Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel Bando. La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente mediante: a) cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSI; b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata: i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: (i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento; (ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; (iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio; (iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio; (v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto pari ad €. 29.600,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente dovrà presentare una risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 93 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel BandoCodice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria potrà essere costituita è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione in contanti o a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento xxxxxx XXXX x. XX00X0000000000000000000X00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 106 93, comma 3 del D.LgsCodice. n. 385/1993In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia 103, comma 9 del 12/5/2016Codice. Gli operatori economici, possono esercitare l’attività prima di concessione procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di finanziamenti nei confronti del pubblicogaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusionequesta dovrà:
(i1) la rinuncia contenere espressa al beneficio della preventiva escussione menzione dell’oggetto e del debitore principalesoggetto garantito;
(ii2) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, comma 2ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituitoconsorzi di cui all’art. 45, dalla comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; all’Aggregazione(organo comune in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica; a qualsiasi impresa mandataria retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) retiste designate esecutrici in caso di RTI costituendoAggregazioni senza soggettività giuridica.
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, da una essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituitoattività produttive del 23 marzo 2004, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendon. 123, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 451957, comma 2, lettdel codice civile, mentre ogni riferimento all’art. b30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) e cavere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” debitore principale di cui all’articolo 106 all’art. 1944 del D.Lgscodice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. n. 385/19931957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadrodefinitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; *** La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il concorrente risultasse aggiudicatario. garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specificidel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti che dovranno essere inseriti nella sezione “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”. Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria viene escussa per e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la mancata data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad una condotta connotata da dolo o colpa graveimpegnare il garante.
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Samples: Appalto Specifico
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura procedura, l’offerta deve essere corredata da:
a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, per un importo pari a quanto riportato nell’Allegato 7 - Tabella Elenco Lotti – Base d’asta, Valore appalto e valore cauzioni rettificato salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice. In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.>
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente dovrà presentare una risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria ai e documenti a corredo”. Ai sensi dell’art. 93 93, comma 6, del D.LgsCodice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 50/2016 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine fuori dei casi di validità dell’offerta indicato nel Bandocui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria potrà essere costituita è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione in contanti o a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 b. fermo restando il limite all’utilizzo del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione contante di cui all’articolo 195749, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, (euro 2.000) le modalità da utilizzare sono: • ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, tramite il sistema pagoPA xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/ - tipologia di pagamento “Entrate e recuperi vari ed eventuali”, causale: EC613.013 - 00.01.09.07 – garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione– Id gara 8446704 • tramite versamento in contanti o assegni circolari agli sportelli del Tesorerie regionale, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono attualmente presso tutte le imprese filiali del raggruppamento;
(ii) in caso Banco di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto Sardegna; • tramite bonifico bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di cauzione provvisoria costituita in contantiINTESTATARIO: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.XX00X0000000000000000000000
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Samples: Capitolato d'Onere
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare altresì allegare una La garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà avere una validità pari a 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine di validità presentazione dell’offerta indicato nel Bandofissato nell’Invito. La garanzia provvisoria potrà essere costituita costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente, tramite:
a) cauzione con bonifico, in contanti assegni o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.LgsD.Lgs.n.385/1993. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato Con comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa garanzia provvisoria dovrà prevedere, a pena di esclusione:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa gravestazione appaltante.
