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento. La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l’investitore. Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.

  • Rischi Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (compensi dovuti ad Amex e spese dei servizi). • Riaddebito totale o parziale all’Esercizio degli importi delle operazioni irregolari in quanto effettuate senza osservanza delle disposizioni previste nell’Accordo ovvero qualora il Titolare contesti l’operazione e l’Esercizio operi in settori che, in base all’Accordo, sono soggetti al riaddebito totale o parziale in caso di contestazione delle operazioni da parte del Titolare. • Malfunzionamenti delle infrastrutture tecniche per la gestione delle operazioni tramite terminale POS (ad esempio, mancanza della linea telefonica) che possono causare sospensioni o ritardi nell’erogazione del servizio.

  • Rischio guerra A parziale deroga del disposto dell’articolo denominato “Esclusioni”, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

  • Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.