Garanzie e responsabilità. 1. Il CLIENTE prende atto e riconosce espressamente che i dati accessibili mediante utilizzo del SERVIZIO MITO non sono in alcun modo controllati o verificati dalla BANCA, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del CLIENTE non appena ricevuti e così come trasmessi. 2. Il CLIENTE esonera la BANCA da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause non imputabili alla BANCA. 3. Il CLIENTE si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all’erogazione del SERVIZIO MITO e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusi, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla BANCA o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA. 4. La BANCA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere. 5. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO. 6. La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un’obbligazione essenziale del CONTRATTO. 7. La BANCA non può, comunque, essere ritenuta responsabile ne è, comunque, tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE. 8. La BANCA garantisce espressamente al CLIENTE che il SERVIZIO MITO non lede, né lederà, per tutta la durata del CONTRATTO, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi. 9. Il CLIENTE si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE. 10. Il CLIENTE è l’unico interamente responsabile del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA per i danni procurati al CLIENTE dall’utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN derivante dalla violazione da parte del CLIENTE dell’obbligo di custodia degli stessi o dalla validazione degli obblighi di riservatezza.
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Samples: Banking Services Agreement, Investment Services Agreement
Garanzie e responsabilità. 1. Il CLIENTE prende atto A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell'Affidatario, ivi incluso l'eventuale pa- gamento delle somme dovute a titolo di penale, lo stesso ha dovuto presentare - 7 (sette) giorni prima della stipula del Contratto - idonea cauzione dell'importo pari a 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) euro che dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata o fidejussione rilasciata da un intermediario fi- nanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente operazione di rilascio di garanzie e riconosce espressamente che i dati accessibili mediante utilizzo a ciò autorizzato dal Ministero del SERVIZIO MITO non sono in alcun modo controllati Tesoro. In caso di inadempimento di uno o verificati dalla BANCApiù obblighi posti a carico dell'Affidatario, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione SRM potrà procede- re per conto del CLIENTE non appena ricevuti e così come trasmessiComune all'escussione totale o parziale del- la cauzione, nella misura pari all'importo del danno derivan- te dall'inadempimento stesso.
2. Il CLIENTE esonera In caso di ogni escussione della cauzione definitiva di cui al comma 1, totale o parziale, l'Affidatario ha l'obbli- go di reintegrare la BANCA da medesima cauzione sino all'importo vi- gente al momento della stipula del Contratto entro il termi- ne di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta e- scussione. La ritardata reintegrazione comporterà l'applica- zione di una penale di 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro per ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsitàgiorno di ritardo. È fatto salvo quanto previ- sto all'Art. 29, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause dove l'adempimento non imputabili alla BANCAsia intervenuto en- tro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali conse- cutivi.
3. Il CLIENTE si obbliga espressamente L'Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che doves- se verificarsi nei confronti degli utenti o a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all’erogazione del SERVIZIO MITO terzi nel cor- so dello svolgimento delle operazioni gestite e imputabile a colpa dei propri operatori e/o i dati da questo ricavati ea malfunzionamenti degli im- pianti utilizzati. È pertanto fatto obbligo all'Affidatario di stipulare, e di trasmettere a SRM entro l'avvio dei servi- zi/o dedotti attività, con riferimento alle operazioni a qualunque ti- tolo gestite, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l'at- tivazione dei servizi/attività. Esso dovrà procedere in par- ticolare alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non vengano diffusiinferio- re a 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) euro. SRM si riserva di richiedere all'Affidatario, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli ob- blighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali assi- curativi laddove gli stessi provengano dalla BANCA non siano giudicati congrui o siano soggetti conformi a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA.
4. La BANCA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.
5. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili norme di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO.
6. La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un’obbligazione essenziale del CONTRATTO.
7. La BANCA non può, comunque, essere ritenuta responsabile ne è, comunque, tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE.
8. La BANCA garantisce espressamente al CLIENTE che il SERVIZIO MITO non lede, né lederà, per tutta la durata del CONTRATTO, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
9. Il CLIENTE si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE.
10. Il CLIENTE è l’unico interamente responsabile del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA per i danni procurati al CLIENTE dall’utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN derivante dalla violazione da parte del CLIENTE dell’obbligo di custodia degli stessi o dalla validazione degli obblighi di riservatezza.
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Samples: Servizio
Garanzie e responsabilità. 19.1 Le Parti si danno atto e concordano che il Policlinico e il Promotore Unico svolgeranno lo Studio in totale indipendenza e nel rispetto delle finalità del Protocollo e della normativa applicabile. Il CLIENTE prende atto Policlinico e riconosce espressamente che il Promotore Unico, si impegnano a tenere ______ e i dati accessibili mediante utilizzo del SERVIZIO MITO non sono in alcun modo controllati o verificati dalla BANCAsuoi dipendenti, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del CLIENTE non appena ricevuti amministratori e così come trasmessicollaboratori indenni e manlevati da ogni responsabilità inerente allo Studio e relative finalità e modalità di svolgimento.