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Samples: Disciplinary Tender for Supply
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare inviare all’Agenzia – con le modalità definite dal successivo paragrafo 4.4.2.1 – una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 75 del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006, sotto forma di fideiussione o cauzione, di importo non inferiore al 2% del valore annuale dell’appalto, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui oltre. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. In particolare, per ciascun lotto deve essere costituita una garanzia provvisoria pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine ai seguenti importi: Lotto1: € 98.000,00 Lotto 2: € 86.000,00 Lotto 3: € 76.000,00 In caso di validità dell’offerta indicato nel Bandopartecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La garanzia provvisoria cauzione potrà essere costituita presentata, a scelta del concorrente mediante:
a) cauzione in contanti o dell’offerente, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegnopegno a favore dell’Agenzia. La fideiussione potrà essere, a favore dell’INVALSI;
b) fideiussione scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa oppure o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” nell’albo di cui all’art. all’articolo 106 del D.Lgs. decreto legislativo 1°settembre 1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso58. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena dovrà: avere una validità di esclusione:
almeno 270 (iduecentosettanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e prevedere espressamente: la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) principale previsto dall’art. 1944 cod.civ.; la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività ; l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta dell’INVALSIdella stazione appaltante; l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documento. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) : - in caso di RTI R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del il soggetto garantito è il raggruppamento;
(ii) , - in caso di RTI R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) , - in caso di Consorzio consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) , - in caso di Consorzi consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 4534, comma 21, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b) e ), c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016163/2006, dal Consorzio medesimo. InoltreL’Agenzia è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria: - in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; - in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale; - in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; - e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. Al secondo classificato e all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.
4.4.2.1 Modalità di presentazione della Garanzia Provvisoria
a) in formato elettronico attraverso il Sistema o, in alternativa,
b) in formato cartaceo, il tutto con le modalità di seguito indicate. Nel caso di invio in formato cartaceo, la garanzia provvisoria dovrà pervenire a: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori -Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx ed essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate-Territorio - Garanzia provvisoria Lotto/i n. 1 e/o 2 e/o 3”. La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del concorrente - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, comunque entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte sopra indicato al paragrafo 4.3. L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell’ora in cui la busta perverrà all’Agenzia faranno fede la data e l’ora indicate all’atto della protocollazione della busta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate-Territorio - Garanzia provvisoria Lotto/i n. 1 e/o 2 e/o 3” nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la garanzia provvisoria. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte dalla Commissione di gara, e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive. Nel caso di invio in formato elettronico, la garanzia provvisoria dovrà essere prodotta attraverso il Sistema secondo una delle due modalità seguenti: - (I ipotesi) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 931, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: - autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; - ovvero, autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - ( II ipotesi) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 81, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso 82/2005, ovvero da quello che ha emesso apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005. Anche in detta ipotesi il documento dovrà essere corredato: - da autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per l’esecuzione dell’Accordo Quadroimpegnare il garante; ovvero, ove il concorrente risultasse aggiudicatarioin luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. In Nel caso di cauzione provvisoria costituita invio in contanti: (i) il versamento formato elettronico, quanto sopra richiesto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia inviato e fatto pervenire all’Agenzia attraverso l’apposita sezione del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa gravecorredo”.
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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare 1. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a. una garanzia provvisoria provvisoria, come definita e disciplinata dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di € 39.519,96 (euro trentanovemilacinquecentodiciannove/96), pari al (2%) due per cento del valore complessivo della concessione, salvo eventuali riduzioni ai sensi dell’art. 93 93, comma 7 del D.LgsCodice stesso;
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”.
3. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 50/2016 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine fuori dei casi di validità dell’offerta indicato nel Bandocui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria potrà essere costituita copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti contanti, con bonifico, in assegni circolari, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 106 93, comma 3 del D.LgsCodice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018 n. 385/199331 del Ministero dello sviluppo economico. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016Gli operatori economici, possono esercitare l’attività prima di concessione procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di finanziamenti nei confronti del pubblicogaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusionequesta dovrà:
(i1) la rinuncia contenere espressa al beneficio della preventiva escussione menzione dell’oggetto e del debitore principalesoggetto garantito;
(ii2) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, comma 2ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del D.LgsCodice, al solo consorzio;
3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. n. 50/20161944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal Consorzio medesimomedesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione. InoltreLa garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 931, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 81, del D. Lgsd.lgs. n. 50/201682/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno comma 2 del d.lgs. 82/2005); - duplicato informatico di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 106 all'articolo 71 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatariomedesimo decreto. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specificidel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria viene escussa di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadroriduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per fatto il possesso della certificazione del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o colpa graveGEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare procedura, l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93 93, comma 1 del D.LgsCodice e precisamente degli importi indicati per ciascun lotto nella Tabella Elenco Cauzioni salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice. Xxxxx per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata .
