FORMA DEL CONTRATTO. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34, D.Lgs. n. 276/2003 che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda (registrazione libro presenze, badge, ecc.). Nel contratto deve essere specificata la modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandata) oppure in forma orale. Deve altresì essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavoratore come anche il termine entro il quale farla pervenire al datore di lavoro. Tale termine deve essere compatibile con il preavviso; e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità. Sono applicabili le norme previste per il contratto di lavoro subordinato; pertanto il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un prospetto paga, secondo le disposizioni previste in materia, contenente gli elementi retribuiti come gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione nonché le eventuali trattenute; f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Al fine di indicare gli elementi di cui sopra, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Tra gli elementi formali di cui all'art. 35, comma 1, non è previsto alcun obbligo contrattuale in merito all'orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nessuna specifica è, altresì, prevista per regolare l'alternanza dei periodi lavorati con i periodi di inattività o disponibilità. Tali determinazioni sono infatti, rimesse alla libera autonomia contrattale delle parti, in quanto il legislatore ha voluto suggerire per il lavoro intermittente esclusivamente uno schema contrattuale di base, e quindi flessibile, adatto a essere modulato e adeguato a seconda delle esigenze specifiche di volta in volta individuate dalle parti contraenti. Non trova dunque applicazione, neppure per analogia, la disciplina del lavoro a tempo parziale, configurando il lavoro intermittente una fattispecie lavorativa sui generis. Tuttavia, trattandosi pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell'ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro (ML circ. n. 4/2005).
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Samples: Lavoro Intermittente, Lavoro Intermittente
FORMA DEL CONTRATTO. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo dall'art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratorelavora- tore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione presta- zione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda (registrazione libro presenzepre- senze, badge, ecc.). Nel contratto deve essere specificata la modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandata) oppure in forma orale. Deve altresì essere prevista la forma for- ma e la modalità della conferma da parte del lavoratore come anche il termine ter- mine entro il quale farla pervenire al datore di lavoro. Tale termine deve essere compatibile con il preavviso;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilitàdi- sponibilità. Sono applicabili le norme previste per il contratto di lavoro subordinatosu- bordinato; pertanto il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un prospetto paga, secondo le disposizioni previste in materia, contenente gli elementi retribuiti come gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione nonché le eventuali trattenute;
f) eventuali misure L'indennità di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo disponibilità è esclusa dal computo di attività dedotta in contratto. Al fine di indicare gli elementi di cui sopra, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Tra gli elementi formali di cui all'art. 35, comma 1, non è previsto alcun obbligo contrattuale in merito all'orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nessuna specifica è, altresì, prevista per regolare l'alternanza dei periodi lavorati con i periodi di inattività o disponibilità. Tali determinazioni sono infatti, rimesse alla libera autonomia contrattale delle parti, in quanto il legislatore ha voluto suggerire per il lavoro intermittente esclusivamente uno schema contrattuale di base, e quindi flessibile, adatto a essere modulato e adeguato a seconda delle esigenze specifiche di volta in volta individuate dalle parti contraenti. Non trova dunque applicazione, neppure per analogia, la disciplina del lavoro a tempo parziale, configurando il lavoro intermittente una fattispecie lavorativa sui generis. Tuttavia, trattandosi pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell'ambito della normativa ogni istituto di legge e o di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia e pertanto non rileva sia ai fini del calcolo del trattamento di orario di lavoro (ML circ. n. 4/2005)fine rapporto che delle mensilità aggiuntive.
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Samples: Contratto Di Lavoro Intermittente
FORMA DEL CONTRATTO. Ai sensi A norma dell'art. 35 32, c. 10 lett b del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto potrà essere firmato senza aspettare il termine di cui all’art 32 comma 8 e comma 9 dello stesso, dalla efficacia dell' aggiudicazione . La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del MEpa, dei documenti digitali dell'offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatore sottoscritti dalle parti con firma digitale all’interno della procedura della trattativa diretta. L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della presente procedura anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto, come per legge. L’aggiudicatario dovrà dichiarare espressamente l’accettazione integrale e incondizionata delle clausole previste negli atti di gara. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta. La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico. Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva prevista dal presente disciplinare e in conformità a quanto previsto dall' art. 103 del D.Lgs. n. 276/2003 il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai 50/2016. Ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34, D.Lgs. n. 276/2003 che consentono la stipulazione stipula del contratto;
b) luogo , l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione: Tutte le spese inerenti e la modalità della disponibilitàconseguenti alla sottoscrizione del contratto sono soggette ad IVA e sono a carico del soggetto aggiudicatario: in particolare sono a suo carico le spese per diritti, eventualmente garantita dal lavoratorebolli, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda (registrazione libro presenze, badgeregistrazioni, ecc.). Nel contratto deve essere specificata la modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandata) oppure in forma orale. Deve altresì essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavoratore come anche il termine entro il quale farla pervenire al datore di lavoro. Tale termine deve essere compatibile con il preavviso;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità. Sono applicabili le norme previste per il contratto di lavoro subordinato; pertanto il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un prospetto paga, secondo le disposizioni previste in materia, contenente gli elementi retribuiti come gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione nonché le eventuali trattenute;
f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Al fine di indicare gli elementi di cui sopra, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Tra gli elementi formali di cui all'art. 35, comma 1, non è previsto alcun obbligo contrattuale in merito all'orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nessuna specifica è, altresì, prevista per regolare l'alternanza dei periodi lavorati con i periodi di inattività o disponibilità. Tali determinazioni sono infatti, rimesse alla libera autonomia contrattale delle parti, in quanto il legislatore ha voluto suggerire per il lavoro intermittente esclusivamente uno schema contrattuale di base, e quindi flessibile, adatto a essere modulato e adeguato a seconda delle esigenze specifiche di volta in volta individuate dalle parti contraenti. Non trova dunque applicazione, neppure per analogia, la disciplina del lavoro a tempo parziale, configurando il lavoro intermittente una fattispecie lavorativa sui generis. Tuttavia, trattandosi pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell'ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro (ML circ. n. 4/2005).
