Periodo contrattuale Clausole campione

Periodo contrattuale. Il contratto avrà durata di 6 mesi, con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione. PEC: xxxxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx - sito web: xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx L’Azienda ULSS 7 Pedemontana si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un’iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016.
Periodo contrattuale. Il contratto avrà durata di cinque anni dalla data di effettivo inizio del servizio, con opzione di massimo un rinnovo per ulteriori quattro anni. Qualora, prima della scadenza del contratto d’appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, il Committente può disporre la proroga tecnica del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo di 180 giorni e comunque, per il periodo strettamente necessario al pervenire della nuova aggiudicazione e del passaggio di consegne tra le due Imprese esecutrici.
Periodo contrattuale. Il contratto avrà una durata di 163 giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Periodo contrattuale. Il contratto avrà una durata di 10 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un’iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016.
Periodo contrattuale. Quando il Cliente ordina IBM Power System Machine, deve specificare un anno o tre anni di questo Servizio (Periodo contrattuale). La data di inizio del Periodo Contrattuale sarà la data di inizio della garanzia della Macchina. Il Servizio terminerà alla fine del Periodo Contrattuale in base al periodo selezionato. Il Servizio non viene rinnovato automaticamente.
Periodo contrattuale. Il servizio avrà durata di 24 mesi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. Alla scadenza del termine fissato, fatta salva la possibilità di prolungare i termini di scadenza al solo fine di completare in tutto o in parte le prestazioni residue, il contratto s’intenderà risolto senza bisogno di particolari formalità, anche nel caso in cui il valore complessivo indicato nel contratto non sia stato interamente raggiunto e senza che per questo la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta. Prima della scadenza temporale sopra fissata, ETRA S.p.A. potrà:
Periodo contrattuale. Il contratto avrà durata biennale con decorrenza dal giorno successivo a quello di stipula del contratto. L’Aggiudicatario sarà tenuto alla prestazione della fornitura, se espressamente richiesto, anche nelle more della stipula del contratto; in tale caso la decorrenza del contratto medesimo sarà dalla data di effettivo inizio della fornitura. La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, eventuale ripetizione del servizio per ulteriori due anni successivi alla sua naturale scadenza, e nel limite del 5% delle quantità presunte del presente contratto.
Periodo contrattuale. Il contratto avrà durata triennale con decorrenza dal giorno successivo a quello di stipula del contratto, con l’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori tre anni (cfr. in tal senso art.35 comma 4 D. L.vo n.50/2016). La durata del contratto potrà essere prorogata (c.d. proroga tecnica) per il tempo stretta- mente necessario alla conclusione delle procedure utili all’individuazione di un nuovo con- traente. In caso di proroga tecnica il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, ex art.106 comma 11 del D. L.vo n.50/2016. L’Aggiudicatario sarà tenuto alla prestazione della fornitura, se espressamente richiesto, anche nelle more della stipula del contratto; in tale caso la decorrenza del contratto mede- simo sarà dalla data di effettivo inizio della fornitura.
Periodo contrattuale. Nel caso in cui una proposta venga selezionata, la Commissione europea e il coordinatore si impegnano formalmente per la realizzazione delle attività di progetto attraverso la stipula di un contratto. Il contratto determina i diritti e gli obblighi dei contraenti, indicando tutte le disposizioni per la realizzazione tecnica e finanziaria dell'azione, ed entra in vigore al momento della firma da parte della Commissione e del coordinatore. La data della firma indica l’inizio del periodo contrattuale durante il quale vengono realizzate le attività ed effettuati gli impegni di spesa. Il periodo contrattuale è fondamentale anche per stabilire l’eleggibilità delle spese di progetto: solo le spese effettuate in vigenza di contratto possono, infatti, essere oggetto della sovvenzione. Generalmente, i costi della fase precontrattuale non sono rimborsabili dalla Commissione, salvo che lo specifico programma non lo preveda espressamente. Una di queste eccezioni è rappresentata dai progetti Twinning1 per i quali è previsto che vengano realizzate attività (e quindi impegni di spesa) nella fase precontrattuale di “preparation”. In questa fase il coordinatore, la Commissione e i beneficiari delle attività si incontrano e definiscono in maniera puntuale il contenuto del progetto e del contratto in termini di apporto tecnico, tempistiche e modalità di realizzazione. Il manuale Twinning prevede espressamente che queste spese possano essere rimborsate purché sostenute nei tempi previsti.
Periodo contrattuale. Il contratto avrà una durata di dodici (12) mesi. Alla scadenza del contratto la ditta affidataria avrà l’obbligo di continuare la fornitura per ulteriori 30 giorni, alle condizioni convenute, su semplice richiesta qualora l’Azienda Xxxx non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto. L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un’iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, durante il periodo contrattuale, l’Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l’Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero il prezzo di riferimento del materiale oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento in applicazione dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.