ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE Clausole campione

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante:
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante: a)se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; e)per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; c)in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; d) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; e) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d’ebbrezza, Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso, Violazione di posti di blocco
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante: La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla sche- da di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. 30 5.7 - PATENTE A PUNTI 30
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante: se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante: a)se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b)nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; c)se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso; d)in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; e)per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private Infortuni del Conducente La garanzia viene prestata con massimali (non cumulabili) di € 80.000,00 (ottantamila/00) in caso di Morte ed € 80.000,00 (ottantamila/00) in caso di Invalidità Permanente. La garanzia Infortuni Conducente prevede una franchigia del 5% in caso di Invalidità Permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora la percentuale d’invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni subiti dal conducente: - Non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore; - Nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore. Che si trovi: - In stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente; - Sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni; - In conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).