Common use of Formazione professionale Clause in Contracts

Formazione professionale. A far data dal 1° gennaio 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione ai sensi dell'art. 17, legge n. 196/1997, indicati dalle Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F). Le stesse delibereranno e proporranno agli enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F), ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. Per l'esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. A) e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 2° comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del 1° comma del punto B); ai corsi di studio di cui alla lett. A). I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata A.R., tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lett. B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarie.

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Formazione professionale. A far data dal 1 gennaio 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle Regioni, nonché presso gli istituti che - fatti salvi gli accordi territoriali già esistenti sulla materia - saranno concordemente indicati a livello territoriale, entro 12 mesi dalla data di stipula del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, dalle parti corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, hanno diritto con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati correlati all’attività dell’azienda, partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione Regione ai sensi dell'art. 17dell’art.17, legge n. 196/1997196/97, indicati dalle Commissioni commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F)all’articolo 1 – lettera G) della Disciplina Generale. Le stesse delibereranno e proporranno agli enti Enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Nelle regioni in cui non sia stato ancora attuato l'accreditamento delle strutture formative, resta in vigore quanto previsto dall'art. 27 del CCNL 7/7/1999, fino ad accreditamento avvenuto. Per la frequenza di detti corsi di studio formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 120 150 ore "pro-capite" capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto Conto ore individuale e nella banca Banca ore di cui agli artt. 22 7 – punto 3 – Disc.Gen. e 296 – numero 2, Disciplina Speciale Parte Prima e Terza del CCNL. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F)1 – lettera G) della Disciplina Generale, ovvero promossi dalle Commissioni commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" capite per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto Conto ore individuale e nella banca Banca ore di cui agli artt. 22 7 – punto 3 – Disc.Gen. e 296 – numero 2, Disciplina Speciale Parte Prima e Terza del CCNL. In tal caso i permessi retribuiti per la frequenza di detti corsi di studio, potranno essere richiesti per un massimo di 120 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Per l'esercizio l’esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. lettera A) e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità in atto a livello aziendale entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al secondo comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al secondo comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del primo comma del punto B); infine ai corsi di studio di cui alla lett. lettera A). Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione direzione e le Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso di studio che il dipendente intende frequentare e le finalità indicate nel settimo comma, quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio dell'osservatorio territoriale. L'Osservatorio L'osservatorio territoriale decide all'unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata A.R., tramite le rispettive Organizzazioni organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicateindicate al secondo comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lett. B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarie53/2000.

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Formazione professionale. A far data dal 1° gennaio 2004, hanno Hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione ai sensi dell'art. 17, legge 24 giugno 1997, n. 196/1997, indicati dalle Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F). Le stesse delibereranno e proporranno agli enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende196. Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, professionale potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto Conto ore individuale e nella banca Banca ore di cui agli artt. 22 articoli 20 e 2927. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F), ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto Conto ore individuale e nella banca Banca ore di cui agli artt. 22 articoli 20 e 2927. Per l'esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. lettera A) e per partecipare ai corsi di formazione professionale, professionale il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Qualora il numero dei dipendenti che intendono intendano partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 2° comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del 1° comma del punto B); e ai corsi di studio di cui alla lett. lettera A). I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata A.R.a.r., tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lett. lettera B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. A far data dal 1° gennaio 2004dall’1/1/2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione Regione ai sensi dell'artdell’art. 17, legge 24/6/1997, n. 196/1997196, indicati dalle Commissioni commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F)all’articolo 1 - lettera G) della Disciplina Generale. Le stesse delibereranno e proporranno agli enti Enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Nelle regioni in cui non sia stato ancora attuato l’accreditamento delle strutture formative, resta in vigore quanto previsto dall’art. 27 del CCNL 7/7/1999, fino ad accreditamento avvenuto. Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, professionale potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto Conto ore individuale e nella banca Banca ore di cui agli artt. 22 7, punto 3, Disciplina Generale e 296, numero 2, Disciplina Speciale Parte Prima e Terza del CCNL. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni commissioni territoriali di cui all'artall’art. 1, lett. F)1 - lettera G) della Disciplina Generale, ovvero promossi dalle Commissioni commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" capite per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto Conto ore individuale e nella banca Banca ore di cui agli artt. 22 7, punto 3, Disciplina Generale e 296, numero 2, Disciplina Speciale Parte Prima e Terza del CCNL. Per l'esercizio l’esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. lettera A) e per partecipare ai corsi di formazione professionale, professionale il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Qualora il numero dei dipendenti che intendono intendano partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al secondo comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del primo comma del punto B); infine ai corsi di studio di cui alla lett. lettera A). I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione l’indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione direzione e le Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e e, quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio dell’osservatorio territoriale. L'Osservatorio L’osservatorio territoriale decide all'unanimità all’unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata A.R.a.r., tramite le rispettive Organizzazioni organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero dell’intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'artdall’art. 6 della legge 8 marzo 20008/3/2000, n. 53. - Dichiarazioni a verbale - 1. Le parti si incontreranno entro 90 giorni dall’emanazione dei decreti attuativi della legge 8/3/2003, n. 53, relativi all’obbligo scolastico al fine di verificarne compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale. 2. Le parti, ai fini dell'effettiva dell’effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lett. lettera B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Formazione professionale. A far data A) Agenzia bilaterale per la formazione di settore 1. ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL e SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, convengono di istituire dal 1° gennaio 2004giugno 2010 l'Agenzia bilaterale per la formazione di settore (ABF). 2. I compiti, hanno diritto, con le precisazioni indicate, modalità organizzative e di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui finanziamento dell'ABF sono definiti nel Protocollo allegato al 1° comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione ai sensi dell'art. 17, legge n. 196/1997, indicati dalle Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F)presente c.c.n.l. 3. Le stesse delibereranno e proporranno agli enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Per parti si danno atto che con l'operatività dell'ABF si estinguono i compiti della Commissione nazionale paritetica per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali che viene conseguentemente sciolta. 4. Tanto premesso, viene costituito un gruppo di cui all'art. 1lavoro paritetico di dodici esperti - sei per la parte sindacale e sei per la parte datoriale - che entro il 30 aprile 2010 definirà gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, lett. F)Statuto, ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. Per l'esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. Aregolamento operativo) e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate tutti gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'ABF in conformità a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 2° comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del 1° comma del punto B); ai corsi di studio di cui alla lett. A). I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articoloc.c.n.l. e dal Protocollo allegato. B) Commissioni formazione a livello aziendale 1. Le parti convengono di istituire apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupano almeno 2.000 dipendenti. 2. Ogni Commissione aziendale sarà costituita pariteticamente da sei componenti, la risoluzione viene demandata - di cui tre in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata A.R., tramite le rispettive rappresentanza dell'impresa e tre in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali territorialmente competentistipulanti e delle R.S.U., ove costituite. 3. La Commissione aziendale potrà svolgere le seguenti attività: - monitorare i fabbisogni formativi connessi all'esigenza di mantenere livelli di professionalità coerenti con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'impresa; - formulare linee-guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati; - effettuare un'analisi quali-quantitativa dell'attività di formazione e riqualificazione svolta a livello annuale nell'impresa. 4. Gli incontri della Commissione aziendale avverranno presso la sede dell'Associazione degli industriali competente o presso altra sede concordata dalle parti. 5. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione decisioni delle iniziative formative Commissioni paritetiche di cui alla lett. B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento sopra saranno adottate all'unanimità dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarieloro componenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. A far data dal 1° gennaio 2004, hanno diritto(Accordo sottoscritto tra FEDERLEGNO - Arredo e FENEAL - UIL FILCA -CISL e FILLEA - CGIL) Le Parti confermano il ruolo centrale che va attribuito alla formazione professionale come mezzo per favorire una politica di sviluppo delle risorse umane nelle aziende ed assecondare migliori opportunità all'occupazione, con particolare riferimento ai giovani e alle donne. In tal senso le precisazioni indicateparti confermano l'importanza ed il ruolo che può essere svolto dalla Commissione paritetica nazionale in materia di formazione già definita contrattualmente, concordando sul punto che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione. È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori. In particolare la Commissione paritetica nazionale avrà il compito di: - individuare le specifiche esigenze formative dei settori, anche in rapporto all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando altresì i risultati che potranno pervenire in tal senso dall'Osservatorio, di usufruire cui all'apposito articolato; - raccogliere ed elaborare dati, notizie ed elementi che possono comunque interessare la formazione professionale, curare pubblicazioni a carattere divulgativo e tecnico, promuovere convegni ed incontri per lo studio di permessi retribuiti a carico problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale; - prospettare, in raccordo con gli organismi paritetici per la formazione professionale previsti dall'Accordo Interconfederale del monte ore triennale 18 dicembre 1988 e successive intese, tali specifiche esigenze formative agli Organi preposti nel campo della formazione con particolare riferimento alle sedi comunitarie, nazionali e regionali avendo tra l'altro l'obiettivo di cui al 1° comma, i dipendenti che, redigere una mappa delle risorse disponibili al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi un loro coordinamento nell'ottica di formazione come evitare duplicazioni di seguito individuatiinterventi e dispersioni delle risorse stesse. In particolare le Parti, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione ai sensi dell'art. 17, legge n. 196/1997, indicati dalle Commissioni territoriali sempre in raccordo con gli organismi paritetici di cui all'artsopra, si attiveranno presso le Autorità e le Amministrazioni Centrali e gli Enti regionali e locali competenti perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale i necessari interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili, avvalendosi eventualmente anche delle esperienze delle strutture già operanti: - operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa risultino coerenti con le specifiche esigenze dei settori. 1Tale Commissione paritetica nazionale Sarà costituita da 3 componenti in rappresentanza degli imprenditori e 3 componenti in rappresentanza dei lavoratori e si riunirà presso la Federlegno-Arredo, lettogni sei mesi, o su istanza di una delle parti. F)La Commissione esaminerà inoltre a livello nazionale eventuali progetti di fattibilità ed iniziative funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati. Le stesse delibereranno e proporranno agli enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; Nota a verbale Formazione professionale in provincia di tali progetti unitamente Bolzano. Nell'ambito di appositi incontri, atti a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Per discutere i problemi inerenti la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo ai quali parteciperanno le strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la particolare legislazione che regola l'istituto dell'apprendistato in provincia di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F), ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. Per l'esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. A) e per partecipare ai corsi di formazione professionaleBolzano, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda entro i mesi problema della durata e del periodo di giugno apprendistato e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 2° comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del 1° comma del punto B); ai corsi di studio di cui alla lett. A). I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata A.R., tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lett. B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarierelative conseguenze.

