Periodo di noleggio Clausole campione

Periodo di noleggio. Il periodo di noleggio va dalla presa in consegna concordata della vettura fino alla restituzione finale. La durata minima di noleggio ammonta a 3 notti in un anno. La restituzione della vettura deve avvenire entro l’orario indicato nel contratto di noleggio. Se il periodo di noleggio viene superato, per ogni ora iniziata saranno conteggiati 50€ a meno che il noleggiatore non motivi eventualmente a sue spese la restituzione ritardata. L’importo massimo per ogni 24 ore di restituzione ritardata ammonta a 500€. Se a causa della restituzione ritardata la locatrice subisce un danno (ad es. mancato profitto, diritto al risarcimento di danni del noleggiatore successivo, dispendio temporale organizzativo etc.), la locatrice si riserva il diritto di rivendicare questi diritti di risarcimento di danni nei confronti del noleggiatore. Se la vettura noleggiata viene restituita prima del giorno e ora concordati, dovrà comunque essere corrisposto il prezzo di noleggio totale indicato nel contratto. Generalmente la locatrice non acconsente a tramutare automaticamente il contratto di noleggio in un contratto di noleggio a tempo indeterminato.
Periodo di noleggio. 3.1 Il Periodo di Noleggio avrà inizio dal momento in cui le Attrezzature lasciano il deposito di Nolo Climat e terminerà al momento della loro effettiva riconsegna presso il medesimo deposito, restando inteso che l’eventuale mancata restituzione delle Attrezzature da parte del Noleggiatore entro il termine concordato dalle parti, così come indicato nel preventivo fornito da Nolo Climat costituisce a tutti gli effetti tacita estensione del Periodo di Noleggio. 3.2 Il Noleggiatore dovrà dare comunicazione a Nolo Climat con almeno 2 (due) giorni lavorativi di preavviso della sua intenzione di terminare il noleggio delle Attrezzature. La comunicazione sarà considerata efficace a partire dal momento della sua effettiva ricezione da parte di Nolo Climat (il “periodo di preavviso”). Il Noleggiatore dovrà concordare con Nolo Climat i termini e le modalità di riconsegna delle Attrezzature. Le Attrezzature resteranno sotto la responsabilità del Noleggiatore durante il periodo di preavviso. Per la riconsegna di Attrezzature Speciali il periodo di preavviso sarà di 5 (cinque) giorni lavorativi, fatta eccezione per eventuali attrezzature fisse, per le quali verranno concordati, in buona fede tra le parti, appositi termini per la restituzione. Resta responsabilità esclusiva del Noleggiatore assicurarsi che le Attrezzature siano disponibili per il ritiro nel luogo e nel tempo indicato e/o concordato con Nolo Climat. In caso di ritiro non andato a buon fine per causa non imputabile a Nolo Climat, le Attrezzature continueranno ad essere considerate in noleggio e il Noleggiatore ne sarà considerato pienamente responsabile e sarà tenuto al pagamento del canone fino all’effettiva riconsegna, oltre al rimborso di eventuali costi e spese sostenute da Nolo Climat. In caso di cessazione anticipata del Periodo di Noleggio, Nolo Climat potrà addebitare al Noleggiatore l’importo pattuito per l’intero periodo contrattuale, a titolo di corrispettivo del diritto di recesso e senza alcuna limitazione al diritto di Nolo Climat di chiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.
Periodo di noleggio. Il periodo di noleggio inizia dalla data consegna dello strumento presso la sede dell’Odine e termina alla data convenuta e scritta nel presente contratto entro l’orario di chiusura della sede dell’Ordine.
Periodo di noleggio. I contratti di affitto sono considerati stipulati per un periodo di almeno un giorno e per il periodo massimo indicato nel contratto.
Periodo di noleggio. Salvo diversamente specificato nei Termini e Condizioni, tutti i Prodotti saranno valutati su base giornaliera e i costi di affitto saranno applicati giorno per giorno. Il Periodo di Noleggio è il periodo, specificato in preventivo, che trascorre dall’invio / consegna / ritiro dell’attrezzatura da parte del Locatario, al momento della sua restituzione effettiva a Tecnotronics di Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. I Prodotti possono essere ritirati dal Locatario il giorno prima del periodo di noleggio dalle ore 15.30 alle 18.00 e restituiti il giorno successivo al periodo di noleggio dalle ore 10.00 alle 12.30 senza costi addizionali. A prescindere dal periodo di noleggio indicato nel preventivo confermato, Tecnotronics di Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx si riserva il diritto di cancellare in ogni momento, previa notifica al Locatario, gli accordi di noleggio qualora ravvisi che il Locatario stia usando impropriamente l’attrezzatura, o che i termini dell’accordo non siano rispettati o che il Locatario abbia in qualche modo infranto questo accordo.
Periodo di noleggio. 3.1 Il Cliente è responsabile del Sistema di Sollevamento e delle apparecchiature per tutta la durata del periodo di noleggio: a) Il periodo di noleggio ha inizio dal ritiro del Sistema di Sollevamento e termina nel momento in cui viene accertata la riconsegna del Sistema di Sollevamento e delle chiavi. b) Il Cliente è tenuto a riconsegnare il Sistema di Sollevamento durante l’orario di apertura della sede del Fornitore al personale preposto. Il Cliente resta responsabile del Sistema di Sollevamento in caso di riconsegna durante l’orario di chiusura dell’ufficio o in assenza del personale preposto a effettuare il check-in. c) Se il Cliente provvede, in base alle pattuizioni intercorse, alla riconsegna in assenza del personale Böcker, rimane responsabile del Sistema di Sollevamento dal momento della riconsegna sino al ritiro da parte del personale preposto.
Periodo di noleggio. Salvo diversamente specificato nei Termini e Condizioni, tutti i Prodotti saranno valutati su base giornaliera. Il Periodo di Noleggio è il periodo, specificato in preventivo, che trascorre dall'invio / ritiro dell'attrezzatura da parte del Cliente, al momento della sua restituzione effettiva a Fucina Fotografica. I Prodotti possono essere ritirati dal Cliente il giorno prima del periodo di noleggio dalle ore 17:00 alle 18.30 e restituiti il giorno successivo al periodo di noleggio dalle ore 10:00 alle 11.00 senza costi addizionali. Il Noleggio della sala di posa sarà valutato su base oraria (per un minimo di 2h). Il periodo di noleggio parte da 15 minuti prima dell’effettivo orario di noleggio, fino a 15 minuti dopo l’effettivo orario di restituzione della sala di posa, per dare modo al Cliente di restituire i locali nelle medesime condizioni in cui li ha trovati.
Periodo di noleggio. 1. Il periodo di noleggio inizia dal giorno in cui la merce è pronta per essere prelevata dal nostro magazzino. 2. Se la consegna avviene da parte nostra il periodo di noleggio inizia dal momento in cui la merce è arrivata a destinazione. 3. Il periodo di noleggio minimo è di un mese. 4. Un mese viene calcolato a base di 30 giorni. 5. Il periodo di noleggio termina con il giorno in cui la merce noleggiata rientra nel nostro magazzino. 6. Se il contratto di noleggio è stato concluso con un contratto di noleggio fisso, non è possibile terminare esso prima della scadenza. Ci riserviamo il diritto di disdetta straordinaria in conformità alle disposizioni del punto 11. Si svolge all'inizio di riconsegna del materiale e non si nessun rimborso della tassa di noleggio.

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  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante in data rilasciata da agenzia di per l'importo di euro pari al % per cento dell'importo del presente contratto. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.