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 50/2016 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine fuori dei casi di validità dell’offerta indicato nel Bandocui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria potrà essere costituita è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione in contanti o a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
bb. in contanti, con versamento presso la Cassa Regionale della Xxxxxxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx x°00 Xxxxxxx, su conto corrente bancario individuato dal seguente codice iban: IT 69 O 02008 04625 000300022099;
c. a mezzo bonifico in favore della Regione Siciliana - Centrale Unica di committenza (Cassa regione, xxxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx) c/c IT 89 N 0760104600 000000302901, con indicazione nella causale del capitolo 7556 capo 10 e l'oggetto della gara;
d. fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 106 93, comma 3 del D.LgsCodice. n. 385/1993In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia 103, comma 9, del 12/5/2016Codice. Gli operatori economici, possono esercitare l’attività prima di concessione procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di finanziamenti nei confronti del pubblicogaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusionequesta dovrà:
1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (iGU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
1.4) avere validità per 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
1.5) prevedere espressamente:
1.1.a. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
(ii) 1.1.b. la rinuncia espressa all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957all’art. 1957 del codice civile;
1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; *** La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSId.lgs. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario82/2005). In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specificidel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria viene escussa e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà prestare:
a) tante xxxxxxxx provvisorie quanti sono i Lotti a cui si intende partecipare ognuna del corrispondente importo e riportante il riferimento al numero del Lotto per cui la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadrocauzione è prestata;
b) ovvero un’unica garanzia provvisoria di importo cumulativo relativo ai Lotti per cui si intende partecipare e riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la garanzia è prestata. Qualora il concorrente presenti una garanzia di importo cumulativo per i lotti per cui intende partecipare, per fatto tale garanzia dovrà essere allegata, in corrispondenza di ciascun lotto, nella medesima sezione del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa graveSistema denominata “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.>
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Samples: Capitolato d'Onere
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare inviare alla stazione appaltante – con le modalità definite dal successivo paragrafo - una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo riportato nell’Allegato “Tabella Elenco Cauzioni”. In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata. La garanzia dovrà avere una validità pari ad euro 181.892,00 con validità fino al a 240 giorni decorrenti dal termine ultimo di validità presentazione dell’offerta indicato nel Bandofissato nell’Invito. La garanzia provvisoria potrà essere costituita costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente, tramite:
a) cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato Con comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa garanzia provvisoria dovrà prevedere, a pena di esclusione:
: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
; (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSIdella stazione appaltante. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai Ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi effetti dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusionedi esclusione, produrreprodurre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo “albo” albo di cui all’articolo 106 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. In L’Impegno può essere contenuto all’interno della garanzia fideiussoria. Nel caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà cauzione, invece, deve essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatarioprodotto come documento autonomo. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadrodel contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; • in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; • in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; • in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata: - da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Farmaci 2017, nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici.
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Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare procedura, l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93 93, comma 1 del D.LgsCodice e precisamente degli importi indicati per ciascun lotto nella Tabella Elenco Cauzioni salvo quanto previsto all’art. n. 50/2016 93, comma 7, del Codice. In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo pari cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata .
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad euro 181.892,00 con validità fino ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al termine di validità dell’offerta indicato nel Bandofuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria potrà essere costituita è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione in contanti o a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
bb. in contanti, con versamento presso la Cassa Regionale della Xxxxxxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx x°00 Xxxxxxx, su conto corrente bancario individuato dal seguente codice iban: IT 69 O 02008 04625 000300022099;
c. a mezzo bonifico in favore della Regione Siciliana - Centrale Unica di committenza (Cassa regione, xxxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx) c/c IT 89 N 0760104600 000000302901, con indicazione nella causale del capitolo 7556 capo 10 e l'oggetto della gara;
d. fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 106 93, comma 3 del D.LgsCodice. n. 385/1993In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia 103, comma 9, del 12/5/2016Codice. Gli operatori economici, possono esercitare l’attività prima di concessione procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di finanziamenti nei confronti del pubblicogaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusionequesta dovrà:
1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (iGU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
1.4) avere validità per 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
1.5) prevedere espressamente:
1.1.a. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
(ii) 1.1.b. la rinuncia espressa all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957all’art. 1957 del codice civile;
1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; *** La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSId.lgs. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario82/2005). In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specificidel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria viene escussa e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà prestare:
a) tante xxxxxxxx provvisorie quanti sono i Lotti a cui si intende partecipare ognuna del corrispondente importo e riportante il riferimento al numero del Lotto per cui la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadrocauzione è prestata;
b) ovvero un’unica garanzia provvisoria di importo cumulativo relativo ai Lotti per cui si intende partecipare e riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la garanzia è prestata. Qualora il concorrente presenti una garanzia di importo cumulativo per i lotti per cui intende partecipare, per fatto tale garanzia dovrà essere allegata, in corrispondenza di ciascun lotto, nella medesima sezione del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa graveSistema denominata “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.>
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Samples: Capitolato d'Oneri
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
1) una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 pari a 2% del D.Lgs. n. 50/2016 prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine € 130.300,00. Si applicano le riduzioni di validità dell’offerta indicato nel Bandocui all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria potrà essere costituita è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione x. xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul conto corrente bancario intestato a Lepida S.c.p.A. IBAN: XX00X0000000000000000000000 - BANCA INTESA e riportare la seguente dicitura: “Cauzione provvisoria Appalto Specifico SDAPA n° – 3094588 per le fornitura di Sistemi Server - CIG 9328892D34;
b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che rispondano ai requisiti di cui all’art. 106 93, comma 3 del D.LgsCodice. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016Gli operatori economici, possono esercitare l’attività prima di concessione procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di finanziamenti nei confronti del pubblicogaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusionequesta deve:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (istazione appaltante);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 c.c.;
(iib) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c.;
c) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a sistema in una delle seguenti forme: In caso di bonifico il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa all’eccezione decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 195793, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono Codice solo se tutte le imprese che intendono costituirsi costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in consorziopossesso della predetta certificazione;
(vb) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate indicate come esecutrici, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di Consorzi possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.LgsCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. n. 50/2016È sanabile, dal Consorzio medesimo. Inoltremediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno la mancata presentazione della garanzia provvisoria, l’impegno provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che questi siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove o non autorizzato ad impegnare il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa gravegarante.
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Samples: Accordo Quadro
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di €. 4.919,60 (quattromilanovecentodiciannove/60) pari al 2% del prezzo base dell’appalto;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente dovrà presentare una risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 93 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel BandoCodice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria potrà essere costituita è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione in contanti o a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 106 93, comma 3 del D.LgsCodice. n. 385/1993In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia 103, comma 9 del 12/5/2016Codice. Gli operatori economici, possono esercitare l’attività prima di concessione procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di finanziamenti nei confronti del pubblicogaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusionequesta dovrà:
(i1) la rinuncia contenere espressa al beneficio della preventiva escussione menzione dell’oggetto e del debitore principalesoggetto garantito;
(ii2) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, comma 2ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituitoconsorzi di cui all’art. 45, dalla comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; all’Aggregazione(organo comune in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica; a qualsiasi impresa mandataria retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) retiste designate esecutrici in caso di RTI costituendoAggregazioni senza soggettività giuridica.
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, da una essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituitoattività produttive del 23 marzo 2004, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendon. 123, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 451957, comma 2, lettdel codice civile, mentre ogni riferimento all’art. b30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) e cavere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del D.Lgsdebitore principale di cui all’art. n. 50/20161944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal Consorzio medesimo. Inoltre, medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 85 del Codice, del D. Lgssu richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. n. 50/2016, *** La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specificidel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti che dovranno essere inseriti nella sezione “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”. Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria viene escussa per e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la mancata data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad una condotta connotata da dolo o colpa graveimpegnare il garante.
