Controlli funzionali Clausole campione

Controlli funzionali. Il controllo funzionale, anche detto verifica funzionale, è definito come confronto fra le grandezze rese dall’apparecchiatura in esame (parametri rilevati dall’apparecchiatura quali temperature, lunghezze, pesi, potenza) e le misure fornite da strumentazione di riferimento. L’esito di tali confronti definisce, in relazione a standard definiti da norme, specifiche tecniche, linee guida o procedure ISO aziendali, lo stato di conformità metrologica di una apparecchiatura. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative almeno alle apparecchiature delle seguenti classi tecnologiche, salvo offerta migliorativa: ✓ Ecotomografi; ✓ Centrifughe refrigerate e non; ✓ Defibrillatori (DEF) ✓ Defibrillatori semiautomatici (DEX); ✓ Elettrocardiografi; ✓ Elettroencefalografi; ✓ Monitor multiparametrici; ✓ Ventilatori polmonari; ✓ Sistemi per anestesia; ✓ Incubatrici neonatali; ✓ Frigoemoteche; ✓ Frigoriferi biologici; ✓ Congelatori biologici; ✓ Elettrobisturi; ✓ Letti bilancia per dialisi. Al termine di ciascun controllo funzionale la Ditta aggiudicataria dovrà redigere un Rapporto di lavoro (RIT). Nel Rapporto di lavoro dovranno essere allegate, inoltre, le copie del modulo stampato dall’eventuale tester utilizzato, in cui dovranno essere poste in evidenza le eventuali non conformità. Infine, il Rapporto di lavoro dovrà riportare i dati attestanti la funzionalità, secondo le norme nazionali ed internazionali con chiara indicazione del tipo di esito: • Positivo: se l’apparecchiatura sottoposta a verifica soddisfa i requisiti e/o limiti definiti dalla norma tecnica e giuridica, linee guida ecc; • Negativo: se l’apparecchiatura sottoposta a verifica non soddisfa i requisiti e/o limiti definiti dalla norma tecnica e giuridica, linee guida ecc. In tal caso, l’Aggiudicatario sarà tenuto immediatamente ad eseguire l’intervento di manutenzione correttiva. La Ditta Aggiudicataria dovrà registrare i dati, i risultati e gli esiti del controllo funzionale nel Sistema Informativo. Le Schede tecniche di Verifica dovranno essere disponibili in formato digitale e riportare la firma in calce (eventualmente firmati digitalmente) del Tecnico verificatore e del Responsabile delle apparecchiature. In caso di richiesta da parte dell'Amministrazione contraente, dovranno essere anche stampate su supporto cartaceo. La consegna delle Schede tecniche di Verifica avverrà secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto del...
Controlli funzionali. Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative alle apparecchiature biomedicali oggetto dell’appalto. Il controllo funzionale è definito come confronto fra le grandezze rese dall’apparecchiatura in esame (parametri rilevati dall’apparecchiatura quali temperature, lunghezze, pesi) e le misure fornite da strumentazione di riferimento. L’esito di tali confronti definisce, in relazione a standard definiti da norme, specifiche tecniche, linee guida o procedure ISO aziendali, lo stato di conformità metrologica di una apparecchiatura. L’individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l’effettuazione dei controlli funzionali deve far riferimento alla normativa tecnica disponibile e vigente in materia o a standard di riferimento nazionali o internazionali. Laddove non esistano riferimenti specifici nelle norme tecniche, la Ditta aggiudicataria dovrà proporre all’Azienda opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature, in particolare nel caso di apparecchiature classificate come critiche o come vitali o di particolare interesse dal punto di vista dei processi clinici gestiti in regime qualità da parte dell’Azienda. Le prestazioni di controllo funzionale dovranno essere eseguite da personale tecnico con specifica e documentata esperienza nell’esecuzione delle relative prove e misure e con l’impiego di adeguata strumentazione Sottoposta a taratura periodica e dotata di certificazione. Dovranno essere oggetto dell’attività di controllo funzionale le seguenti tipologie di apparecchiature biomediche: o Apparecchi per monitoraggio multiparametrico;
Controlli funzionali. Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative alle sole apparecchiature biomedicali oggetto dell’appalto. Il controllo di qualità o controllo funzionale è definito come confronto fra le grandezze rese dall’apparecchiatura in esame (parametri rilevati dall’apparecchiatura quali temperature, lunghezze, pesi,…) e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento. L’esito di tali confronti definisce, in relazione a standard definiti da norme, specifiche tecniche, linee guida o procedure ISO aziendali, lo stato di conformità metrologica di una apparecchiatura. L’individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l’effettuazione dei controlli funzionali deve far riferimento alla normativa tecnica (CEI, UNI ecc.) disponibile e