FURTO/INCENDIO Clausole campione

FURTO/INCENDIO. Garanzia Accessoria Opzionale e Non Obbligatoria Furto/Incendio Formula Economica La garanzia Furto/Incendio “Formula Economica”, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, copre la perdita totale del mezzo assicurato in caso di: − Furto Totale: reato consumato di Furto senza ritrovamento decorsi 60 gg. dalla data di denuncia formale − Perdita Totale da Incendio: danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che abbiano determinato la distruzione del mezzo assicurato. Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall’Incendio superano l’80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro. Furto/Incendio Formula Completa La garanzia Furto/Incendio “Formula Completa”, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, copre: A. La perdita totale del mezzo assicurato in caso di: - Furto Totale: reato consumato di Furto senza ritrovamento decorsi 60 gg. dalla data di denuncia formale. - Perdita Totale da Incendio: danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che abbiano determinato la distruzione del mezzo assicurato. Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall’Incendio superano l’80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro.
FURTO/INCENDIO. Nel caso di furto e/o incendio parziale/totale del veicolo, il Cliente è tenuto a pagare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Il Cliente ha l’obbligo di riconsegnare al Locatore gli originali delle chiavi del veicolo e della denuncia di furto presentata alle competenti Autorità. In caso di inosservanza di quanto sopra, al Cliente sarà addebitata a titolo di penale una somma pari alla valutazione commerciale del veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento del furto, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti. Trascorse 24 ore dalla mancata restituzione a fine noleggio, verrà fatta denuncia per furto nei confronti del locatore, salvo tempestiva comunicazione di comprovato impedimento alla restituzione.
FURTO/INCENDIO. In caso di furto totale/parziale o incendio totale/parziale del veicolo il Cliente deve consegnare al Locatore l'originale della denuncia di furto presentata alle competenti autorità, più una dichiarazione autografata dell'accaduto, entro e non oltre 3 giorni lavorativi da tale evento. Se entro 3 giorni lavorativi il Locatore riceverà in originale la denuncia unitamente alle chiavi dell'auto, il Contratto verrà chiuso alla data della denuncia del furto. Trascorsi 3 giorni lavorativi in assenza di ricezione della denuncia di furto e delle chiavi del veicolo, il Contratto rimarrà aperto ed i giorni saranno addebitati al Cliente fino alla consegna in originale della denuncia. In caso di mancata consegna della denuncia in originale entro 15 giorni lavorativi dalla data del furto, sarà addebitato al Cliente un indennizzo pari al valore commerciale (Eurotax Giallo) del veicolo al momento del furto. La mancata restituzione delle chiavi, nei casi di furto determinato anche da comprovata negligenza del Cliente, comporterà l’addebito per indennizzo del valore commerciale (Eurotax Giallo) del Veicolo al momento del furto.
FURTO/INCENDIO. Garanzia Accessoria Opzionale e Non Obbligatoria Garanzie di Base − Furto: la garanzia copre, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, la perdita del possesso del mezzo assicurato a seguito del reato consumato di furto senza ritrovamento decorsi 60 gg. dalla data di denuncia formale − Incendio: la garanzia copre, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio per effetto di combustione con fiamma che abbiano determinato la distruzione del mezzo assicurato.
FURTO/INCENDIO. Valida solo se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza OGGETTO DELLA GARANZIA BASE FURTO TOTALE
FURTO/INCENDIO. In caso di furto o incendio o tentato furto: il Conduttore è obbligato a sporgere regolare denuncia alle autorità competenti (Polizia o Carabinieri) presentandone copia originale al Locatore entro 24 ore. Il Conduttore è responsabile per il caso di furto o incendio del veicolo. Tale responsabilità è convenzionalmente limitata, salvo il caso di dolo o colpa grave del Conduttore, ad un importo massimo che varia in base al veicolo noleggiato ed è indicato come “franchigia” nel contratto di noleggio. Il danno subito è a totale carico del Conduttore in caso di dolo o colpa grave dello stesso , nel caso in cui il Conduttore non riconsegni le chiavi al Locatore, e nei casi in cui l’assicurazione non risarcisca completamente il danno. Il Locatore può, a suo insindacabile giudizio, non concedere un veicolo sostitutivo in caso di furto, incendio o sinistro grave del veicolo noleggiato, a prescindere dai motivi che hanno determinato l’evento. Il corrispettivo del noleggio è dovuto sempre con tariffa km illimitati, oltre all’importo della franchigia.
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  • FURTO E INCENDIO (garanzia attiva solo se acquistata)

  • Danni da incendio A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l’esclusione dei danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.

  • RICORSO TERZI DA INCENDIO danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.