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Samples: Capitolato d'Oneri
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura procedura, l’offerta deve essere corredata da:
a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, per un importo pari a quanto riportato nell’Allegato 7 - Tabella Elenco Lotti – Base d’asta, Valore appalto e valore cauzioni salvo Direzione generale della Centrale regionale di Committenza Servizio Spesa Sanitaria quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice. In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.>
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente dovrà presentare una risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria ai e documenti a corredo”. Ai sensi dell’art. 93 93, comma 6, del D.LgsCodice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 50/2016 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine fuori dei casi di validità dell’offerta indicato nel Bandocui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria potrà essere costituita è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione in contanti o a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 b. fermo restando il limite all’utilizzo del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione contante di cui all’articolo 195749, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, (euro 2.000) le modalità da utilizzare sono: • ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, tramite il sistema pagoPA xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/ - tipologia di pagamento “Entrate e recuperi vari ed eventuali”, causale: EC613.013 - 00.01.09.07 – garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione– Id gara 8446704 • tramite versamento in contanti o assegni circolari agli sportelli del Tesorerie regionale, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto Direzione generale della Centrale regionale di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono Committenza Servizio Spesa Sanitaria attualmente presso tutte le imprese filiali del raggruppamento;
(ii) in caso Banco di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto Sardegna; • tramite bonifico bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di cauzione provvisoria costituita in contantiINTESTATARIO: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.XX00X0000000000000000000000
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Samples: Capitolato d'Onere
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare 1. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a. una garanzia provvisoria provvisoria, come definita e disciplinata dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di € 6.000,00 (euro seimila/00), pari al (2%) due per cento del valore complessivo dell’appalto, salvo eventuali riduzioni ai sensi dell’art. 93 93, comma 7 del D.LgsCodice stesso;
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”.
3. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 50/2016 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine fuori dei casi di validità dell’offerta indicato nel Bandocui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria potrà essere costituita copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti contanti, con bonifico, in assegni circolari, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 106 93, comma 3 del D.LgsCodice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018 n. 385/199331 del Ministero dello sviluppo economico. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016Gli operatori economici, possono esercitare l’attività prima di concessione procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di finanziamenti nei confronti del pubblicogaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusionequesta dovrà:
(i1) la rinuncia contenere espressa al beneficio della preventiva escussione menzione dell’oggetto e del debitore principalesoggetto garantito;
(ii2) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, comma 2ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del D.LgsCodice, al solo consorzio;
3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. n. 50/20161944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal Consorzio medesimomedesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione. InoltreLa garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 931, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 81, del D. Lgsd.lgs. n. 50/201682/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno comma 2 del d.lgs. 82/2005); - duplicato informatico di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 106 all'articolo 71 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatariomedesimo decreto. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specificidel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria viene escussa di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadroriduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per fatto il possesso della certificazione del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o colpa graveGEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
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Samples: Disciplinary Agreement
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare inviare alla Stazione appaltante con le modalità definite dal successivo paragrafo una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di per un importo pari ad euro 181.892,00 con a Euro 1.012,00=. La garanzia dovrà avere una validità fino al pari a 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di validità presentazione dell’offerta indicato nel Bandofissato nell’Invito. La garanzia provvisoria potrà essere costituita costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente, tramite:
a) cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella Stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato Con comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa garanzia provvisoria dovrà prevedere, a pena di esclusione:
: (iI) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
; (iiII) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
; (iiiIII) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSIdella Stazione appaltante. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai Ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi effetti dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusionedi esclusione, produrreprodurre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo “albo” albo di cui all’articolo 106 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadrodel contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: − in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio; − in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande; − in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune; − in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti. In tal caso, ogni offerente dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente. Si precisa inoltre che: − in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; − in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 /Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti.