29.2 Nello svolgimento dello Studio, il Policlinico e il Promotore Unico si obbligano, ai sensi dell’art. Il CLIENTE esonera 1381 cod. civ., a : rispettare e far si che vengano rispettate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003, nonché le linee guida, i codici di condotta e le istruzioni di volta in volta emanate dal Garante per la BANCA da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione protezione dei dati per cause non imputabili alla BANCA.
3. Il CLIENTE si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all’erogazione del SERVIZIO MITO e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusipersonali, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla BANCA o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA.
4. La BANCA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra questeivi incluse, a titolo esemplificativo, ritardile linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali del 24 luglio 2008, sospensionie la Deliberazione 1 marzo 2012 in merito all’autorizzazione generale al trattamento di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica; dare e far si che vengano date ai potenziali soggetti le più ampie informazioni sulle finalità e modalità di esecuzione dello Studio e a raccogliere il loro preventivo consenso informato scritto, interruzionisecondo il formulario approvato dal Comitato Etico competente e in conformità alla normativa applicabile; stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile del Policlinico, malfunzionamentidel Promotore Unico, disfunzioni nela beneficio dei soggetti arruolati nello Studio, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.
5. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni conseguenti diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dallo Studio, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dallo Studio, e a propri comportamenti dolosi o mantenere tale polizza in vigore per colpa grave. In ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO.
6. La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un’obbligazione essenziale del CONTRATTO.
7. La BANCA non puòl’intera durata dello Studio, comunque, essere ritenuta responsabile ne è, comunque, tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE.
8. La BANCA garantisce espressamente al CLIENTE che il SERVIZIO MITO non lede, né lederà, per tutta la durata del CONTRATTO, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
9. Il CLIENTE si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE.
10. Il CLIENTE è l’unico interamente responsabile del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità conformità alla BANCA per i danni procurati al CLIENTE dall’utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN derivante dalla violazione da parte del CLIENTE dell’obbligo di custodia degli stessi o dalla validazione degli obblighi di riservatezza.normativa applicabile
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Samples: Research and Development
Garanzie e responsabilità. 113.1 Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono quelli definiti dall’articolo pre- cedente. In qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, lo stesso risponderà nei limiti previsti dallo SLA restando espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie. Il CLIENTE Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che in tutti i casi in cui non trova applicazione lo SLA, Metigain risponderà esclusivamente nei limiti della somma spesa dal Cliente negli ultimi 12 mesi.
13.2 Il Cliente prende atto e riconosce espressamente accetta che i dati accessibili mediante utilizzo il Fornitore non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o im- plicite sul fatto che IcebergPRO sia adatta a soddisfare le esigenze del SERVIZIO MITO non sono in alcun modo controllati Cliente o verificati dalla BANCA, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del CLIENTE non appena ricevuti e così come trasmessi.
2sia esente da erro- ri. Il CLIENTE esonera la BANCA da ogni e Cliente prende atto che il Fornitore, in nessun caso, potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi responsabilità relativa danno dovesse derivare al Cliente o a terzi in conseguenza di ritardi, mancato svolgimento o malfun- zionamenti e/o comunque derivante da falsitàinterruzioni nell’erogazione di IcebergPRO. In ogni caso, erroneitànei limiti massimi consentiti dalla legge, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause la responsabilità del Fornitore non imputabili alla BANCApotrà mai eccedere l’ammontare della somma spesa ne- gli ultimi 12 mesi dal Cliente.
13.3 Il Cliente prende altresì atto che il Fornitore in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente stesso o a terzi in conseguenza dell’uso di IcebergPRO così come delle elaborazioni generate dall’Applicazione o mediante i Servizi Collegati, essendo il Cliente tenuto in ogni caso a verificare la correttezza delle elaborazioni ottenute utilizzando l’Applicazione o i Servizi Collegati.
13.4 Senza pregiudizio per la generalità di quanto previsto dal presente articolo 3. Il CLIENTE si obbliga espressamente a fare , il Cliente accetta e prende atto che in modo che i dati ricevuti nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile in seguito all’erogazione del SERVIZIO MITO caso di guasti e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusimal- funzionamenti alla rete né, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla BANCA o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA.
4. La BANCA non ogni caso, potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.
5. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO.
6. La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un’obbligazione essenziale del CONTRATTO.
7. La BANCA non può, comunque, essere ritenuta responsabile ne è, comunque, tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE.
8. La BANCA garantisce espressamente al CLIENTE che il SERVIZIO MITO non lede, né lederà, per tutta la durata del CONTRATTO, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
9. Il CLIENTE si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE.
10. Il CLIENTE è l’unico interamente ritenuto responsabile del CODICE UTENTE, risarcimento del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA danno per i danni procurati al CLIENTE dall’utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN derivante dalla violazione da parte del CLIENTE dell’obbligo di custodia degli stessi o dalla validazione degli obblighi di riservatezzalucro cessante.
