Funzioni previste nel servizio Clausole campione

Funzioni previste nel servizio. Per intervento IMAC si intende l’insieme di operazioni effettuate su una singola postazione di lavoro nell’ambito di una singola richiesta: lo spostamento di una stampante installata localmente da una postazione di lavoro ad un’altra viene considerato come due interventi (disinstallazione da un Personal computer, installazione sull’altro). Di seguito vengono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili attività necessarie nell’ambito delle richieste IMAC: - installare nuove postazioni di lavoro utente e periferiche secondo le configurazioni definite; - spostare postazioni di lavoro utente e periferiche; - aggiungere componenti hardware e software a postazioni esistenti secondo le configurazioni definite; - disinstallare postazioni di lavoro utente e periferiche o singole componenti hardware e/o software secondo le modalità definite; - aggiornare postazioni di lavoro utente e periferiche, secondo le configurazioni standard concordate; - eseguire, quando necessario, il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo sistema; - effettuare controlli funzionali dopo le attività di IMAC verificando la correttezza degli interventi. Le attività IMAC potranno essere evase: - da remoto attraverso l’utilizzo di tecnologie (Teledistribuzione del Software e Remote Console) che consentono di accedere da remoto ai posti di lavoro utente, evitando qualora possibile l’intervento di personale tecnico presso il sito utente; - on site quando si riferiscono ad attività non effettuabili da remoto o per la cui garanzia di efficacia sia opportuno operare on site. In particolare, l’installazione di nuove postazioni di lavoro utente e periferiche è un’attività da evadere on site. Le attività IMAC sono classificate secondo le due seguenti tipologie di richieste: • IMAC da evadere secondo le tempistiche predefinite contrattualmente, • IMAC a pianificazione concordata, per esempio richieste relative ad attività di tipo massivo.
Funzioni previste nel servizio. Di seguito vengono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili attività nell’ambito delle richieste di assistenza tecnica: - risolvere problemi con interventi di secondo livello; - risolvere problemi nei casi riguardanti il riscontro di malfunzionamenti dovuti alla configurazione del software; - garantire la funzionalità del posto di lavoro attraverso la reinstallazione parziale o completa dei prodotti e dei dati (se disponibili) nel caso di perdita o modifica della configurazione o di danneggiamento del disco fisso; - rimuovere virus (se disponibile una soluzione); - effettuare controlli funzionali verificando la correttezza ed il buon esito dell’intervento. Le attività di assistenza tecnica potranno essere evase: - da remoto anche attraverso l’utilizzo di tecnologie che consentono di risolvere i problemi accedendo da remoto ai posti di lavoro del Cliente, evitando in questo modo l’intervento di personale tecnico presso il sito utente; - on site per attività su postazioni utente e periferiche non effettuabili da remoto (ad esempio per la mancanza del collegamento in rete).
Funzioni previste nel servizio. Di seguito vengono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività incluse nel servizio di Locazione operativa: - gestione della fornitura in noleggio operativo delle apparecchiature previste nel catalogo prodotti; - gestione della logistica (trasporto per consegna e per ritiro delle postazioni di lavoro e delle stampanti); - fornitura del materiale di consumo; - interventi di manutenzione hardware per gli apparati forniti con il servizio di Locazione operativa; - consegna e prima installazione; - dismissione e ritiro; - evoluzione tecnologica. Le IMAC relative alla prima installazione, alla dismissione sia per fine locazione che per l’aggiornamento tecnologico a fine periodo di noleggio sono comprese nel servizio di noleggio.

Related to Funzioni previste nel servizio

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

  • VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale la modulistica unificata e standardizzata adottata in Conferenza unificata e vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere informazioni o documenti di cui sono gia' in possesso ovvero ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unificata e standardizzata; Vista l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, approvata dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, il 23 novembre 2020, concernente le linee di indirizzo, il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione; Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»; Vista la nota del 27 luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha trasmesso lo schema di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attivita' (CILA-Superbonus), ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista la nota prot. n. 12631 del 27 luglio 2021 con la quale detto schema di accordo e' stato inviato alle regioni ed agli enti locali; Considerato che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non e' stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo; Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; Sancisce il seguente Accordo: Art. 1 Modulistica unificata e standardizzata