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Samples: Service Agreement
FORMA DEL CONTRATTO. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 il Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34, D.Lgs. n. 276/2003 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda (registrazione libro presenze, badge, ecc.)azienda. Nel contratto deve essere specificata la modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandata) oppure in forma orale. Deve altresì essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavoratore come anche il termine entro il quale farla pervenire al datore di lavoro. Tale termine deve essere compatibile con il preavviso;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità. Sono applicabili le norme previste per il contratto di lavoro subordinato; pertanto il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un prospetto paga, secondo le disposizioni previste in materia, contenente gli elementi retribuiti come gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione nonché le eventuali trattenute;
f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Al fine di indicare gli elementi di cui sopra, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistentiRSA o la RSU, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittenteintermittente (art. 15, D.Lgs. n. 81/2015). Tra gli elementi formali di cui all'art. 35, comma 1formali, non è previsto alcun obbligo contrattuale in merito all'orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nessuna specifica è, altresì, prevista per regolare l'alternanza dei periodi lavorati con i periodi di inattività o disponibilità. Tali determinazioni sono infatti, rimesse alla libera autonomia contrattale delle parti, in quanto il legislatore ha voluto suggerire per il lavoro intermittente esclusivamente uno schema contrattuale di base, e quindi flessibile, adatto a essere modulato e adeguato a seconda delle esigenze specifiche di volta in volta individuate dalle parti contraenti. Non trova dunque applicazione, neppure per analogia, la disciplina del lavoro a tempo parziale, configurando il lavoro intermittente una fattispecie lavorativa sui generis. Tuttavia, trattandosi pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell'ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro (ML circ. n. 4/2005).
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Samples: Contratto Di Lavoro Intermittente
FORMA DEL CONTRATTO. Ai sensi dell'artIl contratto è stipulato “a corpo” come segue: Opere edili Euro 418.956,13 Opere strutturali 129.726,44 Impianto elettrico Euro 166.500,00 Impianto termo-meccanico Euro 125.966,39 Impianto idrico, termo-sanitario e gas medicinali Euro 24.684,75 L’importo del contratto, come determinato in sede di gara ed indicato nel contratto stesso, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 35 del D.LgsLe quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali non hanno alcuna efficacia negoziale, essendo obbligo esclusivamente dell’Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indi- cate dalla stessa Stazione Appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. n. 276/2003 il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della prova determina- zione dell’importo complessivo delle opere, saranno usati come riferimento per la defi- nizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, come previsto nel contratto. Il corrispettivo indicato nel contratto è comprensivo dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata compensi per tutti gli oneri ge- nerali indicati in seguito, nonché risultanti dal contratto stesso e dai suoi allegati, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli connessi all’impianto e spianto del cantiere, agli allacciamenti e consumi elettrici ed idrici necessari per l ’esecuzione delle ipotesiopere, oggettive o soggettivead ogni lavorazione corrente e specialistica necessaria per la realizzazione delle stesse a perfetta regola d’arte, previste dall'articolo 34alla effettuazione dei collaudi, D.Lgs. n. 276/2003 che consentono la stipulazione alla attuazione del contratto;
b) luogo Piano di Sicurezza e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, Coordinamento e del relativo preavviso Piano Operativo di chiamata Sicurezza dell’Appaltatore, restando a carico di quest’ultimo tutte le spese di mano d’opera varie e le prestazioni sanitarie di soccorso e profilassi, ed in genere quanto occorre per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte, ivi compresa la manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere stesse fino alla data di emissione del lavoratore Certificato di Collaudo. A tale riguardo l’Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato la documentazione tecnica e descrittiva di appalto, di avere approfondito e compreso ogni aspetto ed elemento delle opere da eseguire e di non avere, pertanto, eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. L’Appaltatore dichiara altresì di aver attentamente valutato tutti gli elementi in base ai qua- li ha potuto determinare l’entità del corrispettivo e di trovarlo adeguato sotto ogni aspetto e remunerativo di ogni spesa ed onere, comunque connesso con la completa esecuzione delle opere e, in generale, delle prestazioni e forniture oggetto dell’appalto di cui trattasi. Dichiara altresì che in ogni caso con detto corrispettivo sono pure compensate/i le spese ed oneri tutte/i, anche se non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico espressamente richiamate/i, ivi comprese le spese generali e normativo spettante al lavoratore gli utili dell’Appaltatore, le spese per la prestazione eseguita direzione tecnica dei lavori, nulla escluso, al lordo degli oneri per la sicurezza, le spese e la relativa