Conservazione dei documenti Clausole campione

Conservazione dei documenti. 1. CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste.
Conservazione dei documenti. 1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione.
Conservazione dei documenti. I documenti contenenti dati personali devono essere conservati in modo tale da evitarne l’accesso a chi non è autorizzato. Devono altresì essere resi disponibili in caso di richiesta da parte dell’interessato, ma solo dietro specifica autorizzazione del Responsabile del Trattamento ed entro i limiti stabiliti dalla Legge. La conservazione sostitutiva dei documenti digitali deve garantire la protezione dei dati e delle procedure informatiche, ovvero garantire tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica, logica e ambientale dei dati e del sistema preposto alla loro conservazione (comprensivo delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione), garantire la tutela della privacy attraverso un trattamento a norma di dati e informazioni personali, etc.
Conservazione dei documenti. 10.1 Il procacciatore potrà conservare presso i suoi uffici i documenti relativi al presente incarico per un periodo di cinque anni, a decorrere dal termine dell'incarico stesso.
Conservazione dei documenti. Nel rispetto dell’art. 125 par. 4, lett. d) del regolamento (UE) n. 1303/2014, sono stabilite le seguenti procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g). A tal fine si precisa che, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni di importo totale inferiore a 1.000.000,00 euro, devono essere tenuti, da parte di tutti gli attori coinvolti nell’attuazione delle operazioni, a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti, per consentire controlli, per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I suddetti documenti, conformemente al disposto dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 sono conservati: ▪ sotto forma di originali o di copie autenticate; ▪ su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali; ▪ documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati e garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. L’OI rispetta gli obblighi di conservazione dei documenti relativi all’operazione finanziata e dei termini, nonché dell’obbligo di fornire estratti o copie al personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all’art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, facendone esplicito richiamo nel contratto/convenzione/atto di adesione. Ciascuna articolazione organizzativa dell’OI deve ...
Conservazione dei documenti. 34 13.1 STRUTTURA DELL’ARCHIVIO 34
Conservazione dei documenti. INFORMATICI‌ I documenti contenuti nei PdV presi in carico dal Sistema di conservazione sono archiviati all’interno del Sistema; la loro conservazione a norma avviene contestualmente alla generazione e alla sottoscrizione, da parte del Responsabile della Conservazione, dei Pacchetti di Archiviazione (PdA). Un PdA contiene documenti trasmessi dal Soggetto produttore all’interno di uno o più PdV e il file IPdA. L’IPdA, conformemente a quanto disposto dall’allegato 4 del DPCM 3 dicembre 2013, è un file in formato XML associato ad ogni PdA ed è generato secondo lo standard UNI SInCRO 11386:2010. L’Indice, che nel caso del Cliente Xxxxxxxx produttore dei documenti è marcato temporalmente e sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Conservazione, attesta il corretto svolgimento del processo di conservazione e contiene in particolare: - informazioni relative all’IPdA: identificatore univoco dell’IPdA e informazioni sull’applicazione che lo ha generato (nome e versione dell’applicazione e nome del produttore dell’applicazione); - informazioni relative al PdA cui l’IPdA si riferisce: identificatore univoco del PdA; eventuali riferimenti ad altri PdA da cui deriva il Pacchetto; informazioni relative ai PdV contenuti nel PdA (identificatore univoco, impronta); - informazioni relative ai file contenuti nel PdA: metadati associati ai documenti delle diverse tipologie documentarie conservate; - informazioni relative al processo di produzione del PdA: indicazione del nome e del ruolo dei soggetti che intervengono nel processo di produzione del PdA; riferimento temporale adottato; normativa applicata per l’implementazione del processo di produzione del PdA.
Conservazione dei documenti. Un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale deve conservare per un minimo di 3 anni l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore o tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario Un esportatore che abbia rilasciato un’attestazione di origine, conserva per un minimo di 4 anni una copia dell’attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario E’ ammessa la conservazione in formato elettronico Al fine di verificare se un prodotto importato in una Parte sia originario dell'altra Parte o se siano rispettate le altre prescrizioni, l'autorità doganale della Parte importatrice può effettuare una verifica sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale, richiedendo informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine, dopo aver richiesto una prima volta le informazioni come sopra descritto, l'autorità doganale della Parte importatrice che effettua la verifica, se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario dei prodotti, può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della Parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti In data 22 gennaio 2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una circolare esplicativa sulle modalità applicative delle norme contenute nell’Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone.
Conservazione dei documenti. Il Fornitore conserverà tutti i documenti, i libri contabili, la documentazione e i dati relativi all’Accordo secondo i principi contabili solitamente accettati applicati coerentemente e manterrà tali informazioni (i) per un periodo di sette anni dopo il termine o la scadenza di questo Accordo, oppure (ii) il periodo massimo prescritto dalla Legge, quale dei due sia maggiore. Tutti questi record, libri contabili, documenti e dati saranno conservati in tale formato (per esempio cartaceo o elettronico) secondo quanto deciso ragionevolmente dal Fornitore.
Conservazione dei documenti. 1. La Segreteria conserva il fascicolo d’ufficio per dieci anni.