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Samples: Termini E Condizioni Generali
Garanzie e responsabilità. 1. 10.1 Il CLIENTE prende atto e riconosce espressamente Concedente garantisce che i dati accessibili mediante utilizzo del SERVIZIO MITO non prodotti forniti sono esenti da vizi e difetti di fabbricazione e sono conformi alle normative tecniche di settore vigenti nell’Unione Europea. La predetta garanzia è valida per 12 mesi dalla consegna. Eventuali reclami dovranno essere effettuati in alcun modo controllati o verificati forma scritta ed inoltrati, tramite lettera raccomandata, entro il più breve dei seguenti termini: a) entro 8 (otto) giorni dalla BANCAdata di consegna dei prodotti agli utilizzatori finali, come attestato dalla ricevuta di vendita e da un idoneo modulo di reclamo debitamente firmato e datato dall’utilizzatore finale, oppure b) entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei prodotti al Concessionario, restando inteso, tuttavia, che si limita esclusivamente qualsiasi reclamo da parte del Concessionario attinente a metterli a disposizione del CLIENTE non appena ricevuti e così come trasmessivizi o difetti palesi dovrà essere inoltrato tassativamente, tramite lettera raccomandata, entro 8 (otto) giorni dalla consegna al Concessionario stesso, pena la decadenza della relativa azione.
210.2 Il Concessionario, in caso di contestazione della merce per vizi palesi o occulti, dovrà restituire i prodotti acquistati spedendoli, in porto franco, al Concedente, il quale, a suo insindacabile giudizio, previo esame dei prodotti e verifica della sussistenza dei difetti denunciati, si impegna a sostituire, senza aggravio di spese, i beni che risultassero viziati o difettosi. Il CLIENTE esonera Per la BANCA durata del periodo di garanzia, il Concedente effettuerà tutte le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero necessarie, assumendosi tutti gli oneri di tale servizio. Dal momento della cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, il Concedente non presterà alcun servizio di assistenza o di garanzia, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Per le riparazioni e sostituzioni da ogni effettuarsi su Prodotti non più in garanzia il Concessionario si impegna a fornire un adeguato servizio di assistenza post-vendita mediante propri addetti. A tal fine il Concedente provvederà ad organizzare due volte l’anno corsi di formazione e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsitàstage di addestramento e aggiornamento presso la propria sede in Italia a beneficio del personale individuato dal Concessionario, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause non imputabili alla BANCAil quale sosterrà in proprio le necessarie spese di viaggio e permanenza in Italia.
3. 10.3 Il CLIENTE si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all’erogazione Concedente non è responsabile nei confronti del SERVIZIO MITO e/Concessionario per ogni inadempimento, compresa la mancata o i dati ritardata consegna, causato da questo ricavati e/forza maggiore o dedotti non vengano diffusi, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla BANCA o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA.
4. La BANCA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause accadimenti al di fuori del suo controllo, includendo tra questeragionevole controllo quali, a titolo esemplificativomeramente indicativo, ritardila mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, sospensioniscioperi ed altre azioni sindacali, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al sospensione o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o esteredifficoltà nei trasporti.
5. La BANCA10.4 Il Concedente non è responsabile per danni a persone o cose derivanti da utilizzo non corretto ed appropriato dei beni, fatte salve le disposizioni inderogabili di leggeimprudenza, sarà esclusivamente responsabile imperizia, negligenza degli utilizzatori, forza maggiore, errata conservazione, modalità d'uso dei danni conseguenti prodotti, inadempimento a propri comportamenti dolosi leggi, o per colpa grave. In regolamenti, ordini o discipline.
10.5 Il Concessionario terrà altresì indenne la società Concedente da ogni responsabilità derivante dalla sua attività o dalla attività dei successivi acquirenti dei Prodotti, inclusa la commercializzazione, la pubblicità, la distribuzione e la vendita, la progettazione ed i test sui Prodotti.
10.6 Il Concessionario è in ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO.
6. La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un’obbligazione essenziale del CONTRATTO.
7. La BANCA non può, comunque, essere ritenuta responsabile ne è, comunque, tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE.
8. La BANCA garantisce espressamente al CLIENTE che il SERVIZIO MITO non lede, né lederà, per tutta la durata del CONTRATTO, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
9. Il CLIENTE si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE.
10. Il CLIENTE è l’unico interamente responsabile del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA terrà il Concedente indenne per i danni procurati al CLIENTE dall’utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN derivante dalla violazione da parte del CLIENTE dell’obbligo di custodia degli stessi o dalla validazione degli obblighi di riservatezzaquanto riguarda il rispetto delle leggi e normative vigenti nel Territorio.
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Samples: Concession Agreement