Periodo di noleggio Clausole campione

Periodo di noleggio. Il periodo di noleggio va dalla presa in consegna concordata della vettura fino alla restituzione finale. La durata minima di noleggio ammonta a 3 notti in un anno. La restituzione della vettura deve avvenire entro l’orario indicato nel contratto di noleggio. Se il periodo di noleggio viene superato, per ogni ora iniziata saranno conteggiati 50€ a meno che il noleggiatore non motivi eventualmente a sue spese la restituzione ritardata. L’importo massimo per ogni 24 ore di restituzione ritardata ammonta a 500€. Se a causa della restituzione ritardata la locatrice subisce un danno (ad es. mancato profitto, diritto al risarcimento di danni del noleggiatore successivo, dispendio temporale organizzativo etc.), la locatrice si riserva il diritto di rivendicare questi diritti di risarcimento di danni nei confronti del noleggiatore. Se la vettura noleggiata viene restituita prima del giorno e ora concordati, dovrà comunque essere corrisposto il prezzo di noleggio totale indicato nel contratto. Generalmente la locatrice non acconsente a tramutare automaticamente il contratto di noleggio in un contratto di noleggio a tempo indeterminato.
Periodo di noleggio. 3.1 Il Periodo di Noleggio avrà inizio dal momento in cui le Attrezzature lasciano il deposito di Nolo Climat e terminerà al momento della loro effettiva riconsegna presso il medesimo deposito, restando inteso che l’eventuale mancata restituzione delle Attrezzature da parte del Noleggiatore entro il termine concordato dalle parti, così come indicato nel preventivo fornito da Nolo Climat costituisce a tutti gli effetti tacita estensione del Periodo di Noleggio. 3.2 Il Noleggiatore dovrà dare comunicazione a Nolo Climat con almeno 2 (due) giorni lavorativi di preavviso della sua intenzione di terminare il noleggio delle Attrezzature. La comunicazione sarà considerata efficace a partire dal momento della sua effettiva ricezione da parte di Nolo Climat (il “periodo di preavviso”). Il Noleggiatore dovrà concordare con Nolo Climat i termini e le modalità di riconsegna delle Attrezzature. Le Attrezzature resteranno sotto la responsabilità del Noleggiatore durante il periodo di preavviso. Per la riconsegna di Attrezzature Speciali il periodo di preavviso sarà di 5 (cinque) giorni lavorativi, fatta eccezione per eventuali attrezzature fisse, per le quali verranno concordati, in buona fede tra le parti, appositi termini per la restituzione. Resta responsabilità esclusiva del Noleggiatore assicurarsi che le Attrezzature siano disponibili per il ritiro nel luogo e nel tempo indicato e/o concordato con Nolo Climat. In caso di ritiro non andato a buon fine per causa non imputabile a Nolo Climat, le Attrezzature continueranno ad essere considerate in noleggio e il Noleggiatore ne sarà considerato pienamente responsabile e sarà tenuto al pagamento del canone fino all’effettiva riconsegna, oltre al rimborso di eventuali costi e spese sostenute da Nolo Climat. In caso di cessazione anticipata del Periodo di Noleggio, Nolo Climat potrà addebitare al Noleggiatore l’importo pattuito per l’intero periodo contrattuale, a titolo di corrispettivo del diritto di recesso e senza alcuna limitazione al diritto di Nolo Climat di chiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.
Periodo di noleggio. Salvo diversamente specificato nei Termini e Condizioni, tutti i Prodotti saranno valutati su base giornaliera e i costi di affitto saranno applicati giorno per giorno. Il Periodo di Noleggio è il periodo, specificato in preventivo, che trascorre dall’invio / consegna / ritiro dell’attrezzatura da parte del Locatario, al momento della sua restituzione effettiva a Tecnotronics di Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. I Prodotti possono essere ritirati dal Locatario il giorno prima del periodo di noleggio dalle ore 15.30 alle 18.00 e restituiti il giorno successivo al periodo di noleggio dalle ore 10.00 alle 12.30 senza costi addizionali. A prescindere dal periodo di noleggio indicato nel preventivo confermato, Tecnotronics di Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx si riserva il diritto di cancellare in ogni momento, previa notifica al Locatario, gli accordi di noleggio qualora ravvisi che il Locatario stia usando impropriamente l’attrezzatura, o che i termini dell’accordo non siano rispettati o che il Locatario abbia in qualche modo infranto questo accordo.
Periodo di noleggio. 1. Il periodo di noleggio inizia dal giorno in cui la merce è pronta per essere prelevata dal nostro magazzino. 2. Se la consegna avviene da parte nostra il periodo di noleggio inizia dal momento in cui la merce è arrivata a destinazione. 3. Il periodo di noleggio minimo è di un mese. 4. Un mese viene calcolato a base di 30 giorni. 5. Il periodo di noleggio termina con il giorno in cui la merce noleggiata rientra nel nostro magazzino. 6. Se il contratto di noleggio è stato concluso con un contratto di noleggio fisso, non è possibile terminare esso prima della scadenza. Ci riserviamo il diritto di disdetta straordinaria in conformità alle disposizioni del punto 11. Si svolge all'inizio di riconsegna del materiale e non si nessun rimborso della tassa di noleggio.
Periodo di noleggio. Salvo diversamente specificato nei Termini e Condizioni, tutti i Prodotti saranno valutati su base giornaliera. Il Periodo di Noleggio è il periodo, specificato in preventivo, che trascorre dall'invio / ritiro dell'attrezzatura da parte del Cliente, al momento della sua restituzione effettiva a Fucina Fotografica. I Prodotti possono essere ritirati dal Cliente il giorno prima del periodo di noleggio dalle ore 17:00 alle 18.30 e restituiti il giorno successivo al periodo di noleggio dalle ore 10:00 alle 11.00 senza costi addizionali. Il Noleggio della sala di posa sarà valutato su base oraria (per un minimo di 2h). Il periodo di noleggio parte da 15 minuti prima dell’effettivo orario di noleggio, fino a 15 minuti dopo l’effettivo orario di restituzione della sala di posa, per dare modo al Cliente di restituire i locali nelle medesime condizioni in cui li ha trovati.
Periodo di noleggio. Il periodo di noleggio inizia dalla data consegna dello strumento presso la sede dell’Odine e termina alla data convenuta e scritta nel presente contratto entro l’orario di chiusura della sede dell’Ordine.
Periodo di noleggio. I contratti di affitto sono considerati stipulati per un periodo di almeno un giorno e per il periodo massimo indicato nel contratto.
Periodo di noleggio. 3.1 Il Cliente è responsabile del Sistema di Sollevamento e delle apparecchiature per tutta la durata del periodo di noleggio: a) Il periodo di noleggio ha inizio dal ritiro del Sistema di Sollevamento e termina nel momento in cui viene accertata la riconsegna del Sistema di Sollevamento e delle chiavi. b) Il Cliente è tenuto a riconsegnare il Sistema di Sollevamento durante l’orario di apertura della sede del Fornitore al personale preposto. Il Cliente resta responsabile del Sistema di Sollevamento in caso di riconsegna durante l’orario di chiusura dell’ufficio o in assenza del personale preposto a effettuare il check-in. c) Se il Cliente provvede, in base alle pattuizioni intercorse, alla riconsegna in assenza del personale Böcker, rimane responsabile del Sistema di Sollevamento dal momento della riconsegna sino al ritiro da parte del personale preposto.

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  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva Articolo 22 Obblighi assicurativi.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.