Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
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Samples: Service Agreement
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è 11.1 Ciascuna Parte sarà responsabile della buona esecuzione delle attività, degli elaborati, delle forniture e dei lavori di propria competenza. Le attività da svolgere e le aree di responsabilità vengono suddivise nella fase di elaborazione del progetto, secondo quanto deciso dal Comitato di Coordinamento. La Parte che formula il preventivo e sottoscrive il contratto svolge la sola responsabilefunzione di mandataria dell’associazione temporanea di imprese, senza riserve ed eccezioni, e pertanto assume la responsabilità formale amministrativa nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente del Committente, fermo restando l’autonomia nell’esecuzione delle attività di ciascuna Parte e quindi fermo restando che la mandataria avrà la possibilità ed il diritto di rivalersi sull’altra Parte in caso di inadempimento totale o parziale della parte di contratto affidata alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o Parte mandante. La mandataria procederà altresì al pagamento delle fatture all’altra Parte alle scadenze concordate.
11.2 Ciascuna Parte dichiara di avere piena responsabilità delle conoscenze tecniche utilizzate per l'esecuzione delle proprie prestazioni e forniture e che le stesse non ricadano sotto diritti della proprietà intellettuale di terzi, e costituirsi garante nei confronti dell’altra parte, tenendola indenne da danni cagionati da proprie responsabilità.
11.3 Per tutta la durata della presente Accordo le Parti si impegnano a non instaurare rapporti di lavoro dipendente e/o di collaborazione e/o consulenza con personale dell’altra Parte che sia stato coinvolto nei 6 mesi precedenti in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzatureattività progettuali comuni sul cliente, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsatesalvo diverso accordo scritto.
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Samples: Collaboration Agreement
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale delle amministrazioni committenti relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contrattodovrà disporre, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale committente copia delle polizze e presentaree, a ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale degli enti relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,0010.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale agli enti copia delle polizze polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata Gli enti sono manlevati da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore del concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate. Il concessionario non potrà pretendere dagli enti, sotto qualsiasi forma, rimborsi o danni per la chiusura temporanea al transito dell’area sulla quale insiste la stazione di ricarica disposta dall’ente per la realizzazione di lavori, eventi o per ragioni di ordine pubblico.
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Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,0010.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore del concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate. Il concessionario non potrà pretendere dal Comune, sotto qualsiasi forma, rimborsi o danni per la chiusura temporanea al transito dell’area sulla quale insiste la stazione di ricarica disposta dall’ente per la realizzazione di lavori, eventi o per ragioni di ordine pubblico.
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Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Di Stazioni Di Ricarica
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria L’affidatario è la sola il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria dell'aggiudicatario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa L'affidatario è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, tenuto a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolatodisciplinare. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. R.T.P. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00Euro 500'000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze La polizza dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa L'affidatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolatodisciplinare. L’impresa aggiudicataria L'affidatario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.
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Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze La polizza dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Display Informativi a Led
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale delle amministrazioni committenti relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale committente copia delle polizze e presentaree, a ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria L’affidatario è la sola il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria dell’affidatario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa L’affidatario è tenutatenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolatodisciplinare. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00300.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa L’affidatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolatodisciplinare. L’impresa aggiudicataria L’affidatario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
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Samples: Disciplinary Agreement for Architecture and Engineering Services
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria L’affidatario è la sola il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria dell'aggiudicatario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa L'affidatario è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, tenuto a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandantidisciplinare. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00Euro 500'000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze La polizza dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa L'affidatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolatodisciplinare. L’impresa aggiudicataria L'affidatario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.
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