Common use of GARANZIE E ASSICURAZIONI Clause in Contracts

GARANZIE E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

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Samples: Accordo Quale Sub Responsabile Del Trattamento Dei Dati, www.laziocrea.it, www.laziocrea.it

GARANZIE E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve predisporre e ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appaltodell’appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore deve DEVE possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve DEVE prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione egione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

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GARANZIE E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve DEVE predisporre e ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appaltodell’appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzixxxxx, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore deve DEVE possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

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Samples: Atto Di Costituzione 2015034257 Resistente

GARANZIE E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In è responsabile di ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, danno che possono possa derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da a persone o a cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore dell’Ente e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente Capitolato. Per quanto sopra l’Appaltatore dovrà essere in dipendenza azioni o possesso di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appaltopolizza assicurativa per copertura danni e rischi R.C.T. con massimale non inferiore ad €. A tal fine, l’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa2.000.000,00 per sinistro, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltatee per danni a cose. La suddetta polizza assicurativa deve prevedereL’Appaltatore è comunque responsabile dei danni arrecati, in deroga nell’espletamento del servizio, al patrimonio dell’Ente, a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva causa di imperizia e/o eccezione nei confronti incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. La polizza avrà durata sino alle data di effettuazione del collaudo e dovrà contemplare vincolo a favore dell’Ente. La polizza suddetta dovrà essere consegnata in copia all’Ente, che avrà altresì diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiederne, ove lo ritenga necessario, eventuali modificazioni. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della Società Appaltante e/garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o della Regione Lazio e/o di terzi, in parte; in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindiinottemperanza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui sopraal presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, è condizione essenziale sia comma 7 del Codice, per la Società Appaltante che per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicuratigaranzia provvisoria.

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Samples: areariservata.enpacl.it

GARANZIE E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve predisporre e ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appaltodell’appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore deve DEVE possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve DEVE prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

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GARANZIE E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve predisporre e ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appaltodell’appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

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GARANZIE E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve DEVE predisporre e ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore deve DEVE possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose cose, ivi compresi gli impianti, nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve DEVE prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione LazioAppaltante. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

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GARANZIE E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve DEVE predisporre e ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appaltodell’appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore deve DEVE possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

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