Istituzioni competenti Clausole campione

Istituzioni competenti. L'applicazione della Convenzione, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete (Accordo Amministrativo, artt. 2 e 3): In Italia a) all'INAIL per quanto riguarda le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico- legali b) alle AA.SS.LL. per quanto concerne le prestazioni sanitarie. In Slovenia a) all'istituto per l'Assicurazione Pensionistica e di Invalidità della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione pensionistica e di invalidità: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 XX-0000 XXXXXXXXXX b) all'istituto per l'Assicurazione Sanitaria della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria: ZAVOD XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx, 00 XX-0000 XXXXXXXXXX). Omissis
Istituzioni competenti. Le Istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo sono: a) per la Santa Sede: 1) l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni: I) per quanto riguarda il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti; II) per quanto riguarda le prestazioni in denaro relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; III) per quanto riguarda il regime delle prestazioni familiari; 2) il Fondo Assistenza Sanitaria (FAS): per quanto riguarda le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) per la Repubblica Italiana: 1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per quanto riguarda: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; le prestazioni familiari; 2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie; 3) le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 4) gli altri organismi che gestiscono uno dei regimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Convenzione, e cioè: I) l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali; II) l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani "Xxxxxxxx Xxxxxxxx"; III) l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo; IV) gli altri Enti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (in G. U., 23 agosto, n.196) e 10 febbraio 1996 n. 103 (in Suppl. ordinario n. 43, alla G. U. n. 52, del 2 marzo).
Istituzioni competenti. Le Istituzioni competenti per l’applicazione della Convenzione e dell’Accordo sono A) Per l’Italia: 1) L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per quanto riguarda 2) L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL), per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie; 3) Le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio o il Ministero della Sanità per quanto riguarda le prestazioni sanitarie derivanti da malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali. 4) Ogni altro organismo che gestisce uno dei regimi di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) della Convenzione B) Per la Croazia 1) L’Istituto Croato per l’Assicurazione Sanitaria per quanto riguarda l’assicurazione sanitaria e l’assistenza sanitaria; 2) L’istituto Croato per l’Assicurazione Pensioni, per l’assicurazione obbligatoria generale invalidità, vecchiaia e superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutte le categorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi; 3) L’Istituto Croato per il Collocamento al Lavoro per le prestazioni di disoccupazione.
Istituzioni competenti. (Art. 1 lett. o) del regolamento e art. 4 par. 2 del regolamento di applicazione)
Istituzioni competenti. L’applicazione della Convenzione, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete a: a) INAIL per le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico- legali b) AA.SS.LL. per le prestazioni sanitarie. a) Istituto Croato per l’Assicurazione Pensioni, per l’assicurazione obbligatoria generale, invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali b) Istituto Croato per l’Assicurazione Sanitaria, Ufficio territoriale competente, per l’assicurazione sanitaria e l’assistenza sanitaria:
Istituzioni competenti no: Le Istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo so- a) per la Santa Sede: 1) l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni: I. per quanto riguarda il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti; II. per quanto riguarda le prestazioni in denaro relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; III. per quanto riguarda il regime delle prestazioni familiari; 2) il Fondo Assistenza Sanitaria (FAS): per quanto riguarda le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Istituzioni competenti per l'Italia: Azienda ULSS competente per territorio; • per l'Australia: Uffici periferici della Health Insurance Commission.
Istituzioni competenti. Le istituzioni competenti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera d della Conven- zione sono

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  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

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  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.