vigente in materia o a standard di riferimento nazionali o internazionali. Laddove non esistano riferimenti specifici nelle norme tecniche, la Ditta aggiudicataria dovrà proporre al GOM opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature, in particolare nel caso di apparecchiature classificate come critiche o come vitali o di particolare interesse dal punto di vista dei processi clinici gestiti in regime qualità da parte del GOM. Le prestazioni di controllo funzionale dovranno essere eseguite da personale tecnico con specifica e documentata esperienza nell’esecuzione delle relative prove e misure e con l’impiego di adeguata strumentazione sottoposta a taratura periodica e dotata di idonea certificazione. Dovranno essere oggetto dell’attività di controllo funzionale almeno le seguenti tipologie di apparecchiature: 1) Letti bilancia per dialisi; 2) Centrifughe refrigerate e non; 3) Congelatori biologici; 4) Elettrobisturi; 5) Incubatrici neonatali; 6) Cappe da laboratorio; 7) Laser (apparecchiature che utilizzano laser: Laser chirurgici, laser terapeutici, fotocoagulatori laser, ecc.) 8) Frigoemoteche; 9) Frigoriferi biologici; 10) Autoclavi di sterilizzazione (convalida del processo di sterilizzazione in conformità alle normative vigenti). Nel Progetto Offerta la Ditta concorrente potrà dichiarare la disponibilità ad ampliare il numero di tipologie di apparecchiature oggetto dei controlli funzionali. Di tale eventuale disponibilità si terrà conto nella valutazione dell’offerta. In occasione del controllo funzionale la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di lavoro ed il verbale di ...
Controlli funzionali. Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative alle attrezzature biomedicali oggetto dell’appalto. Il controllo di qualità, anche detto controllo funzionale, è definito come confronto fra le grandezze rese dall’apparecchiatura in esame e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento. L’esito di tali confronti definisce, in relazione a standard individuati da norme, specifiche tecniche, linee guida etc., lo stato di conformità metrologica di un’apparecchiatura. Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, il Fornitore sarà soggetto alle penali descritte nell’apposito articolo 11 del CSA.
Controlli funzionali. Prima dell’avviamento
Controlli funzionali. La Ditta aggiudicataria, ove esistessero norme specifiche di riferimento, nell’ambito delle norme di sicurezza dovrà ottemperare ai controlli funzionali volti alla verifica del confronto tra i parametri resi dalle apparecchiature in esame e le misure rilevate dalla strumentazione specifica secondo la normativa vigente. Per ciascun controllo dovrà essere predisposto di riferimento calibrata un rapporto di lavoro riportante i dati e gli esiti attestanti la funzionalità della apprecchiatura in esame secondo le norme corrispondenti MANUTENZIONE CORRETTIVA Per manutenzione correttiva si intende la manutenzione eseguita a seguito di rilevazione di un avaria e volta a riportare un’entita allo stato in cui essa possa eseguire le funzioni attribuite richieste. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare un piano di organizzazione del servizio di manutenzione correttiva, prevedendo un numero illimitato di interventi su chiamata dei quali dovrà essere redatto rapporto di lavoro firmato dai soggetti di cui al punto precedente. Tale piano di organizzazione dovrà essere aggiornato entro il primo mese di ogni anno di contratto dalla Ditta aggiudicataria. Gli interventi dovranno essere eseguiti dalla Ditta, secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore nella specifica documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura, in accordo con le disposizioni delle Direttive di riferimento e delle norme CEI applicabili. Si dovrà garantire un tempo di intervento di massimo 6 ore e un tempo di soluzione del guasto non superiore alle 12 ore. Per ogni superamento di queste tempistiche sarà facoltà dell’amministrazione applicare delle penali commisurate alle perdite avute per ogni ora di fermo macchina.
Controlli funzionali. Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche. Il controllo di qualità è definito come confronto fra le grandezze rese dall’attrezzatura in esame e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento. L’esito di tali confronti definisce, in relazione a standard individuati da norme, specifiche tecniche, linee guida etc., lo stato di conformità metrologica di un’apparecchiatura. Nel caso in cui l’esito del controllo mostrasse una non conformità dell’attrezzatura, il Fornitore deve provvedere al ripristino delle condizioni funzionali, intervenendo tempestivamente in modo tale che le non conformità riscontrate siano eliminate. Per evitare fermi macchina, le apparecchiature non conformi dovranno essere immediatamente sostituite con un muletto funzionalmente e tecnicamente identico.

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  • Requisiti funzionali Il Fornitore, nell‟ambito del servizio “PaaS - Servizio base” deve garantire la disponibilità per l‟Amministrazione almeno delle seguenti funzionalità base / strumenti a supporto: ▪ possibilità di selezionare uno specifico template PaaS preconfigurato tra quelli disponibili: o solution stack preconfigurati, con le componenti necessarie a configurare uno dei servizi previsti tra le categorie Application Server, Web Server, DBMS, Monitoring del PaaS, almeno tra quelli indicati nel seguito in Tabella 4; o template originati/prodotti da una singola Amministrazione (es. originati dalla virtualizzazione dei propri server e utilizzati quindi per caricare tali server virtualizzati). Il Fornitore deve infatti prevedere funzionalità di upload in appositi slot di template di macchine virtuali, predisposte dalle Amministrazioni in formati standard (ad es. secondo Open Virtualization Format), anche utilizzando i servizi di Cloud Enabling descritti nel successivo paragrafo §1.6. I template creati dalle Amministrazioni dovranno essere disponibili anche in fase di creazione di nuove VM, come già descritto nel paragrafo §1.1.1; o template originati/prodotti da AgID/Consip (es. per sistemi cross-PA) e messi a disposizione in comune tra più Amministrazioni. Il Fornitore deve infatti prevedere appositi slot resi disponibili unicamente ad AgID/Consip per garantire l‟upload dei template. AgID/Consip potranno poi definire quali Amministrazioni da quel momento potranno selezionare tali template in fase di configurazione delle VM. Qualsiasi licenza software eventualmente richiesta dal template selezionato sarà a carico dell‟Amministrazione che selezionerà il template. Ciascuno specifico template selezionato includerà le risorse virtuali base “pre-configurate” (VM con dimensionamento prefissato in termini di CPU, RAM e Storage, come indicato in Tabella 4) nel “taglio” minimo necessario per il corretto utilizzo del server virtuale con il template selezionato. Sarà cura e responsabilità della singola Amministrazione determinare le proprie esigenze specifiche in termini di dimensionamento ottimale delle risorse virtuali; ▪ possibilità per l‟Amministrazione, in un qualsiasi momento di aumentare le risorse elaborative (HD, CPU e RAM) rispetto al taglio minimo della VM associata all‟elemento base del PaaS prescelto, mediante l‟utilizzo delle “Risorse Aggiuntive” previste nel paragrafo §1.1.1 del Servizio VDC. ▪ possibilità di modifica del template, in un qualsiasi momento ed in completa autonomia a seconda delle diverse esigenze dell‟Amministrazione e ove possibile sulla base del template PaaS installato e di quello nuovo selezionato e soprattutto dei prerequisiti delle risorse virtuali necessarie; ▪ possibilità per l‟Amministrazione di installare software di proprietà sulla VM senza oneri aggiuntivi nel rispetto della capacità elaborativa della VM e dei requisiti di compatibilità software. ▪ workflow di gestione e configurazione delle altre risorse base comprese di default nell‟acquisto del servizio PaaS. ▪ possibilità di attivare e disattivare il servizio in autonomia.

  • Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l’azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 50,00 (cinquanta/00 uro) lordi per ciascuna mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l’obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti: - valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; - verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione; - definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; - verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi; - modalità d’esercizio della formazione continua; - incentivazione della mobilità professionale e di carriera.

  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • SANZIONI INTERNAZIONALI Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare: La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea Attenzione!

  • Servizi Opzionali I servizi descritti di seguito sono servizi opzionali che prevedono costi supplementari. Sono forniti se indicati separatamente nella Lista dei servizi del formulario d’ordine.

  • Diritti sindacali 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. 2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico. 3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento. 4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto. 5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato. 7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.

  • Liquidazione dei corrispettivi La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro. In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.22 del presente Contratto. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

  • Dirigenti sindacali Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.; b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo. (1) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle Associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire Organi di coordinamento.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".