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Samples: Determina a Contrarre
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto pari ad € 9.265,63, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente dovrà presentare una risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 93 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel BandoCodice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria potrà essere costituita è costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente:
a) cauzione in contanti o a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 106 93, comma 3 del D.LgsCodice. n. 385/1993In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia 103, comma 9 del 12/5/2016Codice. Gli operatori economici, possono esercitare l’attività prima di concessione procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di finanziamenti nei confronti del pubblicogaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusionequesta dovrà:
(i1) la rinuncia contenere espressa al beneficio della preventiva escussione menzione dell’oggetto e del debitore principalesoggetto garantito;
(ii2) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, comma 2ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituitoconsorzi di cui all’art. 45, dalla comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; all’Aggregazione(organo comune in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica; a qualsiasi impresa mandataria retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) retiste designate esecutrici in caso di RTI costituendoAggregazioni senza soggettività giuridica.
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; *** La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle imprese raggruppande con indicazione seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti che dovranno essere inseriti nella sezione “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”. Il concorrente dovrà produrre i soggetti garantiti sono tutte documenti e le imprese raggruppande;dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
(iii) a. in caso di Consorzio ordinario partecipazione dei soggetti di concorrenti costituitocui all’art. 45, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendocomma 2, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che intendono costituirsi costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in consorziopossesso della predetta certificazione;
(v) b. in caso di Consorzi partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.LgsCodice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’artLe altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 87, del D. LgsCodice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. n. 50/201645, il concorrente dovràcomma 2, a pena d’esclusionelett. b) e c) del Codice, produrreda parte del consorzio e/o delle consorziate. La riduzione del 50 per cento, eventualmente non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche all’interno nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoriaprovvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, l’impegno la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove o non autorizzato ad impegnare il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa gravegarante.
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Samples: Capitolato d'Oneri
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare inviare a FMI una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad euro 181.892,00 16.000,00 (sedicimila/00), con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel Bando. La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente mediante:
a) cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSI;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
(i) : - la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) ; - la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) ; - la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSIdella FMI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) : - da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI la FMI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Creditocredito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) alternativa - da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI la FMI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) : - in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) ; - in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) ; - in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) ; - in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) ; - in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadrodel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario con iban: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202alla FMI; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specificidel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadrodel contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
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Samples: Service Agreement
Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare altresì allegare una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.LgsD.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia a favore della Stazione Appaltante è pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta. Più precisamente, l’importo è il seguente: • LOTTO UNICO: € 20.000,00 (ventimila/00); La garanzia dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione, in quanto elementi essenziali del documento che compone l’offerta: • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; • prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; • contenere altresì l’impegno alla copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; L’importo della garanzia può essere ridotto come previsto dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, conformemente a quanto indicati all’ art. 93, comma 5, del codice. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel Bando. ss.mm.ii.; La garanzia provvisoria potrà essere costituita costituita, a scelta del concorrente medianteconcorrente, tramite:
a) cauzione con bonifico, in contanti assegni o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSIdella stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.LgsD.Lgs.n.385/1993. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato Con comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai In ragione dell’importo a base d’asta e della tipologia della procedura, ai fini della partecipazione alla presente procedura procedura, l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, il cui ammontare, ai sensi dell’art. 1. comma 4 della L. 120/2020 e ss.mm.ii., deve essere dimezzato, risultando pertanto pari all’1% dell’importo a base d’asta.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente dovrà presentare una risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, ai sensi dell’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel Bando. La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente medianteCodice:
a) cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a. a titolo di pegno, pegno a favore dell’INVALSIdell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento presso Tesoreria centrale dello Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti n.: 48575005 - IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
b) b. fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 106 93, comma 3 del D.LgsCodice. n. 385/1993In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia 103, comma 9 del 12/5/2016Codice. Gli operatori economici, possono esercitare l’attività prima di concessione procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di finanziamenti nei confronti del pubblicogaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusionequesta dovrà:
(i1) la rinuncia contenere espressa al beneficio della preventiva escussione menzione dell’oggetto e del debitore principalesoggetto garantito;
(ii2) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, comma 2ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del D.LgsCodice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50/201650”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal Consorzio medesimo. Inoltre, medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 85 del Codice, del D. Lgssu richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. n. 50/2016, *** La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 296 - 00152 ROMA, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specificidel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, Codice per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria viene escussa per e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la mancata data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad una condotta connotata da dolo o colpa graveimpegnare il garante.
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Samples: Accordo Quadro