Conservazione dei documenti Clausole campione
Conservazione dei documenti. 1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione.
Conservazione dei documenti. I documenti contenenti dati personali devono essere conservati in modo tale da evitarne l’accesso a chi non è autorizzato. Devono altresì essere resi disponibili in caso di richiesta da parte dell’interessato, ma solo dietro specifica autorizzazione del Responsabile del Trattamento ed entro i limiti stabiliti dalla Legge. La conservazione sostitutiva dei documenti digitali deve garantire la protezione dei dati e delle procedure informatiche, ovvero garantire tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica, logica e ambientale dei dati e del sistema preposto alla loro conservazione (comprensivo delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione), garantire la tutela della privacy attraverso un trattamento a norma di dati e informazioni personali, etc.
Conservazione dei documenti. 1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste.
2. CDP si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere al Contraente il Finanziamento, in qualsiasi momento, i documenti analogici originali corrispondenti alle copie informatiche per immagine di documenti analogici eventualmente trasmessi tramite la Piattaforma Imprese Online.
Conservazione dei documenti. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste.
Conservazione dei documenti. 10.1 Il procacciatore potrà conservare presso i suoi uffici i documenti relativi al presente incarico per un periodo di cinque anni, a decorrere dal termine dell’incarico stesso.
Conservazione dei documenti. I documenti giustificativi relativi alle spese devono essere conservati sotto forma di originali o di copie conformi (D.P.R. n. 445/2000) su supporti comunemente accettati e devono essere tenuti a disposizione dei Soggetti interessati a vario titolo ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura di ogni singolo intervento. I documenti di carattere amministrativo e contabile afferenti tutte le fasi di realizzazione di un intervento devono essere conservati in appositi fascicoli cartacei e/o archivi informatici per poter disporre di un dossier di Linea di Azione per ciascun RUA e un fascicolo di operazione presso ciascun soggetto attuatore. Va considerata la corretta conservazione in formato digitale conformemente al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. 7 marzo 2015, n. 82, e ss.mm.ii.
Conservazione dei documenti. 1. La Segreteria conserva il fascicolo d’ufficio per dieci anni.
2. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa.
Conservazione dei documenti. Il documento informatico sottoscritto viene inviato tramite canali protetti al “Sistema documentale” e all’Archivio di conservazione a norma di Plurima per la relativa conservazione. Adesione al servizio di FEA L’adesione al servizio sarà manifestata dal Titolare mediante la firma del seguente modulo di adesione, a cui andrà allegato il documento di identità del Titolare: Modulo di adesione Il sottoscritto Nome, Cognome (Titolare), richiede di poter sottoscrivere con Firma Elettronica Avanzata (“FEA”) tutta la documentazione per la quale Plurima renderà possibile la sottoscrizione con detta modalità di firma, tramite infrastruttura tecnologica e software forniti dalle società incaricate da Plurima del servizio. Il/la sottoscritto/a (Titolare) prende atto che la FEA e il suo utilizzo sono disciplinati dalle norme e dai principi di seguito riportati, che dichiara di conoscere e che sottoscrive ed approva integralmente.
Conservazione dei documenti. 34 13.1 STRUTTURA DELL’ARCHIVIO 34
Conservazione dei documenti. Barbagli conserva la documentazione relativa alle verifiche ispettive per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, come da prescrizioni normative.