Common use of Garanzia di esecuzione Clause in Contracts

Garanzia di esecuzione. E’ prevista una garanzia fidejussoria determinata nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per il lotto/i di interesse, calcolata sull’importo, iva esclusa, aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n° 348/82., con validità per l’intero periodo di garanzia full risk. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso. La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I./consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.

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Garanzia di esecuzione. E’ prevista L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria determinata nella misura stabilita dall’artfideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 n. 50/2016. Tale garanzia potrà consistere in una fideiussione bancaria o in una polizza assicurativa. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e s.m.i. per il lotto/i l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di interesse, calcolata sull’importo, iva esclusa, aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n° 348/82., con validità per l’intero periodo di garanzia full riskofferta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria dovrà fideiussoria, a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs, n.50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, secondo comma 2 del Codice Civile codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigiorni , a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. La L'Impresa si obbliga a reintegrare la garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5) di cui la Committente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.icontratto, a seguito di inadempienze o penalità., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso. La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I./consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.

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Garanzia di esecuzione. E’ prevista una garanzia fidejussoria determinata nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per il lotto/i di interesse, calcolata sull’importo, iva esclusa, aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n° 348/82., con . La stessa dovrà prevedere la validità per l’intero tutto il periodo di garanzia full riskproposto. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso. La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I./consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.

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Garanzia di esecuzione. E’ prevista una garanzia fidejussoria determinata nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per il lotto/i di interesse, calcolata sull’importo, iva esclusa, aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n° 348/82., con validità per l’intero periodo di garanzia full risk. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso. La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I./consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.

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Garanzia di esecuzione. E’ É prevista una garanzia fidejussoria fideiussoria determinata nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per il lotto/i 10% (diecipercento) dell’importo complessivo di interesse, calcolata sull’importo, iva esclusa, aggiudicato aggiudicazione IVA esclusa e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n. 348/82., con validità per l’intero periodo di garanzia full risk. La garanzia fidejussoria fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fidejussoria fideiussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5) 5 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso. La garanzia fidejussoria fideiussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I./consorzio R.T.I. /consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.

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Garanzia di esecuzione. E’ prevista una garanzia fidejussoria determinata nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per il lotto/i 10% (diecipercento) dell’importo di interesse, calcolata sull’importo, iva esclusa, 2 anni IVA esclusa aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n. 348/82., con validità per l’intero periodo di garanzia full risk. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5) 5 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso. La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I./consorzio R.T.I. /consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.

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