Common use of GARANZIE AGGIUNTIVE Clause in Contracts

GARANZIE AGGIUNTIVE. Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il relativo premio. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi: • fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 100.000,00. Per i danni derivanti da un’unica causa detto scoperto si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. Sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RG se richiamata in polizza ed operante. A parziale deroga di quanto disposto dall’ultimo comma dell’Art. 23 - Esclusioni, la Società risponde, in caso di danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi della garanzia aggiuntiva AC - Acqua Condotta se richiamata in polizza ed operante, delle seguenti spese sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto 1). Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi: • fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società indennizza i danni materiali verificatisi all’interno del fabbricato, direttamente causati alle cose assicurate dalle acque di scarico, causati dal rigurgito o dall’occlusione di fognature o delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, purché di pertinenza del fabbricato assicurato. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia: • i danni derivanti da gelo; • i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali; • i danni subiti da beni posti in locali seminterrati e/o interrati; • i danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici; • i danni arrecati da umidità o stillicidio; • i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento; • le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 350,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 5.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 2.500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo riferito ad occlusioni delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, quelli dovuti ad usura o manomissione, quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione nonché quelli causati da difetti di materiali e di costruzione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 10.000,00, salvo sia diversamente concordato tra le Parti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni: • da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate; • da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 1.100,00 per singolo sinistro con il massimo Euro 5.200,00 per anno assicurativo. La Società indennizza le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per: • riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato; • demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00; L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti e cancelli nel limite di Euro 1.200,00 per sinistro/anno) da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. La Società non risponde dei danni:

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Samples: Assicurazione Fabbricati, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

GARANZIE AGGIUNTIVE. Operanti soltanto se espressamente richiamate L’Assicuratore assicura, anche, in polizza aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Contraente: a) in conseguenza di guasti e se corrisposto il relativo premio. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaiedall’attività delle Autorità, di impianti idrici, igienici della Contraente stessa o di riscaldamento installati nel fabbricato. Resta convenutoterzi, ai fini della presente garanzia salvo sia diversamente concordato tra come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le Partisue conseguenze; b) per demolire, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazionesgomberare, per singolo sinistrotrattare, dei seguenti importi: • trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a 5 anni dalla data alla concorrenza di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto un importo pari al 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione (diecipercento) del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impiantidanno indennizzabile o ove più favorevole alla Contraente/Assicurato, scoperto 10del 2% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 100.000,00. Per i danni derivanti da un’unica causa detto scoperto si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. Sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RG se richiamata in polizza ed operante. A parziale deroga di quanto disposto dall’ultimo comma dell’Art. 23 - Esclusioni, la Società risponde, in caso di danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi della garanzia aggiuntiva AC - Acqua Condotta se richiamata in polizza ed operante, delle seguenti spese sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto 1). Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi: • fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 e somme assicurate con il limite di Euro 2.500,00 2.000.000,00 (duemilioni/00); questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per gli impianti demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di riscaldamento igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al D.Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a pannelli radianti titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. c) a pavimento. L’Assicurato deve curare, titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti e sostenute per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, reintegrazione della perdita in caso di sinistrodanno, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedentifino alla concorrenza di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo (o minor periodo). La Società indennizza i danni materiali verificatisi all’interno del fabbricato, direttamente causati alle cose assicurate dalle acque di scarico, causati dal rigurgito o dall’occlusione di fognature o delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, purché di pertinenza del fabbricato assicurato. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia: • i danni derivanti da gelo; • i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali; • i danni subiti da beni posti in locali seminterrati Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dall’Assicuratore per sinistro e/o interrati; • i danni conseguenti ad errori per Periodo Assicurativo annuo (o minor periodo); d) per il perito di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici; • i danni arrecati da umidità o stillicidio; • i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento; • le spese sostenute per la ricerca della rottura parte e per la sua riparazione. Resta convenutoquota del terzo perito in caso di perizia collegiale, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo fino alla concorrenza di Euro 350,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 5.000,00 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 2.500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo riferito ad occlusioni delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteorichePeriodo Assicurativo annuo (o minor periodo). La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, quelli dovuti ad usura o manomissione, quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione nonché quelli causati da difetti di materiali e di costruzione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con Tale importo rappresenta comunque il massimo di Euro 10.000,00, salvo esborso sostenibile a tale titolo dall’Assicuratore per sinistro e/o per Periodo Assicurativo annuo (o minor periodo); Le prestazioni del Contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia diversamente concordato tra le Parti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni: • da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato colpa grave della Contraente e/o interrate; • Assicurato, nonché da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Resta convenutodolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, ai fini dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 1.100,00 per singolo sinistro con il massimo Euro 5.200,00 per anno assicurativo. La Società indennizza le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per: • riparare Contraente e/o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato; • demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo delle persone di cui al comma precedente. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00; L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti e cancelli nel limite di Euro 1.200,00 per sinistro/anno) da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. La Società non risponde dei danni:essi debbono rispondere.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

GARANZIE AGGIUNTIVE. Operanti soltanto se espressamente richiamate L’Assicuratore risponde, anche in polizza aggiunta ai restanti indennizzi, delle spese sostenute dalla Contraente: a) in conseguenza di guasti e se corrisposto il relativo premio. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaiedall’attività delle Autorità, di impianti idrici, igienici della Contraente stessa o di riscaldamento installati nel fabbricato. Resta convenutoterzi, ai fini della presente garanzia salvo sia diversamente concordato tra come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le Partisue conseguenze; b) per demolire, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazionesgomberare, per singolo sinistrotrattare, dei seguenti importi: • trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini del Capitolato di polizza fino a 5 anni dalla data alla concorrenza di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto un importo pari al 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione (diecipercento) del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impiantidanno indennizzabile o ove più favorevole alla Contraente/Assicurato, scoperto 10del 2% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 100.000,00. Per i danni derivanti da un’unica causa detto scoperto si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. Sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RG se richiamata in polizza ed operante. A parziale deroga di quanto disposto dall’ultimo comma dell’Art. 23 - Esclusioni, la Società risponde, in caso di danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi della garanzia aggiuntiva AC - Acqua Condotta se richiamata in polizza ed operante, delle seguenti spese sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto 1). Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi: • fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 e somme assicurate con il limite di Euro 2.500,00 2.000.000,00 (duemilioni/00); questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per gli impianti demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di riscaldamento igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con il presente Capitolato di polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al D.Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a pannelli radianti titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. c) a pavimento. L’Assicurato deve curaretitolo di corrispettivo di prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti e sostenute per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, reintegrazione della perdita in caso di sinistrodanno, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedentifino alla concorrenza del 5% del danno con il limite di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo. La Società indennizza i danni materiali verificatisi all’interno del fabbricato, direttamente causati alle cose assicurate dalle acque di scarico, causati dal rigurgito o dall’occlusione di fognature o delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, purché di pertinenza del fabbricato assicurato. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia: • i danni derivanti da gelo; • i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali; • i danni subiti da beni posti in locali seminterrati Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dall’Assicuratore per sinistro e/o interrati; • i danni conseguenti ad errori per Periodo Assicurativo annuo; d) per il perito di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici; • i danni arrecati da umidità o stillicidio; • i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento; • le spese sostenute per la ricerca della rottura parte e per la sua riparazione. Resta convenutoquota del terzo perito in caso di perizia collegiale, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • fino alla concorrenza del 5% del danno con il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo limite di Euro 350,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 5.000,00 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 2.500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo riferito ad occlusioni delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteorichePeriodo Assicurativo annuo. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, quelli dovuti ad usura o manomissione, quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione nonché quelli causati da difetti di materiali e di costruzione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con Tale importo rappresenta comunque il massimo di Euro 10.000,00, salvo esborso sostenibile a tale titolo dall’Assicuratore per sinistro e/o per Periodo Assicurativo annuo; Le prestazioni del Contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia diversamente concordato tra le Parti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni: • da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato colpa grave della Contraente e/o interrate; • Assicurato, nonché da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Resta convenutodolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, ai fini dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 1.100,00 per singolo sinistro con il massimo Euro 5.200,00 per anno assicurativo. La Società indennizza le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per: • riparare Contraente e/o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato; • demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo delle persone di cui al comma precedente. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00; L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti e cancelli nel limite di Euro 1.200,00 per sinistro/anno) da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. La Società non risponde dei danni:essi debbono rispondere.

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GARANZIE AGGIUNTIVE. Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il relativo premio. La Società si obbliga a risarcire i assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi: − le spese sostenute dall’Amministrazione: a) in conseguenza di guasti e danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaiedall’attività delle Autorità, di impianti idrici, igienici dell’Amministrazione stessa o di riscaldamento installati nel fabbricato. Resta convenutoterzi, ai fini della presente garanzia salvo sia diversamente concordato tra come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le Partisue conseguenze; b) per demolire, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazionesgomberare, per singolo sinistrotrattare, dei seguenti importi: • trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a 5 anni dalla data alla concorrenza di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto un importo pari al 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione (diecipercento) del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impiantidanno indennizzabile o ove più favorevole alla Contraente/Assicurato, scoperto 10del 2% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 100.000,00. Per i danni derivanti da un’unica causa detto scoperto si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. Sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RG se richiamata in polizza ed operante. A parziale deroga di quanto disposto dall’ultimo comma dell’Art. 23 - Esclusioni, la Società risponde, in caso di danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi della garanzia aggiuntiva AC - Acqua Condotta se richiamata in polizza ed operante, delle seguenti spese sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto 1). Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi: • fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 e somme assicurate con il limite di Euro 2.500,00 2.000.000,00; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale . Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per gli impianti demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di riscaldamento igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico- nocivi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a pannelli radianti titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. c) a pavimento. L’Assicurato deve curare, titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti e sostenute per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, reintegrazione della perdita in caso di sinistrodanno, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società indennizza i danni materiali verificatisi all’interno del fabbricato, direttamente causati alle cose assicurate dalle acque di scarico, causati dal rigurgito o dall’occlusione di fognature o delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, purché di pertinenza del fabbricato assicurato. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia: • i danni derivanti da gelo; • i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali; • i danni subiti da beni posti in locali seminterrati e/o interrati; • i danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici; • i danni arrecati da umidità o stillicidio; • i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento; • le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo fino alla concorrenza di Euro 350,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 5.000,00 150.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo; • . Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa; d) per il perito di parte e per la quota del terzo perito in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a di perizia collegiale, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 150.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo riferito ad occlusioni delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoricheassicurativo. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, quelli dovuti ad usura o manomissione, quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione nonché quelli causati da difetti di materiali e di costruzione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con Tale importo rappresenta comunque il massimo di Euro 10.000,00, salvo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa; Le prestazioni del Contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia diversamente concordato tra le Parti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni: • da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno colpa grave del fabbricato Contraente e/o interrate; • Assicurato, nonché da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Resta convenutodolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, ai fini della presente garanziadei Direttori, salvo sia diversamente concordato tra le Partidirigenti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazionedipendenti, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 1.100,00 per singolo sinistro con il massimo Euro 5.200,00 per anno assicurativo. La Società indennizza le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice preposti e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per: • riparare operatori dell’Amministrazione e/o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato; • demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo delle persone di cui al comma precedente. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00; L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti e cancelli nel limite di Euro 1.200,00 per sinistro/anno) da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. La Società non risponde dei danni:essi debbono rispondere.

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