DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA Clausole campione

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA. Il sottoscritto , nato a il / / e residente in via codice fiscale telefono mail in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta/cooperativa/altro con sede in via codice fiscale telefono mail pec __ la somma di: Cifre (euro ) Luogo e Data, Il richiedente / dichiarante (timbro/firma per esteso) ASUR – AREA VASTA N. 2 SEDE DI FABRIANO CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO (AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA LEGGE 203/1982) L'anno , addì del mese di presso la sede operativa di Fabriano, dell’Unità Operativa Complessa Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2 L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) con sede in Ancona, via Oberdan n. 2 – C.F. e P.IVA n. 02175860424, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, che delega alla firma del presente atto l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella qualità di Dirigente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2, assistito dal Sig.
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA contenente l’indicazione del ribasso unico percentuale (da esprimere al massimo con tre numeri decimali) da applicare sull’importo a base di gara, pari a € 5.699.209,26, al netto degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza (€ 300.790,74). ⎯ l’importo offerto dovrà essere espresso in cifre e lettere; ⎯ l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente e non potrà presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e controfirmate; ⎯ in caso di r.t.i. non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti (ovvero dai procuratori già in precedenza richiamati) facenti parte del raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante (o dal procuratore già in precedenza richiamato) del soggetto individuato quale mandatario. In caso di difformità tra importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, verrà ritenuto valido il ribasso espresso in lettere. L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, ottenuto dalla somma di tutti i punteggi conseguiti per ogni elemento di valutazione qualitativo e quantitativo, come precisato all’art. 7.
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA. (resa utilizzando preferibilmente l’allegato Modello I) che dovrà contenere, a pena di esclusione: - la percentuale di sconto con due cifre decimali espresso in cifre ed in lettere, che l’offerente offre in ribasso rispetto alla tariffa di cui al D.M. 17 giugno 2016 e all’elenco prezzi integrativo (Prezziario) delle prestazioni richieste nel CSA e non disciplinate nel suddetto Decreto Ministeriale. Non sono ammesse offerte economiche pari o in rialzo rispetto ai valori a base di gara individuati dalla Stazione Appaltante. In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere. Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo 50/2016 e smi l’operatore economico deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA. (resa utilizzando preferibilmente l’allegato Modello I) che dovrà contenere, a pena di esclusione: - le quattro percentuali di sconto con due cifre decimali espresso in cifre ed in lettere, che l’offerente offre in ribasso rispetto ai prezzi unitari riportati nel prezziario posto a base di gara, così determinate:
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA. Nella busta “C” - offerta economica – macro attivita’ - lotto ” contenente l’indicazione del ribasso unico percentuale (da esprimere al massimo con tre numeri decimali) da applicare sull’elenco prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza. Qualora il concorrente partecipi alla procedura per più lotti, lo stesso dovrà formulare – per ciascun lotto per il quale partecipa - offerta economica. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta dovrà essere resa in modo da consentire l’esatta identificazione del lotto alla quale la stessa si riferisce (Macro Attività e Lotto). Nessun altro documento dovrà essere contenuto nella busta dell’offerta economica. A pena di esclusione, ogni offerta dovrà essere inserita in una busta separata recante all’esterno l’indicazione della Macro attività e del Lotto a cui la stessa si riferisce. ⎯ l’importo offerto dovrà essere espresso in cifre e lettere; ⎯ l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente e non potrà presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e controfirmate; ⎯ in caso di r.t.i. non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti (ovvero dai procuratori già in precedenza richiamati) facenti parte del raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante (o dal procuratore già in precedenza richiamato) del soggetto individuato quale mandatario. In caso di difformità tra importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso espresso in lettere. NON SARANNO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO, O CONDIZIONATE. L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, ottenuto dalla somma di tutti i punteggi conseguiti per ogni elemento di valutazione qualitativo e quantitativo, come precisato all’art. 7.
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA. Marca da bollo Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....…. in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice di lavori pubblici) …....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....…. e-mail ......................................................................... - PEC: ………………………………………………………. telefono n. ………………..........................…………… Codice Fiscale ……………........………………………… Partita IVA n. …………………………….....……………. PASSOE assegnato da X.X.XX.:................................................... per la concessione in appalto: il _ % ( _ per cento) sul canone di con- cessione annuo. Il rialzo sul canone di concessione annuo, indicato come percentuale sul canone annuo di ogni pun- to luce attivo e concessionato in aumento sull’importo minimo del 10%, posto a base di gara, così come previsto dall’art. 73, comma 1, lettera b) e art. 76 del RD 827 del 1924. Alla presente istanza si allega: • copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx x.X.X. x. 000/0000; • (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; .................................................................................. Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa )1 Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ) 1Apporre la firma leggibile ed il timbrodei legali rappresentanti (o dei procuratori)dell’eventuale ditta mandante del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora non ancora costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente “Dichiarazione di offerta econo- mica”. Si attesta che il Sig , in qualità di: dell’Impresa ............................................................................. avente sede legale in .......
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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: