Diversi Clausole campione
Diversi. 1. TalkTalk si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti CG e le ulteriori clausole contrattuali. Le modifiche vengono segnalate al cliente in forma adeguata. In merito all’obbligo di comunicazione in caso di aumenti delle tariffe vale la cifra IV.2. Fatta riserva per questa clausola, accordi aggiuntivi, modifiche e complementi del presente contratto, in particolare delle CG, richiedono la forma scritta per la loro validità.
2. Nel caso in cui una specifica clausola di queste CG fosse invalidata, ciò non influenza la validità delle CG.
3. Il cliente non può trasferire a terzi diritti e doveri risultanti dal presente contratto.
4. Queste CG, il contratto con il cliente e tutte le controversie derivanti da questi sottostanno al diritto svizzero. Il foro esclusivo per tutte le controversie è Rotkreuz.
Diversi. Eventuali condizioni speciali di acquisto del cliente, potranno prevaricare le disposizioni delle presenti condizioni generali e del presente contratto, unicamente se controfirmate dal direttore generale. In caso di contenzioso, il foro giuridico di competenza sarà Lugano (Svizzera).
Diversi. Articolo 21 1Il diritto di associazione è garantito in conformità della legge. 2La frequenza di corsi, di conferenze, ecc., è facilitata, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Articolo 22 1Per quanto non previsto dal presente CNL o da accordi particolari, sono applicabili le disposizioni del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni.
Diversi. Articolo 27 1Al lavoratore è lasciata la libertà necessaria ed appropriata alle circostanze, per l’adempimento delle pratiche religiose.
Articolo 28 1Il diritto di associazione è garantito in conformità della legge. 2La frequenza di corsi, di conferenze, ecc. è facilitata, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Articolo 29 1Il lavoratore può pretendere che il datore di lavoro gli rilasci un attestato che indichi esclusivamente la natura e la durata dei servizi prestati. Su richiesta del lavoratore l’attestato deve esprimersi anche sul modo delle prestazioni e sulla condotta.
Articolo 30 1Per quanto non previsto dal presente CNL o da convenzioni particolari, sono applicabili le disposizioni del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni.
Diversi. 11.1. Eventuali particolarità, casi speciali e modifiche a queste condizioni saranno oggetto di trattative fra il CD, la Commissione Artistica/ACTG e la società organizzatrice.
Diversi. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate come limitative, in qualunque modo, delle esenzioni, degli abbattimenti, dei crediti, delle deduzioni o di altre facilitazioni che sono o saranno accordati:
a) dalla legislazione di uno Stato contraente per la determinazione dell’imposta prelevata da questo Stato, o
b) da ogni altro accordo stipulato tra gli Stati contraenti.
2. Le autorità competenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni previste dagli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione.
3. Le autorità competenti possono pure comunicare fra di loro al fine di decidere misure destinate a evitare ogni uso illeggittimo della Convenzione.
Diversi. 14.1. Tutte le modifiche, integrazioni e restrizioni accessorie a queste CG o ai contratti conclusi tra la società e i suoi contraenti saranno valide solo se formulate per iscritto. Questo vale altresì per la deroga, la modifica o la revoca di tale requisito della forma scritta.
14.2. Il contraente prende atto che persone relazionate alla società non sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni che derogano queste CG o altre dichiarazioni della società.
14.3. In caso di nullità di una clausola delle presenti CG, la società e il contraente si impegnano esplicitamente a pattuire disposizioni efficaci che si avvicinino maggiormente allo scopo economico della clausola nulla o inefficace. La clausola inefficace non pregiudica l'efficacia giuridica delle restanti clausole. Lo stesso vale per eventuali lacune contrattuali.
Diversi. H1 Fallimento dello stipulante Principio In caso di fallimento dello stipulante il contratto si estingue alla data in cui viene dichia- rato il fallimento. H2 Comunica- zioni Principio Le persone assicurate devono indirizzare le notifiche e le comunicazioni imposte loro dal presente contratto o alla sede della Vaudoise o all’agenzia designata nella polizza.
Diversi. H1 Fallimento dello stipulante Principio In caso di fallimento dello stipulante il contratto si estingue alla data in cui viene dichia- rato il fallimento.
Diversi. 3.1.1 Prestazioni supplementari