Common use of Garanzie di esecuzione Clause in Contracts

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale stimato ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: − accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto − accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

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Samples: Capitolato Speciale

Garanzie di esecuzione. A garanzia Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, 3 pari al 10% dell’importo contrattuale stimato ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura del servizio oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: − accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto dell’appalto; − accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

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Samples: Service Agreement

Garanzie di esecuzione. A garanzia Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, 3 pari al 10% dell’importo contrattuale stimato ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale stimato ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’artall’Art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: − accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto − accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

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Samples: Capitolato Speciale