indennità gli oneri per l’ottenimento di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione autorizzazioni e quant’altro occorrente da enti e autorità per l’esecuzione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della opere. La prestazione di lavorocui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio d’impresa e, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda pertanto, è soggetta all’imposta del valore aggiunto IVA (registrazione libro presenze, badge, ecc.). Nel contratto deve essere specificata la modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandatasecondo legge) oppure in forma orale. Deve altresì essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavoratore come anche il termine entro il quale farla pervenire sommarsi al datore di lavoro. Tale termine deve essere compatibile con il preavviso;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità. Sono applicabili le norme previste per il contratto di lavoro subordinato; pertanto il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un prospetto paga, secondo le disposizioni previste in materia, contenente gli elementi retribuiti come gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione nonché le eventuali trattenute;
f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Al fine di indicare gli elementi corrispettivo di cui soprasopra a carico della Stazione Appaltante, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento nella misura vigente al momento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Tra gli elementi formali di cui all'art. 35, comma 1, non è previsto alcun obbligo contrattuale in merito all'orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nessuna specifica è, altresì, prevista per regolare l'alternanza dei periodi lavorati con i periodi di inattività o disponibilità. Tali determinazioni sono infatti, rimesse alla libera autonomia contrattale delle parti, in quanto il legislatore ha voluto suggerire per il lavoro intermittente esclusivamente uno schema contrattuale di base, e quindi flessibile, adatto a essere modulato e adeguato a seconda delle esigenze specifiche di volta in volta individuate dalle parti contraenti. Non trova dunque applicazione, neppure per analogia, la disciplina del lavoro a tempo parziale, configurando il lavoro intermittente una fattispecie lavorativa sui generis. Tuttavia, trattandosi pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell'ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro (ML circ. n. 4/2005)pagamento.
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Samples: Appalto
FORMA DEL CONTRATTO. Ai sensi dell'artxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000. 35 corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. La informiamo che la nostra Società, Titolare del D.Lgs. n. 276/2003 il contratto trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di lavoro intermittente deve essere stipulato prestare i servizi assicurativi1 richiesti o in forma scritta ai fini Suo
1 Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2 Trattasi di soggetti, facenti parte della prova “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle ipotesiprestazioni, oggettive o soggettiveservizi informatici, previste dall'articolo 34telematici, D.Lgs. n. 276/2003 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso certificazione di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavorobilancio, nonché delle modalità società specializzate in ricerche di rilevazione della prestazione adottate in azienda mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3 Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (registrazione libro presenzead es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, badge, eccorganismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.). Nel contratto deve essere specificata la modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandata) oppure in forma orale. Deve altresì essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavoratore come anche il termine entro il quale farla pervenire al datore di lavoro. Tale termine deve essere compatibile con il preavviso;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità. Sono applicabili le norme previste per il contratto di lavoro subordinato; pertanto il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un prospetto paga, secondo le disposizioni previste in materia, contenente gli elementi retribuiti come gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione nonché le eventuali trattenute;
f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Al fine di indicare gli elementi di cui sopra, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Tra gli elementi formali di cui all'art. 35, comma 1, non è previsto alcun obbligo contrattuale in merito all'orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nessuna specifica è, altresì, prevista per regolare l'alternanza dei periodi lavorati con i periodi di inattività o disponibilità. Tali determinazioni sono infatti, rimesse alla libera autonomia contrattale delle parti, in quanto il legislatore ha voluto suggerire per il lavoro intermittente esclusivamente uno schema contrattuale di base, e quindi flessibile, adatto a essere modulato e adeguato a seconda delle esigenze specifiche di volta in volta individuate dalle parti contraenti. Non trova dunque applicazione, neppure per analogia, la disciplina del lavoro a tempo parziale, configurando il lavoro intermittente una fattispecie lavorativa sui generis. Tuttavia, trattandosi pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell'ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro (ML circ. n. 4/2005).
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Samples: Assicurazione Danni