Foro e legge applicabile Clausole campione

Foro e legge applicabile. 16.1 Il rapporto contrattuale tra Il Ponte e l’Acquirente è regolato dalla legge italiana. In caso di traduzione in altra lingua delle presenti Condizioni Generali di Vendita, prevarran- no e resteranno valide e vincolanti le condizioni di vendita nel testo in lingua italiana in caso di conflitto con la traduzione in lingua straniera. 16.2 Nel caso di Acquirente consumatore, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è competente il foro del luogo in cui il consumatore risiede o ha eletto domicilio. 16.3 Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3 del Codice del Consumo, ove applicabile, Il Ponte informa l’Acquirente consumatore che, nel caso in cui egli abbia presentato un re- clamo direttamente a Il Ponte, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Il Ponte fornirà le informazioni in merito all’organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle con- troversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa. 16.4 Il Ponte informa inoltre l’Acquirente consumatore che è stata istituita una piattafor- ma europea per la risoluzione online delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx- sumers/odr/; attraverso la piattaforma ODR l’Acquirente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una proce- dura di risoluzione online della controversia in cui sia coinvolto. Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell’Acquirente consumatore di adire il giudice or- dinario competente della controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale delle con- troversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis Codice del Consumo. 16.5 L’Acquirente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’I- talia, può, inoltre, accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, a...
Foro e legge applicabile. 14.1 La legge applicabile all’Accordo è la legge italiana. 14.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà deferita in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxx. 1. Ai fini del presente DPA:
Foro e legge applicabile. 9.1 La legge applicabile all’Accordo è la legge italiana. 9.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Foro e legge applicabile. L’Accordo è regolato e redatto in base alla legge italiana. Il Fornitore e Xxxxxxxx convengono l’esclusiva competenza del Foro di Bologna, tuttavia, Xxxxxxxx si riserva la facoltà di adire il Foro della sede del Fornitore. La Convenzione Internazionale di Vienna sulla Vendita di Beni Mobili non si applicherà all’Accordo.
Foro e legge applicabile. L'unico foro competente per ogni controversia derivante dal presente CGA e da ogni altro Contratto esistente tra EMG e il Fornitore, sarà quello del Tribunale di Cremona (Italia). Il CGA ed eventuali altri Contratti esistenti tra EMG e il Fornitore saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana.
Foro e legge applicabile. 13.1. La legge applicabile all’Accordo è la legge italiana. 13.2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano. Le Parti rinunciano a qualsiasi eccezione di competenza del giudice identificato ai sensi della presente disposizione.
Foro e legge applicabile. 1. Il presente Accordo è soggetto alla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al codice civile, al CAD, alle Linee guida AgID, nonchè alle altre disposizioni vigenti in materia. 2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all’interpretazione, alla validitm e/o all’esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarm deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Foro e legge applicabile. Il presente Accordo di Nomina è disciplinato dalla legge italiana. In tema di foro competente si rinvia a quanto definito nella Convenzione sottoscritta dalle parti. Il Titolare Il Responsabile I dati personali oggetto di trattamento - per i quali viene in rilievo la nomina a responsabile del trattamento dei dati stessi - riguardano i beneficiari finali (imprese) individuati quali potenziali fruitori del voucher, in termini di servizi ultraveloci attivabili. Le operazioni di trattamento potranno riguardare altresì le seguenti categorie di interessati: dipendenti, consulenti e collaboratori di Infratel Italia, soggetti terzi a questa correlati, con riferimento ai quali i dati trattati (dati di contatto e identificativi) sono funzionali a garantire – al responsabile del trattamento – un’interfaccia operativa con le pertinenti funzioni di Infratel Italia.

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  • Legge applicabile e giurisdizione Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in xxx xxxxxxxxx, xxx Xxxx xx Xxxxxx.

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  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il D.P.R. n. 8 del 19 gennaio 2015 è un regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. L'introduzione dell'art. 17 bis sancisce le modalità per la concessione dell'accordo preventivo ai fini dell'installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell'Allegato I (RES) al D.P.R. n. 162/99 così come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23 in attuazione della Direttiva Ascensori 2014/33/UE. L'accordo preventivo, di cui al punto 2.2 dell'allegato I al D.P.R. n 162/99 e s.m.i., è realizzato: ⮚ in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata dal proprietario al Mi.S.E. tramite posta elettronica certificata; ⮚ in edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall'istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all'istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell'installazione dell'impianto e alla relazione tecnica da parte dell'installatore su come verrà realizzato l'impianto. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativi, descrive come OCERT, in qualità di organismo accreditato e notificato ai sensi dell'art. 9 al D.P.R. n. 162/99 e s.m.i., opera nell'ambito dell'attività di rilascio della certificazione necessaria al proprietario di uno stabile per ottenere l'accordo preventivo per l'installazione degli impianti sopra descritti. La procedura si applica agli “ascensori”, così come individuati nella Direttiva 2014/33/CE. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra OCERT ed il cliente. Tale Regolamento, in ultima versione aggiornata, è disponibile sul sito web di OCERT S.r.l. (xxx.xxxxx.xx) e presso la sua sede sociale. Su esplicita richiesta può esserne inviata copia in formato elettronico al Cliente.

  • Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

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