Periodo di noleggio Clausole campione

Periodo di noleggio. Il periodo di noleggio va dalla presa in consegna concordata della vettura fino alla restituzione finale. La durata minima di noleggio ammonta a 3 notti in un anno. La restituzione della vettura deve avvenire entro l’orario indicato nel contratto di noleggio. Se il periodo di noleggio viene superato, per ogni ora iniziata saranno conteggiati 50€ a meno che il noleggiatore non motivi eventualmente a sue spese la restituzione ritardata. L’importo massimo per ogni 24 ore di restituzione ritardata ammonta a 500€. Se a causa della restituzione ritardata la locatrice subisce un danno (ad es. mancato profitto, diritto al risarcimento di danni del noleggiatore successivo, dispendio temporale organizzativo etc.), la locatrice si riserva il diritto di rivendicare questi diritti di risarcimento di danni nei confronti del noleggiatore. Se la vettura noleggiata viene restituita prima del giorno e ora concordati, dovrà comunque essere corrisposto il prezzo di noleggio totale indicato nel contratto. Generalmente la locatrice non acconsente a tramutare automaticamente il contratto di noleggio in un contratto di noleggio a tempo indeterminato.
Periodo di noleggio. Salvo diversamente specificato nei Termini e Condizioni, tutti i Prodotti saranno valutati su base giornaliera. Il Periodo di Noleggio è il periodo, specificato in preventivo, che trascorre dall'invio / ritiro dell'attrezzatura da parte del Cliente, al momento della sua restituzione effettiva a Fucina Fotografica. I Prodotti possono essere ritirati dal Cliente il giorno prima del periodo di noleggio dalle ore 17:00 alle 18.30 e restituiti il giorno successivo al periodo di noleggio dalle ore 10:00 alle 11.00 senza costi addizionali. Il Noleggio della sala di posa sarà valutato su base oraria (per un minimo di 2h). Il periodo di noleggio parte da 15 minuti prima dell’effettivo orario di noleggio, fino a 15 minuti dopo l’effettivo orario di restituzione della sala di posa, per dare modo al Cliente di restituire i locali nelle medesime condizioni in cui li ha trovati.
Periodo di noleggio. Salvo diversamente specificato nei Termini e Condizioni, tutti i Prodotti saranno valutati su base giornaliera e i costi di affitto saranno applicati giorno per giorno. Il Periodo di Noleggio è il periodo, specificato in preventivo, che trascorre dall’invio / consegna / ritiro dell’attrezzatura da parte del Locatario, al momento della sua restituzione effettiva a Tecnotronics di Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. I Prodotti possono essere ritirati dal Locatario il giorno prima del periodo di noleggio dalle ore 15.30 alle 18.00 e restituiti il giorno successivo al periodo di noleggio dalle ore 10.00 alle 12.30 senza costi addizionali. A prescindere dal periodo di noleggio indicato nel preventivo confermato, Tecnotronics di Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx si riserva il diritto di cancellare in ogni momento, previa notifica al Locatario, gli accordi di noleggio qualora ravvisi che il Locatario stia usando impropriamente l’attrezzatura, o che i termini dell’accordo non siano rispettati o che il Locatario abbia in qualche modo infranto questo accordo.
Periodo di noleggio. 3.1 I contratti di affitto sono considerati stipulati per un periodo di almeno un giorno e per il periodo massimo indicato nel contratto.
Periodo di noleggio. Il periodo di noleggio inizia dalla data consegna dello strumento presso la sede dell’Odine e termina alla data convenuta e scritta nel presente contratto entro l’orario di chiusura della sede dell’Ordine.
Periodo di noleggio. 3.1 Il Periodo di Noleggio avrà inizio dal momento in cui le Attrezzature lasciano il deposito di Nolo Climat e terminerà al momento della loro effettiva riconsegna presso il medesimo deposito, restando inteso che l’eventuale mancata restituzione delle Attrezzature da parte del Noleggiatore entro il termine concordato dalle parti, così come indicato nel preventivo fornito da Nolo Climat costituisce a tutti gli effetti tacita estensione del Periodo di Noleggio.
Periodo di noleggio. 3.1. Il Periodo di Xxxxxxxx avrà inizio dal momento in cui le Attrezzature lasciano il deposito di Plarad Italy e terminerà al momento della loro effettiva riconsegna presso il medes mo deposito, restando inteso che l’eventuale mancata restituzione delle Attrezzature da parte del Noleggiatore entro il termine concordato dalle parti, così come indicato nel preventivo fornito da Plarad Italy costituisce a tutti gli effetti tacita estensione del Periodo di Noleggio.
Periodo di noleggio. 3.1 Il Cliente è responsabile del Sistema di Sollevamento e delle apparecchiature per tutta la durata del periodo di noleggio:
Periodo di noleggio. 1. Il periodo di noleggio inizia dal giorno in cui la merce è pronta per essere prelevata dal nostro magazzino.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).