RITENUTE A GARANZIA Clausole campione

RITENUTE A GARANZIA. A garanzia dell’osservanza delle norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori verranno effettuate le ritenute di cui all’art. 7 del D.M. LL.PP. 145/2000.
RITENUTE A GARANZIA. Per ogni intervento di Manutenzione costituiscono ritenute a garanzia:
RITENUTE A GARANZIA. Sui lavori extra-canone verrà applicata una ritenuta a garanzia del 10% sul SAL mensile, che verrà interamente corrisposta al termine di ogni singolo intervento, dopo il ricevimento delle certificazioni di conformità L.37/08 e l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del DEC, del Direttore dei Lavori, se nominato, o tecnico di ISMETT facente funzioni, nonché dello 0.5% a garanzia della regolarità contributiva. La ritenuta a garanzia della regolarità contributiva si applicherà altresì al canone ordinario.
RITENUTE A GARANZIA. 7.1 A fronte dell’emissione di ogni fattura, l'Appaltatore effettuerà sull’importo da corrispondersi una trattenuta pari al 10% dell’importo imponibile esposto a fattura. La trattenuta, il cui importo è infruttifero, può essere sostituita dal Subappaltatore da polizza fideiussoria di gradimento dell’Appaltatore con escussione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del contratto, nessuna esclusa. L'importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive saranno svincolati entro 30 (trenta) giorni dal positivo superamento del collaudo finale delle opere di competenza del Subappaltatore. La trattenuta a garanzia operata da I.E.C. sarà svincolata a beneficio del Subappaltatore mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dal positivo superamento del collaudo finale delle opere di competenza del Subappaltatore. Il Subappaltatore non potrà pretendere il pagamento delle trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive, se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al contratto, ivi compresi quelli contributivi nei confronti dei dipendenti operanti in cantiere posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.
RITENUTE A GARANZIA. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il Committente procede al pagamento degli stati d’avanzamento esecuzione solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva). In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui alla normativa vigente. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: − omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; - omessa trasmissione dei documenti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo; − DURC irregolare. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dal pagamento del corrispettivo è detratto l’importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla ditta e quant’altro dalla stessa dovuto.
RITENUTE A GARANZIA. Per ogni intervento di Xxxxxxxxxxxx costituiscono ritenute a garanzia le ritenute a garanzia per gli oneri assistenziali e assicurativi nella misura dello 0,50% da applicarsi all’ammontare dei lavori desunto dallo specifico stato di avanzamento (primo ed ultimo), compreso gli importi di eventuali varianti. Le ritenute di cui al comma precedente saranno liquidate con il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria (art. 103 comma 6 D.Lgs. 50/2016), non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di regolare esecuzione dello specifico intervento di manutenzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la suddetta garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
RITENUTE A GARANZIA. Sui certificati di pagamento verrà effettuata una ritenuta dello 0,50% sull'importo totale netto a garanzia degli obblighi dell'Aggiudicatario sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
RITENUTE A GARANZIA. Sul pagamento delle fatture verrà praticata una detrazione del 5% (cinque per cento) a titolo di trattenuta a garanzia per l’esecuzione delle opere in oggetto. La trattenuta a garanzia sarà liquidata al SubAppaltatore entro 15 gg. dall’emissione del verbale di collaudo dell’opera eseguita da parte del Committente Principale, previa eventuale deduzione da parte dell’Appaltatore degli importi corrispondenti all’ammontare dei vizi e dei difetti contestati e non eliminati dal SubAppaltatore nei tempi concordati e/o dei danni da questi causati. Il pagamento delle suddette trattenute sarà effettuato a mezzo di B.B.. In ogni caso il SubAppaltatore non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

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  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: