FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO Clausole campione

FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO. Sei assicurato per i danni che il veicolo subisce a causa di: • Incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine; • furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni fatti al Veicolo durante o dopo il furto/rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse. La Garanzia vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine; - furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse. L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO. Sei assicurato per i danni che il veicolo subisce a causa di: • Incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine; • furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni fatti al Veicolo durante o dopo il furto/rapina del Veicolo stesso, e i d a n n i s u b i t i d a l V e i c o l o a s e g u i t o d i f u r t o ( c o n s u m a t o o t etesnsto, a t o ) d con esclusione delle cose stesse. La Garanzia vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO. Sei assicurato per i danni che il veicolo subisce a causa di: xIncendio , esplosione, scoppio e azione del fulmine ; xxxxxx (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni fatti al Veicolo durante o dopo il furto/ rapina del Veicolo stesso, e L G D Q Q L V X E L W L G D O 9 H L F R O R D VtessHo, con esclusione delle cose stesse. La Garanzia vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circol azione abusiva a seguito di furto o rapina purchØ conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada .
FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO. Sei assicurato per i danni che il veicolo subisce a causa di: xIncendio , esplosione, scoppio e azione del fulmine ; xxxxxx (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni fatti al Veicolo durante o dopo il furto/ rapina del Veicolo stesso, e L G D Q Q L V X E L W L G D O 9 H L F R O R D con esclusione delle cose stesse. La Garanzia vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purchØ conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada . sVtessHo, J X L Europ Assistance, a seguito di incendio del Veicolo assicurato non in circolazione, ti indennizza i danni materiali e diretti causati a cose di terzi compresi i danni ai locali da te affittati nei quali il Veicolo Ł parcheggiato. La Garanzia Ł valida per i danni che non rientrano in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilit Civile verso terzi s tipulata ai sensi di Legge. ( X U R S $ V V L V W D Q F H T X L Q G L al massimo Euro 260.000,00 per sinistro.
FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO. Viene applicato uno Scoperto per il caso di Furto specificato nella tabella che segue; per la definizione delle Zone si veda quanto indicato nel Modulo di Polizza. Zona Valore Veicolo assicurato (Euro) Centro Convenzionato Centro NON Convenzionato Scoperto % Minimo (Euro) Scoperto Minimo (Euro) 1, 2 e 3 fino a 25.000,00 - - - - fino a 50.000,00 5% 75,00 10% 150,00 fino a 70.000,00 5% 125,00 10% 250,00 4 fino a 25.000,00 5% 75,00 10% 150,00 fino a 50.000,00 5% 125,00 10% 250,00 5 fino a 25.000,00 5% 125,00 10% 250,00 fino a 50.000,00 5% 250,00 10% 500,00 6 fino a 25.000,00 5% 250,00 10% 500,00 fino a 50.000,00 7,50% 375,00 15% 750,00 7 fino a 25.000,00 7,50% 375,00 15% 750,00 fino a 50.000,00 7,50% 500,00 15% 1000,00
FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO. Sei assicurato per i danni che il veicolo subisce a causa di: • Incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine; • furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni fatti al Veicolo durante o dopo il furto/rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse. La Garanzia vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Europ Assistance, a seguito di incendio del Veicolo assicurato non in circolazione, ti indennizza i danni materiali e diretti causati a cose di terzi compresi i danni ai locali da te affittati nei quali il Veicolo è parcheggiato. La Garanzia è valida per i danni che non rientrano in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge. Europ Assistance, quindi, in caso di tua responsabilità in conseguenza all’evento descritto sopra, indennizza al massimo Euro 260.000,00 per sinistro.
FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO. La Garanzia ti rimborsa in caso di Furto (consumato o tentato) o Rapina del Veicolo. Il rimborso include anche i danni subiti dal Veicolo, anche nel caso in cui l’oggetto del Furto non sia il Veicolo stesso, ma gli oggetti al suo interno. Non è previsto il rimborso degli oggetti presenti all’interno del Veicolo. Europ Assistance, oltre a quanto indicato in precedenza, ti paga i danni se il Veicolo dovesse entrare in collisione con un altro mezzo durante la circolazione abusiva dello stesso, in caso di urto, ribaltamento o uscita di strada. Con Incendio, oltre a quello già definito, si intende ad esempio l’esplosione, lo scoppio, l’azione di un fulmine. Inoltre, Europ Assistance ti paga i costi se l’Incendio è avvenuto in occasione di calamità quali ad esempio agitazioni popolari, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

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  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.