FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Clausole campione

FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. Il processo di generazione del documento informatico al fine di rappresentare atti, fatti e dati riferibili con certezza al soggetto e all’amministrazione che lo hanno prodotto o ricevuto. Esso reca la firma digitale, quando prescritta, ed è sottoposto alla registrazione del protocollo o ad altre forme di registrazione previste dalla vigente normativa (art. 1 della Deliberazione AIPA del 23 novembre 2000, n. 51);
FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. 1. La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma digitale conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e nel DPCM 8 febbraio 1999.
FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. L’Azienda forma gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD, ossia secondo le seguenti modalità: - utilizzo di applicativi attraverso appositi strumenti software; - registrazione informatica delle informazioni videoscrittura risultanti da transazioni o processi informatici o attraverso presentazione telematica di dati mediante moduli standard o formulari; - generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni provenienti da una o più basi dati, anche in modalità interoperativa; - acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, della copia informatica di un documento analogico. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità quando forma e contenuto non sono alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e sia garantita la staticità nella fase di conservazione. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici dell’Azienda costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, copie e duplicati per gli usi consentiti dalla legge. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici può essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. Affinché la copia non sia disconoscibile essa deve essere firmata da un pubblico ufficiale. I duplicati informatici di un documento informatico sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici garantiscono: - l’identificabilità del soggetto che ha formato il documento e l’Ente/AOO di riferimento; - la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, ai sensi delle vigenti norme tecniche; - l’idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il sistema di protocollo informatico; - l’accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati; - la leggibilità dei documenti nel tempo; - l’interscambiabilità dei documenti all’interno della stessa Azienda e con Aziende diverse. Le funzionalità del protocollo informatico e dell’ambiente elaborativo dell’Azienda garantiscono il rispetto dei requisiti di riservatezza, di integrità, di disponibilità e non ripudio, oltre a quelli sopra richiamati. I documenti informatici e i formati utilizzati dall’Azienda per la produzione dei documenti possiedono i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. A tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto. Le caratteristiche di immodificabilità e di integrità dei documenti informatici sono determinate da operazioni quali: - la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata; - l’apposizione di una validazione temporale; - la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino politiche di sicurezza; - l’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati; - l’applicazione di misure per la produzione e conservazione dei log di sistema; - il versamento ad un sistema di conservazione anche successivamente all’estrazione statica dei dati. Per attribuire una data certa ai documenti informatici prodotti all’interno dell’Ente, si applicano le regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici, secondo la normativa vigente e secondo quanto indicato nel documento aziendale “Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni - Adempimenti entro il 31/12/2017”. (ALLEGATO 21).
FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma digitale conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e alle regole tecniche previste dalla legislazione vigente. Per la formazione dei documenti informatici si rinvia alla normativa in materia.
FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. 1. I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui al quinto comma del precedente articolo, i seguenti requisiti fondamentali: - identificabilità del soggetto che forma il documento; - sottoscrizione, quando prescritta, tramite firma elettronica; - accessibilità tramite sistemi informativi automatizzati; - leggibilità; - interscambiabilità.

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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

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