GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA. L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% e precisamente di importo pari ad € 5.454,55 (cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. La cauzione dovrà essere costituita a favore dei seguenti soggetti: • REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO LAVORI - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. Fermo restando i limiti di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto della Tesoreria regionale presso Banco di Sardegna s.p.a., 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.
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GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA. L’offerta è corredata da:
1. La ditta appaltatrice assumerà, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni all’Ente appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi fatto imputabile alla ditta o al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine la ditta, per l’intero servizio affidato e per l’intera durata, ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) una garanzia provvisoriaper i rischi inerenti la propria attività, come definita dall’art. 93 del Codiceesonerando l’Ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità; la polizza dovrà prevedere un massimale, pari per anno e per sinistro, non inferiore a 2% e precisamente euro 5.000.000,00 (cinque milioni di importo pari ad € 5.454,55 (cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55euro), salvo quanto previsto all’art. 93oltre le normali polizze assicurative, comma 7 del Codice. La cauzione dovrà essere costituita a favore previste per legge, relative alla circolazione su strada dei seguenti soggetti: • REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO LAVORI - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923mezzi utilizzati.
2) una dichiarazione . In caso di impegnocostituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di imprese, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 932602 del c.c.) l’impresa mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate.
3. In caso di impossibilità, comma 6 del Codicele mandanti o le consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
4. In caso di subappalto, la garanzia provvisoria copre copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la mancata sottoscrizione copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
5. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o al prosieguo dello stesso, per fatto e colpa dell’impresa.
6. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dall’Amministrazione comunale ed esibite prima della stipula del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, fermo restando che ciò non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. Fermo restando i limiti di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto della Tesoreria regionale presso Banco di Sardegna s.p.acostituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’impresa aggiudicataria., 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.
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GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% e precisamente di importo pari ad € 5.454,55 9.476,00 (cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55euro novemilaquattrocentosettantasei/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. La cauzione dovrà essere costituita a favore dei seguenti soggetti: • REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO LAVORI INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923; • AREA SARDEGNA – SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA - XXXXX XXXXXX, 0 - 00000 XXXXXXXX- Codice fiscale: 03077790925.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del CodiceXxxxxx, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. Fermo restando i limiti di cui all’articolo 49La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma l 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice, la anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria può essere è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto della presso Tesoreria regionale presso Banco di Sardegna s.p.a.regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% e precisamente di importo pari ad € 5.454,55 3.030,00 (cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55euro tremila e trenta/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. La cauzione dovrà essere costituita a favore dei seguenti soggetti: • della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO LAVORI INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. Fermo restando i limiti di cui all’articolo 49La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma l 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice, la anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria può essere è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto della presso Tesoreria regionale presso Banco di Sardegna s.p.a.regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.
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Samples: Disciplinare Di Gara