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Common use of Garanzia Tutela Legale Clause in Contracts

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. L’assicurazione comprende i seguenti oneri: • le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio; • le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza; • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; • le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • le spese per il contributo unificato; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; • le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • le spese derivanti da procedimenti arbitrali. La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi: 1. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti; 2. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso del presente punto 2.). Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio; 3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;

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Samples: Assicurazione Per La Casa E La Famiglia, Assicurazione Per La Casa E La Famiglia, Assicurazione Per La Casa E La Famiglia

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - multe, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, ammende o sanzioni pecuniarie in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. L’assicurazione comprende i seguenti oneri: • le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativogenere; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio; • le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza; • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • le - spese liquidate a favore della controparte in caso delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di soccombenzaProcedura Penale); • le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • le - spese per il contributo unificatole querele promosse dall’Assicurato; • le - spese di giustizia trasferta dell’Avvocato; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.  ESCLUSIONI a) controversie in sede penale; • le spese investigative per la ricerca materia di diritto di famiglia e l’acquisizione di prove a difesa; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; • le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • le spese derivanti da procedimenti arbitrali. La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi: 1. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggettidelle successioni; 2. b) controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza materia di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ovediritto tributario e fiscale, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso del presente punto 2paragrafo VITA PRIVATA BASIC e VITA PRIVATA TOP; c) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto al paragrafo VITA PRIVATA BASIC e VITA PRIVATA TOP; d) controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; e) controversie relative o collegate ad immobili non occupati dall’Assicurato (dati quindi in affitto a terzi) o non identificati in polizza; f) controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competenti per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.). Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio; 3. g) controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, relative o comunque collegate alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria proprietà o come trasportati l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; h) controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore; i) controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; j) controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori; k) controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata; l) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; m) controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di proprietà lavoro autonomo, di terzilavoro subordinato, privati o pubblicifatto salvo per quest’ultimo caso quanto previsto al paragrafo VITA PRIVATA BASIC e VITA PRIVATA TOP; n) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; o) controversie di valore inferiore a Euro 250,00; p) controversie contrattuali con Europ Assistance; q) controversie non espressamente richiamate tra le voci salvo quanto previsto al paragrafo VITA PRIVATA BASIC e VITA PRIVATA TOP.

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Samples: Assicurazione Danni

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legaleindennizza, alle condizioni di seguito indicate della presente polizza e nei limiti del massimale di polizza valido indicato in Polizza per sinistro evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato), e per anno assicurativodedotte le eventuali franchigie indicate in Polizza, compresi i relativi degli oneri non ripetibili della dalla controparte, occorrente occorrenti all’Assicurato per la difesa relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. L’assicurazione comprende i seguenti oneri: • Tali oneri sono: a) le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio; • garantito b) le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza; • ; c) le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • ; d) le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; • ; e) le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • ; f) le spese per il contributo unificato; • ; g) le spese di giustizia in sede penale; • ; h) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; • ; i) gli oneri relativi alla registrazione ed alla notifica di atti giudiziari; • giudiziari entro il limite massimo di j) le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); • ; k) le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • ; l) le spese derivanti da procedimenti arbitrali; Gli oneri indennizzabili sopra riportati, operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie: a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale (compreso art. 589 bis c.p. ed art. 590 bis c.p.). La garanzia è operante nell’ambito della vita privataprestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestato l’uso di farmaci per la terapia del dolore, esclusivamente per i seguenti casi: 1. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti; 2. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge oveanche se definiti “sostanze psicotrope”, che, ai sensi dell’articolo 1917 C.C.del D.L. n. 36 del 20/03/2014 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, risultino adempiuti rientrano nell’allegato 3 bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune utilizzo terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto all’Assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la non operatività della garanzia; c) difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli obblighi dell’assicuratore Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della responsabilità civilenotizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L’intervento Sono esclusi i casi di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività estinzione del reato per qualsiasi altra causa; d) assistenza dell’interprete in caso di una valida garanzia interrogatorio e/o di responsabilità civile. Nel caso arresto all'estero, a seguito di incidente stradale; e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente adottato in cui, pur seguito ad incidente stradale; f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in presenza seguito ad incidente stradale; g) procedimenti e/o vertenze legali conseguenti l’installazione di un sinistro Wall Box presso l’abitazione del proprietario del veicolo o per controversie con il quale la garanzia assicurativa prestata fornitore di energia elettrica delle colonnine di ricarica o con chi eroga il servizio di noleggio delle batterie; h) le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati; i) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla polizza violazione di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione norme relative al codice della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso del presente punto 2.). Nel strada nel solo caso in cui la polizza di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, non il ricorso sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio; 3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;stato accolto totalmente.

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Samples: Insurance Contract

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi Opzione A • Procedimenti Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell’assicurato qualora, a causa di AXA ASSISTANCE fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata in polizza, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Opzione B • Procedimenti Civili e Penali: la gestione garanzia riguarda la tutela del contraente e la liquidazione dei sinistridell’assicurato qualora, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni a causa di seguito indicate e nei limiti del massimale fatti connessi allo svolgimento della propria attività (i) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di polizza valido terzi; (ii) sia sottoposto a procedimento penale per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. L’assicurazione comprende i seguenti oneri: • le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativodelitto colposo o contravvenzione; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio; • le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza; • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; • le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • le spese per il contributo unificato; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; • le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • le spese derivanti da procedimenti arbitrali. La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi: 1. iii) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere extracontrattuali avanzate da altri soggetti; 2terzi; (iv) debba sostenere controversie di diritto civile nascente da pretese inadempienze contrattuali. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza • Produzione, somministrazione e/o commercio di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale alimenti: la garanzia assicurativa prestata dalla polizza viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, in relazione al commercio, confezionamento, produzione di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia prodotti alimentari debbano presentare opposizione al giudice di primo rischio ed il rimborso grado competente avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie. • Decreto Legislativo 81/08: la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso del presente punto 2.). Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio; 3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoninei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e delle altri disposizioni normative in materia di prevenzione, ciclistisalute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla guida qualora debbano presentare opposizione al giudice di veicoli primo grado competente avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;pecuniarie e pecuniarie.

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Samples: Polizza Per La Protezione Di Artigiani E Piccole Imprese

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi Garanzia base • Sono comprese le spese: (i) di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. L’assicurazione comprende i seguenti oneri: • le spese assistenza stragiudiziale; (ii) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativolegale; è garantito il rimborso delle spese (iii) per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizioperito d’ufficio (C.T.U.); • le spese (iv) per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza; • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistancedi parte; • le spese (v) di giustizia; (vi) liquidate a favore della di controparte in caso di soccombenza; • le spese (vii) conseguenti ad a una transazione autorizzata da AXA AssistanceD.A.S.; (viii) di accertamenti su soggetti, comprese le spese della controparteproprietà, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistancemodalità e dinamica dei sinistri; • le spese per il contributo unificato; • le spese (ix) di giustizia in sede penale; • le spese investigative indagini per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; (x) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; (xi) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; (xii) per il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte. gli oneri relativi alla registrazione Procedimenti penali per Delitti colposi e per Contravvenzione: la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’assicurato, qualora sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. • Procedimenti penali per Delitti dolosi: la garanzia vale per la tutela dei diritti dell’assicurato che sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o nei suoi confronti venga emesso decreto di atti giudiziari; • archiviazione, fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tal caso Zurich rimborsa le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per il tentativo qualsiasi causa. • Opposizione alle sanzioni amministrative: la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’assicurato qualora debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di conciliazione primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’autorità preposta. • Forma completa - Procedimenti civili e penali: la garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell’assicurato qualora (D. Lgs. 28/2010)a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • le spese derivanti da procedimenti arbitrali. La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi: 1. b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere extracontrattuali avanzate da altri soggetti; 2. controversie per danni causati ad altri soggetti terzi, in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civileun suo presunto comportamento illecito. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida Tale garanzia di responsabilità civile. Nel opera soltanto nel caso in cui, pur cui l’assicurato abbia in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza corso un’assicurazione di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operanteidonea a coprire il Rischio. In tal caso, la Compagnia Assicuratrice non assistaquesta garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, con un proprio legaleper spese di soccombenza e resistenza, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civilecome previsto dall’art. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso 1917 del presente punto 2.)Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, questa garanzia opera in primo rischio; (c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali per le quali il alore in lite sia superiore a 250 euro, pur esistente, non sia operante relative a: (1) contratti con fornitori di beni e/o servizi da lui commissionati e/o ricevuti; (2) recupero delle quote condominiali; (3) vertenze derivanti da lavori di manutenzione e ristrutturazione con o senza ampliamento di volumi; (4) vertenze con condomini o conduttori per effetto inosservanza di una esclusione norme di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie legge o del regolamento condominiale; (5) vertenze con compagnie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed assicurazione; (6) controversie relative al sinistro di responsabilità civile in primo rischio; 3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, diritto di proprietà o altri diritti reali riguardanti il fabbricato; (7) contratti individuali di terzi, privati o pubblici;lavoro con propri prestatori di lavoro e collaboratori egolarmente inquadrati a norma di legge. Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi (opzionale) Garanzie di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistribase L’Impresa assume a proprio carico, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito rientrante nelle garanzie “Tutela della vita privatacircolazione” e “Tutela recupero punti patente”. L’assicurazione comprende i seguenti oneriè prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, quali: • le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale Legale per ogni grado di giudizio; • le spese peritali per l’intervento un perito di un legale domiciliatario. Tali parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese vengono riconosciute solo liquidate in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenzafavore del Consulente d’Ufficio (CTU) dal Giudice; • le spese per l’intervento un informatore (investigatore privato) per la ricerca di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • le spese liquidate prove a favore della controparte in caso di soccombenza; • le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • le spese per il contributo unificatodifesa; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; • le spese per il tentativo di conciliazione nel processo penale (D. Lgsart. 28/2010535 cpp); • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014)un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese; • le spese derivanti per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000; • per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; • per formulazioni di ricorsi ed istanze da procedimenti arbitralipresentarsi alle Autorità competenti. Tutela della circolazione: La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato. La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i nei seguenti casi: : 1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie relative a inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi: • inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta; • mancata comunicazione o diniego di offerta; • mancato accordo tra le parti. 2. danni subiti dall’Assicurato dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti; 2soggetti in occasione dell’uso dei veicolo; 3. controversie per danni causati xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 5. istanza di fatti illeciti dell’Assicurato o dissequestro del veicolo in caso di persone delle quali debba rispondere a norma sequestro avvenuto in conseguenza di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore incidente della responsabilità civilecircolazione. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle Tutela Recupero Punti Patente: L’Impresa rimborsa le spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la responsabilità civile. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto revisione della patente fino alla concorrenza di agire Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte conseguenza alla perdita di: • punti 6 per le spese legali successive a quelle maturate patenti A e B; • punti 9 per la costituzione in giudizio non saranno oggetto le patenti superiori; dalla data di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso sottoscrizione del presente punto 2contratto.). Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio; 3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;

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Samples: Assicurazione

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi di AXA ASSISTANCE Garanzia base • La garanzia vale per la gestione e la liquidazione tutela dei sinistridiritti dell’Assicurato che sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, AXA assicura la Tutela Legalepurché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o nei suoi confronti venga emesso decreto di archiviazione, alle condizioni fermo restando l’obbligo per l’assicurato di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per denunciare il sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nel momento in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privatacui ha inizio il procedimento penale. L’assicurazione comprende i seguenti oneri: • In tal caso Zurich rimborsa le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per l’intervento qualsiasi causa. • Le garanzie operano per: (i) nel caso in cui il fabbricato assicurato sia un condominio: (a) l’amministratore o il legale rappresentante; (b) i prestatori di un legale incaricato alla gestione lavoro del condominio; (ii) nel caso assicurativoin cui il fabbricato assicurato sia una dimora unifamiliare o bifamiliare, una villa singola, una villa a schiera o porzione di fabbricato: (a) il proprietario; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio; • le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza; • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • le spese liquidate a favore della controparte (b) l’affittuario in caso di soccombenzaprocedimento penale. • In caso di vertenza tra più soggetti assicurati la garanzia è prestata solo a favore del condominio/proprietario. • Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Svizzera,Principato di Monaco, Liechtenstein. • Con riferimento alla garanzia “opposizione alle sanzioni amministrative” nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale qualora la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro. • Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto. • La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: (i) dalle ore 24 della data di effetto della polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative; (ii) trascorsi 90 giorni dalla data di effetto della polizza negli altri casi. Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • le spese Se la polizza è emessa in sostituzione di analoga polizza precedentemente in essere per il contributo unificato; • le spese medesimo oggetto e purché la polizza abbia avuto una durata minima di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; • le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • le spese derivanti da procedimenti arbitrali. La garanzia è operante nell’ambito della vita privata90 giorni, esclusivamente per i seguenti casi: 1. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti; 2. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 della data di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso effetto del presente punto 2nuovo contratto.). Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio; 3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi la garanzia è esclusa in caso di: - controversie per danni subiti e contrattuali; - controversie e procedimenti derivanti da rapporti di AXA ASSISTANCE lavoro subordinato, autonomo / libero professionale; - controversie relative alla costruzione o alla compravendita d’immobili; - controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati; - fatti dolosi dell’Assicurato. Se l’Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile. In caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente. Per quanto riguarda la Copertura Xxxxxx, oltre a quelle sopra elencate, la garanzia è esclusa per le seguenti cause: - controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro subordinato col proprio datore di lavoro; - se il valore economico oggetto della controversia per danni subiti e contrattuale è inferiore ad Euro 500,00; Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non vale per i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti. La Società, sia per Copertura Base che per Xxxxxx, non si farà inoltre carico delle seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con DAS; - spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la liquidazione dei sinistricontroversia, AXA assicura la Tutela LegaleSocietà, oltre alle condizioni spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di seguito indicate un legale domiciliatario fino a un massimo di Euro 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari; - spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 c.c.); - spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Società, l’Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; - spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e nei limiti processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. L’assicurazione comprende i seguenti oneri: • notaio incaricato alla vendita o le spese per l’intervento l’attività di un pignoramento); - spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato alla per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; - in caso assicurativo; di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è garantito il rimborso operante, delle spese per l’intervento l’assistenza di un unico legale interprete, delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di polizza. Garanzia Assistenza: In relazione all’Assistenza “Casa e Famiglia”, “Veterinaria”, “In viaggio”: Sono esclusi dall’assicurazione ogni grado indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: - confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di giudizioqualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; • le spese - atti di terrorismo, intendendosi per l’intervento atto di terrorismo un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; - esplosioni nucleari e, anche solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza; • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziariacombustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; • le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • le spese per il contributo unificato; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; • le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • le spese derivanti da procedimenti arbitrali. La garanzia è operante nell’ambito della fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; - materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita privataumana o di diffondere il panico; - inquinamento di qualsiasi natura, esclusivamente per i seguenti casi: 1. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti; 2. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; - dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere deve rispondere; - azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità; - abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; - infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta. Inoltre: - Sono a norma carico della Struttura organizzativa il costo dell’uscita dell’artigiano ed il costo di legge ovedue ore di manodopera. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1917 C.C.il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato; - Qualora, risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore per cause indipendenti dalla volontà della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cuiStruttura organizzativa, pur in presenza risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto, la Struttura organizzativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un sinistro artigiano, sino ad un massimo di Euro 300,00 per il quale la garanzia assicurativa prestata sinistro, dietro presentazione di idonea documentazione; - Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla polizza Struttura organizzativa non saranno rimborsate; - La Società fornisce le prestazioni solo qualora l’Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell’abitazione, possa presenziare durante i lavori di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operanteripristino; - Per tutto quanto non è espressamente regolato, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione valgono le disposizioni della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il legge italiana; - Ogni diritto di agire in rivalsa dell’Assicurato nei confronti della Compagnia Assicuratrice Società derivante dal Contratto si prescrive dopo due anni dal verificarsi dell’evento che ha generato il diritto. La Società non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato. In relazione all’Assistenza “Elettrodomestici”: Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: - danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; - scioperi, sommosse, tumulti popolari; - coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; - confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; - atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; - esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; - materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; - inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; - dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; - azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità. La polizza non è operante se: - il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori); - la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la quale Struttura organizzativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Struttura organizzativa; - il bene è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie; - il difetto è conseguente a un danneggiamento accidentale ossia ad un danno provocato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; - il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene; - il difetto è causato dal mancato funzionamento (salvo quanto previsto al primo capoverso panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine del presente punto 2bene; - il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore; - il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento tali da non compromettere la normale utilizzabilità del bene; - il difetto è causato dall’uso di accessori non approvati dal produttore; - il difetto è direttamente determinato da usura, ossidazione, corrosione o progressivo deperimento o logoramento dovuti allo stato di naturale deterioramento del bene; - il difetto è relativo a componenti che, per loro natura e/o per loro destinazione d’uso, siano soggetti ad una durata limitata nel tempo e pertanto esposti a sostituzione per usura (es. fusibili, batterie, cinghie); - il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore; - i danni sono causati, direttamente o indirettamente, dall’azione e/o dall’infiltrazioni di agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoco, sostanze liquide, acqua, ecc.). Nel caso in cui la polizza ; - il difetto deriva dal blocco di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non sia operante per effetto limitativo il cestello di una esclusione lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato). In relazione all’Assistenza “Digitale Sicuro” sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: - qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di garanzia cui risulti ascrivibile almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload, in tal caso l’assistenza digitale verrà erogata esclusivamente tramite la fattispecie consulenza telefonica; - interruzione di sinistrofornitura elettrica da parte del gestore; - dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; - dispositivi che non permettono l’accesso da remoto sui quali potrà essere fornita solo consulenza telefonica; - malfunzionamento della rete; - sistemi e dispositivi di proprietà di un’azienda o di una persona che non appartiene al tuo nucleo familiare; - malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; - malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e a vizi occulti; - danni accidentali dei tuoi apparecchi digitali. Danno all’ambiente - sono esclusi i danni: - causati da beni prodotti dall’assicurato dopo la loro consegna a terzi; - causati dalla proprietà, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicuratidal possesso o dall'uso di aeromobili, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio; 3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoninatanti, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati nonché di veicoli a motore, trazione meccanica durante la circolazione e di qualsivoglia mezzo di trasporto di proprietà del Contraente o comunque da questi posseduti e/o detenuto a qualsiasi titolo; - causati dal trasporto di terzimerci; - causati dalla mancata consapevole osservanza, privati da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o pubblici;prescrizioni amministrative e giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dei Rischi Assicurati; - derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina; - derivanti da Eventi Naturali Eccezionali; - derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione; - causati da emissioni o scarichi regolarmente autorizzati; - causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri; - derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili; - derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); - derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge; - causati da incendi provenienti dall’esterno; - rilevati o sostenuti in seguito ad attività di analisi o di investigazione e ricerca di sorgenti di Danno all’Ambiente all’interno dei Siti Assicurati in ragione o in occasione della dismissione o cessione degli stessi, se il Danno all’Ambiente è riferibile ad attività poste in essere da precedenti gestori o proprietari; - rilevati o sostenuti per Sinistri verificatisi in occasione della chiusura, cessione od alienazione del sito o alla sospensione dell’attività; - relativi a incremento dei costi in conseguenza della variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste il Sito Assicurato, salvo diversa pattuizione con la Società; - relativi a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dei Siti Assicurati; - relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci/beni danneggiati e macerie derivanti da incendio o Evento Naturale Eccezionale, nonché i danni derivanti dal loro danneggiamento e/o dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.

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Samples: Assicurazione Dell’abitazione E Per La Responsabilità Civile Del Capofamiglia

Garanzia Tutela Legale. Avvalendosi la garanzia è esclusa in caso di: - controversie per danni subiti e contrattuali; - controversie e procedimenti derivanti da rapporti di AXA ASSISTANCE lavoro subordinato, autonomo / libero professionale; - controversie relative alla costruzione o alla compravendita d’immobili; - controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati; - fatti dolosi dell’Assicurato. Se l’Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile. In caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente. Per quanto riguarda la Copertura Estesa, oltre a quelle sopra elencate, la garanzia è esclusa per le seguenti cause: - controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro subordinato col proprio datore di lavoro; - se il valore economico oggetto della controversia per danni subiti e contrattuale è inferiore ad Euro 500,00; Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non vale per i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti. La Società, sia per Copertura Base che per Estesa, non si farà inoltre carico delle seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con DAS; - spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la liquidazione dei sinistricontroversia, AXA assicura la Tutela LegaleSocietà, oltre alle condizioni spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di seguito indicate un legale domiciliatario fino a un massimo di Euro 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari; - spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 c.c.); - spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Società, l’Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; - spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e nei limiti processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. L’assicurazione comprende i seguenti oneri: • notaio incaricato alla vendita o le spese per l’intervento l’attività di un pignoramento); - spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato alla per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; - in caso assicurativo; di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è garantito il rimborso operante, delle spese per l’intervento l’assistenza di un unico legale interprete, delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di polizza. Garanzia Assistenza: In relazione all’Assistenza “Casa e Famiglia”, “Veterinaria”, “In viaggio”: Sono esclusi dall’assicurazione ogni grado indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: - confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di giudizioqualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; • le spese - atti di terrorismo, intendendosi per l’intervento atto di terrorismo un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; - esplosioni nucleari e, anche solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza; • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziariacombustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; • le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • le spese per il contributo unificato; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; • le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • le spese derivanti da procedimenti arbitrali. La garanzia è operante nell’ambito della fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; - materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita privataumana o di diffondere il panico; - inquinamento di qualsiasi natura, esclusivamente per i seguenti casi: 1. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti; 2. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; - dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere deve rispondere; - azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità; - abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; - infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta. Inoltre: - Sono a norma carico della Struttura organizzativa il costo dell’uscita dell’artigiano ed il costo di legge ovedue ore di manodopera. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1917 C.C.il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato; - Qualora, risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore per cause indipendenti dalla volontà della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cuiStruttura organizzativa, pur in presenza risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto, la Struttura organizzativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un sinistro artigiano, sino ad un massimo di Euro 300,00 per il quale la garanzia assicurativa prestata sinistro, dietro presentazione di idonea documentazione; - Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla polizza Struttura organizzativa non saranno rimborsate; - La Società fornisce le prestazioni solo qualora l’Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell’abitazione, possa presenziare durante i lavori di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operanteripristino; - Per tutto quanto non è espressamente regolato, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione valgono le disposizioni della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il legge italiana; - Ogni diritto di agire in rivalsa dell’Assicurato nei confronti della Compagnia Assicuratrice Società derivante dal Contratto si prescrive dopo due anni dal verificarsi dell’evento che ha generato il diritto. La Società non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato. In relazione all’Assistenza “Elettrodomestici”: Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: - danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; - scioperi, sommosse, tumulti popolari; - coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; - confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; - atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; - esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; - materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; - inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; - dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; - azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità. La polizza non è operante se: - il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori); - la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la quale Struttura organizzativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Struttura organizzativa; - il bene è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie; - il difetto è conseguente a un danneggiamento accidentale ossia ad un danno provocato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; - il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene; - il difetto è causato dal mancato funzionamento (salvo quanto previsto al primo capoverso panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine del presente punto 2bene; - il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore; - il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento tali da non compromettere la normale utilizzabilità del bene; - il difetto è causato dall’uso di accessori non approvati dal produttore; - il difetto è direttamente determinato da usura, ossidazione, corrosione o progressivo deperimento o logoramento dovuti allo stato di naturale deterioramento del bene; - il difetto è relativo a componenti che, per loro natura e/o per loro destinazione d’uso, siano soggetti ad una durata limitata nel tempo e pertanto esposti a sostituzione per usura (es. fusibili, batterie, cinghie); - il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore; - i danni sono causati, direttamente o indirettamente, dall’azione e/o dall’infiltrazioni di agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoco, sostanze liquide, acqua, ecc.). Nel caso in cui la polizza ; - il difetto deriva dal blocco di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non sia operante per effetto limitativo il cestello di una esclusione lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato). In relazione all’Assistenza “Digitale Sicuro” sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: - qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di garanzia cui risulti ascrivibile almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload, in tal caso l’assistenza digitale verrà erogata esclusivamente tramite la fattispecie consulenza telefonica; - interruzione di sinistrofornitura elettrica da parte del gestore; - dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; - dispositivi che non permettono l’accesso da remoto sui quali potrà essere fornita solo consulenza telefonica; - malfunzionamento della rete; - sistemi e dispositivi di proprietà di un’azienda o di una persona che non appartiene al tuo nucleo familiare; - malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; - malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e a vizi occulti; - danni accidentali dei tuoi apparecchi digitali. Danno all’ambiente - sono esclusi i danni: - causati da beni prodotti dall’assicurato dopo la loro consegna a terzi; - causati dalla proprietà, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicuratidal possesso o dall'uso di aeromobili, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio; 3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoninatanti, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati nonché di veicoli a motore, trazione meccanica durante la circolazione e di qualsivoglia mezzo di trasporto di proprietà del Contraente o comunque da questi posseduti e/o detenuto a qualsiasi titolo; - causati dal trasporto di terzimerci; - causati dalla mancata consapevole osservanza, privati da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o pubblici;prescrizioni amministrative e giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dei Rischi Assicurati; - derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina; - derivanti da Eventi Naturali Eccezionali; - derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione; - causati da emissioni o scarichi regolarmente autorizzati; - causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri; - derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili; - derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); - derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge; - causati da incendi provenienti dall’esterno; - rilevati o sostenuti in seguito ad attività di analisi o di investigazione e ricerca di sorgenti di Danno all’Ambiente all’interno dei Siti Assicurati in ragione o in occasione della dismissione o cessione degli stessi, se il Danno all’Ambiente è riferibile ad attività poste in essere da precedenti gestori o proprietari; - rilevati o sostenuti per Sinistri verificatisi in occasione della chiusura, cessione od alienazione del sito o alla sospensione dell’attività; - relativi a incremento dei costi in conseguenza della variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste il Sito Assicurato, salvo diversa pattuizione con la Società; - relativi a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dei Siti Assicurati; - relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci/beni danneggiati e macerie derivanti da incendio o Evento Naturale Eccezionale, nonché i danni derivanti dal loro danneggiamento e/o dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.

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