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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali

Formazione professionale. A far data dal gennaio 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione ai sensi dell'art. 17, legge 24 giugno 1997, n. 196/1997196, indicati dalle Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F). Le stesse delibereranno e proporranno agli enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F), ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. Per l'esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. A) e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del comma del punto B); infine ai corsi di studio di cui alla lett. A). I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata A.R., tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lett. B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. A far data dal 1° gennaio giugno 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica specifica, intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione ai sensi dell'art. 17, legge n. 196/1997, indicati private indicate dalle Commissioni territoriali di cui all'art. 14.2., lett. F)Disciplina generale, Sezione prima, tra quelle accreditate dalla Regione ai sensi dell’art.17, legge 196/97. Le stesse citate Commissioni territoriali delibereranno e proporranno agli enti Enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Nelle regioni in cui non sia stato ancora attuato l'accreditamento delle strutture formative, resta in vigore quanto previsto dall'art. 29, comma 7, del C.c.n.l. 8 giugno 1999 fino ad accreditamento avvenuto. Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata accordato al lavoratore una priorità nell'utilizzo nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto Conto ore individuale e nella banca Banca ore di cui agli artt. 22 articoli 5, Disciplina generale, Sezione terza, 8 e 297, Disciplina speciale, Parte rispettivamente prima e terza. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all'art. 14.2., lett. F)Disciplina generale, Sezione prima, ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" capite per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto Conto ore individuale e nella banca Banca ore di cui agli artt. 22 articoli 5, Disciplina generale, Sezione terza, 8 e 297, Disciplina speciale, Parte rispettivamente prima e terza. Per l'esercizio l’esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. A) e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al secondo comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del primo comma del punto B); infine ai corsi di studio di cui alla lett. lettera A). I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione l’indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitariela Rappresentanza sindacale unitaria. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territorialedella Commissione territoriale di cui all’art. L'Osservatorio 4.2., Disciplina generale, Sezione prima. La Commissione territoriale decide all'unanimità all’unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata A.R.a.r., tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero dell’intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lett. B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarie53/2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale