Ambito di applicazione e principi generali. 1.1. Le seguenti condizioni generali di fornitura si applicano a tutti i rapporti aventi ad oggetto l’affidamento di servizi da parte della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (di seguito anche “Teatro” o “Committente”) e prevalgono su eventuali diverse condizioni generali o particolari dell’Appaltatore, che potranno trovare applicazione solo se specificamente approvate per iscritto da parte della Fondazione.
1.2. Le Condizioni Speciali eventualmente inserite dalla Fondazione nella Richiesta di Offerta o nell’allegato Capitolato prevalgono, se diverse, rispetto alle presenti Condizioni Generali.
Ambito di applicazione e principi generali. 1. Le seguenti condizioni generali di fornitura (di seguito per brevità, "CGF"), predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., trovano applicazione in tutti i rapporti perfezionati mediante lettera commerciale, di affidamento, ordine di fornitura, contratto aventi ad oggetto l'acquisizione di "Beni e Servizi" da parte della Fondazione.
Ambito di applicazione e principi generali. In conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 231/2013 e, per quanto concerne la prestazione dei servizi di investimento, nel Regolamento UE n. 565/2017, la SGR ha predisposto una politica volta a identificare e gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere gli interessi degli investitori. In particolare, con riferimento all’attività di gestione collettiva del risparmio, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento UE n. 231/2013, “il GEFIA istituisce, attua e applica un’efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Tale politica è formulata per iscritto ed è adeguata alla dimensione e all’organizzazione del GEFIA e alla natura, alla scala e alla complessità della sua attività”. In aggiunta, con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, l’art. 34, par. 1 del Regolamento UE n. 565/2017, come richiamato dall’art. 92 del Regolamento Intermediari (su rinvio effettuato dall’art. 110 del Regolamento Intermediari per quanto riguarda le SGR), stabilisce che le SGR elaborano, attuano e mantengono un’efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta. La presente policy, infatti, è redatta anche alla luce delle prescrizioni introdotte dal Regolamento Intermediari, con particolare riferi- mento al Libro IV, nelle parti espressamente richiamate dall’art. 110, co. 3 del medesimo, e al Libro VI. La SGR ritiene che l’identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nell’ambito della presta- zione di servizi di investimento e accessori e che sono suscettibili di danneggiare la posizione della clientela che usufruisce di tali ser- vizi, siano, oltre che necessarie, in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi della clientela, di mantenere elevati standard qualitativi nello svolgimento dei servizi e delle attività offerte, e di salvaguardare la SGR stessa sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni. Lo scopo del presente documento consiste nella formulazione di un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alla dimensione, all’organizzazione ed alla attività svolta dalla SGR. Inoltre, per completezza il presente documento disci-...
Ambito di applicazione e principi generali. 1. Le seguenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell’art. 1341 c.c., si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture stipulati da Friuli Innovazione, salva specifica deroga prevista espressamente, di volta in volta, nei singoli contratti e/o documenti negoziali.
2. L’attività contrattuale di Friuli Innovazione è disciplinata dalle specifiche norme vigenti in materia, dalle norme del Codice Civile e leggi complementari, dalle presenti condizioni generali, dai capitolati speciali di fornitura e dai singoli contratti.
3. Quanto alla fase di scelta del contraente privato, Friuli Innovazione, al fine di assicurare il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, applica il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data ….
Ambito di applicazione e principi generali. I donatori sono suddivisi come segue: - Fondatori: coloro che saranno nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono al Fondo di Dotazione, e/o patrimonio e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro di almeno € 200.000,00, ovvero l'attribuzione di beni o immateriali dal valore di almeno € 200.000 (art. 11 dello Statuto) - Partecipanti: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei scuoi scopi mediante contributi in denaro, in unica soluzione o annulli o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Indirizzo Ferma restando la competenza del C.D.I. e del C.D.A. e ogni altra disposizione che lo stesso Consiglio e/o il Direttore Generale adottano, la Fondazione accetta o rinuncia le eredita, i legati, le donazioni ed altre liberalità, a seguito di una valutazione riferita ai seguenti principi:
a) alla liceità, compatibilità e congruità con l’interesse pubblico, alla destinazione, che deve essere rispettosa degli interessi istituzionali;
b) assenza di conflitti di interesse tra la Fondazione e il donante (in particolare, la proposta non deve essere formulata da persone fisiche o giuridiche che siano in quel momento partecipanti, anche in forma di ATI, a una gara indetta dalla Fondazione, o coinvolte in un procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso con l’ente);
c) agli effetti dell’atto dispositivo, sia in termini di programmazione economica, sia di coerenza con gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione;
d) alla sostenibilità degli eventuali oneri derivanti per l’Ente, sia in termini economici che organizzativi e gestionali (costi di installazione, costi di manutenzione, materiali di consumo, ecc.). In particolare, le erogazioni liberali sono ammesse quando, per volontà del donatore, siano destinate, nel rispetto dello scopo della Fondazione, a: - a finanziare l’acquisto di determinate attrezzature/apparecchiature; - a realizzare progetti in ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, mediante la gestione di serv...
Ambito di applicazione e principi generali. 1. Le seguenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell’art. 1341 c.c., si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi all’Azienda Ulss 16 e all’Azienda Ospedaliera di Padova, salva specifica deroga prevista espressamente, di volta in volta, nei singoli capitolati speciali e/o contratti.
2. Ogni affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità nonchè quello di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163/2006.
Ambito di applicazione e principi generali. Il presente Regolamento disciplina le procedure presupposte alla stipulazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, affidati da AQP, direttamente o tramite gara, strumentali all’esercizio, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 3, comma 1, lettera e - 1.1) e lettera hh), 36, comma 8, e 117 (“Regolamento”). Le soglie comunitarie di riferimento sono quelle pro tempore vigenti ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. L’attività aziendale, nell’ambito degli affidamenti dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni ed è ispirata al rispetto dei principi del trattato UE a tutela della concorrenza e ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica e salvaguardia della sicurezza dei lavoratori. Ai concorrenti sono garantite le necessarie informazioni sugli avvisi di gara e sugli esiti delle procedure. I concorrenti devono prendere visione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” di cui al D. Lgs. 231/2001 ed in particolare del Codice Etico adottato da AQP S.p.A. e pubblicato sul sito Internet della Società e si devono altresì’ impegnare a rispettarne i contenuti ai fini dell’eventuale affidamento di contratti disciplinati dal presente Regolamento. Nelle procedure finalizzate all’affidamento dei contratti, le condizioni o restrizioni che limitano la libertà e/o la partecipazione degli operatori economici non devono essere sproporzionate ed eccessive rispetto a quelle effettivamente necessarie al raggiungimento dello scopo; pertanto, le garanzie richieste agli operatori economici sono proporzionate al valore del contratto e all’interesse aziendale al corretto adempimento. Le penali applicabili sono definite contrattualmente e sono proporzionate al valore dell’appalto e all’interesse all’adempimento. Resta ferma, ai fini dell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui al Regolamento, l’applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 50/2016 per i contratti pubblici di importo superiore alle soglie comunitarie. Il Regolamento auto vincola AQP al rispetto delle previsioni della L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e del Codice Antimafia. Le Condizioni Generali di Acquisto del Gruppo AQP, pubblicate sul sito is...
Ambito di applicazione e principi generali. 1. Le seguenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell’art. 1341 c.c., si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, salva specifica deroga prevista espressamente, di volta in volta, nei singoli capitolati speciali e/o contratti.
2. Ogni affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità nonchè quello di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e. s. m. e i.
Ambito di applicazione e principi generali. Art. 2 – Definizione di sala pubblica da gioco
Ambito di applicazione e principi generali. Il procedimento di cui all’art. 1, comma 16-32 della L.R. 3/2008 si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. Nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi” rientrano in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive e l’edilizia, compresa l’edilizia ad uso residenziale. Il procedimento di cui all’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 si applica altresì a tutti gli interventi edilizi destinati funzionalmente ad esercizio dell’attività di impresa ed aventi ad oggetto impianti produttivi. Restano esclusi dal campo di applicazione della L.R. 3/2008 gli adempimenti relativi all’impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali. Con l'entrata in vigore dell’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 cessano di essere applicati in Sardegna il D.Lgs. 112/1998 ed i D.P.R. attuativi 447/1998 e 440/2000 nelle parti incompatibili con le disposizioni della citata Legge Regionale. Tuttavia, tali atti normativi trovano ancora applicazione per quanto riguarda i seguenti aspetti:
1. competenze generali in materia di individuazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi;
2. caratteristiche generali del SUAP, possibilità di istituzione in forma associata, unicità del procedimento e della relativa responsabilità, archivio informatico delle istanze, pareri sui progetti preliminari;
3. facoltà di autocertificazione della conformità del progetto rispetto alle norme vigenti, per tutti gli ambiti materiali di competenza legislativa statale;
4. affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate;
5. gestione degli oneri e delle spese istruttorie. Continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali o regionali che prevedono procedure maggiormente semplificate o termini più rapidi rispetto a quelli stabiliti dalla L.R. 3/2008. Le istanze, le DIA e le comunicazioni inerenti attività e impianti produttivi che trovano ancora applicazione de...